LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3021-2020 proposto da:
STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO DR. C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SANZO’;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1802/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 10/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. La Studio Medico Odontoiatrico Dott. C. s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Lecce ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, che aveva accolto il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2006, in materia di Irpef ed Irap.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
La ricorrente ha prodotto memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata, per l’inesistenza della motivazione, che sarebbe meramente apparente.
Il motivo è infondato.
Infatti, “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso di specie, nel quale la motivazione resa dalla CTR, per quanto sintetica, è argomentata sulla premessa che l’accertamento è stato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1; nonché sulla rilevata inattendibilità della contabilità della contribuente, previa individuazione dei dati, emergenti dalla verifica dell’Ufficio, sui quali si fonda tale apprezzamento; oltre che sull’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, di maggiori ricavi ritenute operanti a favore dell’Amministrazione; e sul ritenuto mancato assolvimento all’onere della prova gravante, di conseguenza, sul contribuente. Il tutto correlato criticamente, oltre che ai motivi d’impugnazione, alla sentenza di primo grado ed alle ragioni per le quali essa non sia ritenuta integralmente condivisibile.
Si ricava pertanto dalla motivazione della sentenza impugnata un argomentare logico e giuridico che, a prescindere dalla sua condivisibilità in fatto ed in diritto, non è certamente inferiore alla soglia del c.d. minimo costituzionale e non è meramente apparente, né quindi inesistente.
2. Con il secondo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito a suo dire, dalla qualificazione dell’avviso d’accertamento.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria.
Innanzitutto, esso non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale non si pone in relazione critica, posto che, dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, l’appello erariale e l’avviso d’accertamento, si limita alla premessa che fosse necessaria la “previa qualificazione dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria sotto il profilo del metodo (analitico ovvero induttivo) utilizzato”, ma non evidenzia se e come la questione sia stata trattata dalla sentenza impugnata (che peraltro espressamente assume che l’accertamento è stato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1), né quindi se, e perché, quest’ultima sia errata. Si tratta, quindi, di un “non motivo”, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che “La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo”. L’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020).
Inoltre, il motivo è comunque inammissibile anche perché non evidenzia alcun fatto storico che la CTR avrebbe omesso di esaminare.
Va infatti ricordato che “Il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016)”. E va sottolineato che nella nozione di fatto decisivo per il giudizio, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 5795 del 08/03/2017; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).
Nel caso di specie, come risulta palesato anche dalla “relazione di sintesi” allegata al ricorso, la censura della ricorrente non attinge l’accertamento tributario nella sua dimensione fattuale, ma la sua “valutazione”, ovvero la sua qualificazione giuridica, come interpretata dai giudici di merito, che non costituisce un fatto il cui omesso esame potesse denunciarsi con il vizio dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Peraltro, il motivo si presenta altresì non univoco nel contenuto, atteso che alla denuncia dell’omesso esame di un fatto si contrappone (nella predetta “relazione di sintesi”) quella dell’omissione di “qualsivoglia valutazione circa l’interpretazione data dalla sentenza dei primi giudici (Commissione tributaria provinciale di Lecce) in ordine al tipo di accertamento”, che pare configurare un’omessa pronuncia sulla relativa questione, con conseguente contrasto logico ed incompatibilità tra le due censure contestuali (cfr. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021).
Infine, neppure si configura l’omissione denunciata, posto che, come già rilevato, la CTR ha invece premesso la qualificazione dell’accertamento, anche con un diretto richiamo alla fonte normativa.
3. Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.360,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021