Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34726 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2392/2016 proposto da:

B.C., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FILIPPO VITRANO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1353/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 16/06/2014 R.G.N. 5950/2005;

avverso ordinanza n. 31/F/2015 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 26/06/2015 R.G.N. 1717/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza del 17 giugno 2014, il Tribunale di Palermo respingeva il ricorso proposto da A.G. ed altri litisconsorti – già in servizio presso il COMUNE DI PALERMO, trasferiti nei ruoli ministeriali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale (ATA) in virtù della L. n. 124 del 1999, art. 8 – diretto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza.

2.La Corte territoriale, premesso che era stato già accertato con sentenze passate in giudicato il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella categoria B2 del CCNL Comparto Scuola, richiamava la sentenza di questa Corte n. 20908/2011, con la quale, recependosi i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 settembre 2011 nel proc. n. 108/2010 Scattolon, si era affermato che nel passaggio del personale ATA dagli enti locali al MIUR doveva aversi riguardo al determinarsi o meno di un peggioramento retributivo sostanziale.

3. Tale peggioramento nel caso di specie non vi era stato, come accertato dal c.t.u. all’uopo nominato.

4. Vero era che il sistema adottato, con la temporizzazione della anzianità di servizio maturata ed il riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile, poteva determinare la perdita di utilità future e che il nuovo inquadramento includeva i ricorrenti in una fascia retributiva inferiore rispetto a quella maturata alle dipendenze della amministrazione cedente ma tali effetti non erano in contrasto con i principi comunitari.

5. La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dai lavoratori avverso la sentenza, richiamando le precedenti decisioni assunte in fattispecie sovrapponibili.

6. Per la cassazione della sentenza del Tribunale hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati nella epigrafe della presente ordinanza, affidato a quattro motivi; il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) non ha opposto difese.

7. Hanno depositato memoria i litisconsorti C.R., + ALTRI OMESSI.

CONSIDERATO

Che:

1. In via preliminare va esaminata la eccezione di giudicato esterno sollevata in memoria dai soli litisconsorti indicati al punto che precede.

2. Si invoca il giudicato esterno di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2689/2002 del 6 marzo 2003, diventa definitiva in mancanza di impugnazione, con il quale non solo si accertava il diritto delle parti all’inquadramento nel livello B2 del CCNL del comparto scuola ma si condannava il MIUR al pagamento delle differenze di retribuzione maturate dalli 1 gennaio 2000.

3. Si assume che il diritto alle differenze economiche accertato dal giudicato derivava dal riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata prima del trasferimento al MIUR, sulla base di una interpretazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, opposta a quella fatta propria nella sentenza in questa sede impugnata.

4. Si denuncia, pertanto, il contrasto della sentenza con il giudicato intervenuto nel precedente giudizio celebrato tra le stesse parti, contrasto rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, deducendosi che del giudicato le odierne parti ricorrenti sarebbero venute a conoscenza soltanto nell’anno 2020.

5. La eccezione è inammissibile.

6. Il giudicato esterno di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2689/2002, secondo le stesse allegazioni di parte, si è formato nell’anno 2004 (ancor prima della introduzione dell’attuale giudizio) e non è stato prodotto nei gradi di merito.

7. Trova pertanto applicazione il principio (sul quale, da ultimo, Cass. sez. II, 16/02/2021, n. 3957 e Cass. n. 1534/2018) secondo cui nel giudizio di cassazione il giudicato esterno e’, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata ed in tale ultima ipotesi la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c.; per contro, tale divieto opera per i documenti formatisi già nel corso del giudizio di merito, come nel caso in cui sia invocata l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata e che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo.

8. Nella fattispecie, poiché la sentenza del Tribunale di Palermo divenuta definitiva poteva essere prodotta dinanzi al giudice di merito, la produzione della stessa in questa sede è preclusa ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

9. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno denunciato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della direttiva 77/187/CEE, art. 3, n. 1, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 settembre 2011 nel procedimento C 108/10, in relazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 ed alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, assumendo che l’accertamento relativo al peggioramento retributivo avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto dell’anzianità maturata presso il cedente equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario.

10. con il secondo mezzo si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, nella interpretazione data dalla Corte EDU (con le sentenze del 7.6.2011 Agrati ed altri contro Italia, dell’11.12.2012 De Rosa contro Italia, del 14.1.2014 Montalto contro Italia) in relazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 e alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218. Violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30. Si addebita al Tribunale di non avere disapplicato la disposizione contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, che aveva modificato la norma contenuta nella L. n. 124 del 1999, art. 8, in violazione delle norme della CEDU. Si deduce che la fattispecie dedotta in giudizio era disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che in caso di passaggio di dipendenti tra amministrazioni diverse garantisce la continuità giuridica del rapporto di lavoro ed il mantenimento del trattamento economico.

11. con la terza censura i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4.4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE, in relazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 ed alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218. Hanno assunto che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda interpretando la L. n. 124 del 1999, art. 8, in maniera costituzionalmente e comunitariamente orientata e disapplicando la L. n. 266 del 2005, perché in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Hanno eccepito, altresì, la illegittimità costituzionale della L. n. 266 del 2005, medesimo art. 1, comma 218, per violazione dell’art. 3 Cost. – sotto il profilo della irragionevolezza dell’intervento retroattivo e della violazione del diritto acquisito alla conservazione della anzianità di servizio – e dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento all’art. 6 convenzione EDU.

12. Il quarto motivo è proposto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si deduce che il Tribunale aveva recepito le conclusioni della CTU omettendo di rilevare la totale assenza della specifica indagine demandata al consulente, il quale non aveva operato alcuna valutazione dei trattamenti retributivi in concreto percepiti da essi ricorrenti, effettuando una comparazione meramente teorica, sulla base degli emolumenti previsti nei contratti collettivi, senza considerare i prospetti paga ed i CUD per verificare se tali compensi fossero stati effettivamente corrisposti. Tale fatto era stato dedotto in appello come specifica censura alla sentenza del Tribunale sicché la decisione di secondo grado, omettendo qualsiasi pronuncia sul fatto, era incorsa nel vizio di motivazione.

13. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la connessione che li lega, è inammissibile, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è conforme ad un orientamento consolidato di questa Corte, che non è messo in discussione dalle ragioni del ricorso.

14. In numerosi precedenti sono state esaminate questioni sovrapponibili a quelle poste in questa sede, tanto nei contenuti della decisione impugnata che quanto ai motivi di censura.

15. Tra le altre, si richiamano Cass. n. 24387/2020 del 03/11/2020; n. 7592/2019 del 18/03/2019; n. 5630/2019 del 26/02/2019; n. 5629/2019 del 26/02/2019; n. 5628/2019 del 26/02/2019; n. 4956/2019 del 20/02/2019; n. 4955/2019 del 20/02/2019; n. 4436/2019 del 14/02/2019; n. 4435/2019 del 14/02/2019; n. 3815/2019 dell’08/02/2019; n. 29935/2018 del 20/11/2018, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

16. Nella fattispecie di causa, il Tribunale, in corretta applicazione dei principi enunciati nei precedenti di questa Corte, qui ribaditi, sulla base della indagine affidata al consulente tecnico di ufficio, con accertamento di fatto, ha affermato che l’odierna parte ricorrente per effetto del mancato riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata all’atto del trasferimento nei ruoli del personale ATA del Ministero non ha subito alcun decremento economico (v. pag. 7 della sentenza).

17. Va aggiunto che il quarto motivo è inammissibilmente dedotto come censura alla decisione ex art. 348 bis c.p.c., della Corte d’Appello, invece che avverso la pronuncia del Tribunale.

18. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 02/02/2016, n. 1914 hanno chiarito che avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., è sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ma limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale (e nei limiti di compatibilità tra la legge processuale e la logica e la struttura del giudizio sotteso all’ordinanza in questione). Pertanto, non è proponibile ricorso in cassazione avverso detta ordinanza sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Si è in particolare affermato che le problematiche concernenti la motivazione dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., possono essere affrontate in sede di impugnazione non attraverso la denuncia di un error in iudicando, quindi di un vizio di motivazione, bensì solo attraverso la denuncia di violazione della legge processuale che sancisce l’obbligo di motivazione.

19. In ogni caso, a volere interpretare il motivo come diretto anche alla impugnazione della pronuncia di primo grado, lo stesso difetta di specificità: non si individua il fatto storico specifico che non sarebbe stato esaminato dal Tribunale (con l’indicazione degli atti da cui esso risultava esistente) ma si critica genericamente il metodo di indagine seguito dal ctu nella redazione dell’elaborato posto a base della decisione.

20. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

21. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della mancata costituzione del MIUR.

22. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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