Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34768 del 16/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 409-2020 proposto da:

GARLISI COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MANFREDI n. 11, presso lo studio dell’avvocato GIULIO VALENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato IGNAZIO VALENZA;

– ricorrente –

contro

F.C., rappresentato e difeso dall’avv. ELVIRA MARIA RITA GAMBINO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1292/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 16.11.2010 F.C. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Agrigento la società Garlisi Costruzioni S.r.l., invocando la risoluzione per inadempimento, per fatto e colpa della convenuta, del contratto preliminare di vendita di immobile concluso tra le parti in data 22.12.2003, in base al quale l’attore si era obbligato a vendere alla convenuta un terreno edificabile, a fronte dell’obbligo della convenuta di realizzare sullo stesso un edificio e di intestarne una parte al F..

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale eccepiva che in occasione della stipulazione del contratto definitivo di compravendita dell’area edificabile gli accordi tra le parti erano stati modificati, essendo stato maggiorato il corrispettivo originariamente stabilito, a fronte del non confermato impegno della Garlisi Costruzioni S.r.l. di realizzare gli immobili da intestare al F..

Con sentenza n. 1280/2015 il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda.

Interponeva appello avverso detta decisione F.C. e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 1292/2019, resa nella resistenza della Garlisi Costruzioni S.r.l., accoglieva il gravame, dichiarando risolto il contratto di cui è causa per fatto e colpa della parte appellata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Garlisi Costruzioni S.r.l., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso F.C..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Agrigento, ha accolto la domanda proposta dal F. in prime cure, dichiarando l’inadempimento di Garlisi Costruzioni Srl al preliminare sottoscritto tra le parti in data 22.12.2003 e condannandola a realizzare le opere previste in detto atto, oltreché alle spese del doppio grado.

La Corte siciliana ha in particolare ritenuto che con il preliminare di cui anzidetto il F. si fosse impegnato a trasferire a Garlisi Costruzioni Srl alcuni lotti di terreno, a fronte del versamento della somma di Euro 413.165,52 e dell’impegno della parte promissaria acquirente di trasferire al F. alcune porzioni delle costruzioni edificande sulle aree oggetto del preliminare. Ad avviso della Corte territoriale, il contratto definitivo con cui il terreno oggetto del predetto preliminare era stato trasferito alla Garlisi Costruzioni Srl aveva solo in parte dato esecuzione al preliminare, il quale aveva continuato a spiegare effetti in forza dell’espressa clausola di cui all’art. 8, con la quale i paciscenti avevano stabilito che “il presente preliminare costituisce e costituirà la sola regolamentazione fondamentale dei loro rapporti… anche dopo la stipula degli atti che vi daranno esecuzione” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Nessun rilievo, secondo la Corte panormitana, aveva il fatto che nel definitivo fosse stato indicato un prezzo di Euro 660.000, maggiore di quello previsto nel preliminare, poiché in atti di causa vi era la prova che l’importo effettivamente pagato fosse di Euro 413.000 (cfr. pag. 4 della sentenza). Di qui, l’impossibilità di sostenere che la maggiorazione del prezzo indicato nel definitivo fosse stata prevista come corrispettivo per l’eliminazione dell’obbligo di costruzione originariamente previsto nel preliminare a carico di Garlisi Costruzioni Srl.

Il ricorso si articola in tre motivi con cui la ricorrente lamenta, rispettivamente: con il primo di essi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. perché la Corte di Appello non avrebbe applicato il consolidato principio per cui il definitivo supera sempre il preliminare e costituisce l’unica fonte dei rapporti giuridici tra le parti del negozio; con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., perché il giudice di merito non avrebbe indagato l’effettiva volontà delle parti, dando rilievo al fatto che esse, nel definitivo, avevano abbandonato l’obbligo di costruire previsto nel preliminare, in tal modo manifestando la loro chiara intenzione di considerare non più attuale la relativa obbligazione; con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte isolana avrebbe erroneamente ravvisato la natura fittizia dell’indicazione, nel definitivo, della somma di Euro 660.000 quale corrispettivo per la compravendita dei terreni di cui è causa, in assenza di specifica domanda del Falla.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. La Corte palermitana, invero, ha dato conto del principio invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma -proprio alla luce dell’interpretazione complessiva della volontà delle parti, e dunque nel pieno rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e s.s. c.c. – ha ritenuto che le parti avessero inteso, con la clausola di cui all’art. 8 del preliminare del 22.12.2003 (che, tra l’altro, è testualmente riprodotta a pag. 4 del controricorso), stabilire che detto contratto dovesse continuare a regolare i loro rapporti anche dopo la stipula delle convenzioni che ad esso avrebbero dato esecuzione. Nell’ambito di tale disamina, il giudice di merito ha poi ritenuto che fosse stato dimostrato che l’indicazione del prezzo di Euro 660.000 nel definitivo fosse in realtà meramente fittizia, essendo stata fornita la prova del fatto che l’importo pagato da Garlisi Costruzioni Srl fosse soltanto quello, inferiore, di Euro 413.000. Trattasi di articolata e condivisibile valutazione di merito, della quale il ricorrente invoca un inammissibile riesame, estraneo alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472