Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34791 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16705-2019 proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avvocato GASPARE MOLLICA;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

nonché contro S.G., B.U.O., B.V.L., B.M., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2470/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/4/2021 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/11/2018 la Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Ministero dell’interno e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Catania n. 1099/2012, ha ridotto l’ammontare della somma liquidata in favore dei sigg. G. e B.M., P.L. in favore dei medesimi dal giudice di prime cure – pronunciando su riuniti giudizi- liquidato a titolo di risarcimento dei danni dai medesimi rispettivamente subiti in conseguenza del decesso del congiunto sig. G., “mortalmente attinto da quattro colpi d’arma da fuoco esplosi dall’agente della Polizia di Stato S.G…. in quel momento in servizio”.

In particolare, ha defalcato dalla somma l’ammontare corrispondente al ravvisato concorso colposo della vittima nella misura del 50%.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B.G. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’interno tardivamente effettuata con atto denominato “atto di costituzione”, invero non qualificabile come controricorso, atteso che il relativo contenuto si sostanzia nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1” (v. Cass., Sez. Un., 10/9/2019, n. 22571; Cass., 18/4/2019, n. 10813; Cass., 25/9/2012, n. 16261; Cass., 9/3/2011, n. 5586).

A tale stregua risulta da detta Amministrazione invero violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c., e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base al quale il controricorso deve a pena di inammissibilità contemplare l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Cass., 13/3/2006, n. 5400).

Ne consegue che, giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi art. 370 c.p.c., comma 1, alla parte contro la quale è diretto il ricorso, la quale non abbia depositato il controricorso (situazione cui deve equipararsi quella in cui come nella specie trattisi di atto non qualificabile come tale, in quanto privo dei relativi requisiti essenziali), nel periodo che va dalla scadenza del termine per la proposizione del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio -anche se soltanto ai fini della partecipazione alla discussione orale- o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 11/4/1981, n. 2114; Cass., 28/5/1980, n. 3513; Cass., 9/8/1962, n. 2486).

Ai fini della sanatoria, con effetto ex nunc, dell’irrituale attività processuale compiuta nelle more (v. Cass., 28/5/1980, n. 3513) non può d’altro canto nel caso nemmeno valorizzarsi la concreta partecipazione dell’intimato alla discussione orale, non essendo il medesimo nella specie comparso all’udienza trattandosi di udienza in camera di consiglio (con riferimento all’applicabilità del principio anche nel procedimento camerale ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016) v. Cass., 18/4/2019, n. 10813. Cfr. altresì, in relazione alla mancanza di controricorso notificato nei termini di legge e al deposito di memorie illustrative ex art. 378 c.p.c., Cass., 28/2/2019, n. 5798; Cass., 5/10/2018, n. 24422; Cass., 20/10/2017, n. 24835; Cass., 7/7/2017, n. 16921).

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 55 e 185 c.p., art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “erronea statuizione sulle spese dei due gradi”.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta redatto in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alle “tre sentenze rese nel procedimento penale a carico di S.G…. (all. 1, all. 2, all. 3)”, alle “dichiarazioni dei due agenti di polizia (all. 4)”, alle dichiarazioni rese “da tale Vincenzo Cusumano (all. 5)”, ai “rilievi compiuti… dagli stessi colleghi dei due agenti (all. 6)”, alle “indagini di natura tecnico scientifica effettuate… nell’ambito del procedimento penale… (all. 7)”, all'”ispezione dei luoghi” da parte dei “Carabinieri della Sezione di P.G. in forza alla Procura della Repubblica di Caltagirone (all. 8)”, alla sentenza della “Corte d’Appello di Catania… 2432/2006", all'”atto di citazione notificato il 21.2.2008 (all. 9)”, al “separato atto di citazione notificato il 12-13.9.2008", all'”atto di appello notificato il 15.5.2013”, alla “memoria ex art. 183/6 c.p.c., 2 termine (all. 14)”, agli “atti relativi al decesso di B.G. (all. 16)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi, con riferimento in particolare al 3 motivo è in realtà un “non motivo” (cfr. Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., 27/11/2018, n. 30594; Cass., 8/3/2018, n. 5541; Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 31/8/2015, n. 17330; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

Emerge invero evidente come le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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