LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2575/2019 R.G. proposto da:
C.R., e L.A.M., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bruno Nicola Sassani, Francesco Paolo Luiso, e Fabrizio Fabiani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via XX Settembre, n. 3;
– ricorrenti –
contro
Banco BPM S.p.a., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Battista Bisogni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via d’Aracoeli, n. 11;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 2930/2017 depositata il 22 dicembre 2017;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato C.R. e L.A.M. alla restituzione, in favore del Banco BPM S.p.a., della somma di Euro 285.367,64, oltre interessi legali, in quanto oggetto di indebiti accrediti sul loro conto corrente di somme provenienti da una società asseritamente inesistente e prelevate da c/c di altri soggetti.
2. Avverso tale sentenza C.R. e L.A.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico mezzo e notificato a mezzo p.e.c. in data 11/01/2019 alla intimata, che vi ha resistito depositando controricorso.
I ricorrenti hanno successivamente notificato, in data 22/02/2019, “ricorso in sanatoria” notificato a mezzo p.e.c., al quale ha resistito la controricorrente, depositando altro controricorso.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo controricorso, notificato in data 19/02/2019, il Banco BPM S.p.a. ha eccepito “l’improcedibilità e/o l’inammissibilità e/o la nullità” del primo ricorso sul triplice rilievo che:
a) la copia digitale, oggetto di notifica, del ricorso (cartaceo nell’originale) era composta dalle sole pagine dispari e non consentiva di avere effettiva conoscenza del suo contenuto;
b) la notifica non rispettava le norme tecniche che non consentono che l’atto da notificare per via telematica sia ottenuto attraverso la scansione per immagini, come avvenuto nella specie;
c) la notifica risultava comunque priva di una valida attestazione di conformità in quanto la copia informatica era incompleta e, come tale, non conforme all’originale cartaceo.
Ricevuta la notifica di detto controricorso i ricorrenti, come s’e’ detto, hanno notificato successivo “ricorso in sanatoria” (in tutto uguale, nel contenuto, al precedente, salvo che per l’intestazione, recante la dicitura “ricorso in sanatoria” e per la data, apposta in calce, del suo confezionamento: “22 gennaio 2019”, anziché “9 gennaio 2019” (data indicata nel primo ricorso).
Tale ultimo ricorso è stato quindi notificato a controparte, a mezzo p.e.c., in data 22 febbraio 2019.
Con il secondo controricorso Banco BPM S.p.a. ha eccepito la “improcedibilità” del (secondo) ricorso in ragione: a) della nullità del primo ricorso; b) della tardività del secondo; c) della impossibilità di attribuire a quest’ultimo effetto sanante ex tunc.
2. Ebbene, l’eccezione di “nullità o inammissibilità o improcedibilità” del (primo) ricorso deve ritenersi infondata alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e pertinentemente evocato in memoria dai ricorrenti, secondo cui “la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese” (Cass. Sez. U. 14/09/2016, n. 18121; Cass. Sez. U. 16/02/2017, n. 4092; v. da ultimo Cass. 08/02/2021 n. 2961; 19/02/2021, n. 4634).
Nella specie, dunque, l’avvenuta costituzione dell’intimato (con il primo controricorso) ha sanato il vizio denunciato, senza che peraltro all’atto della presentazione del controricorso sia stato espressamente chiesto un termine per poter integrare le difese, una volta avuta contezza dell’effettiva consistenza dell’atto di impugnazione della controparte.
Rimane di conseguenza assorbito ogni rilievo svolto con riferimento al c.d. “ricorso in sanatoria”, il quale ultimo è da ritenersi nella specie persino ultroneo, proprio per l’effetto sanante già attribuibile al deposito del primo controricorso.
3. Nemmeno può condividersi il rilievo che, proprio per effetto della mancanza di alcune pagine nella copia digitale del ricorso oggetto di notifica via p.e.c., l’attestazione di conformità contenuta nella relata di notifica dovesse considerarsi inveritiera (e dunque inidonea).
E’ agevole al riguardo rilevare che il fatto che la copia notificata mancasse di alcune pagine non comporta che “quella” copia non fosse conforme al “corrispondente” originale, non essendo contestato che le pagine notificate fossero conformi alle “corrispondenti” pagine dell’originale cartaceo: il vizio, dunque, della notifica rimane quello, diverso, rappresentato dal fatto che ad essere stata notificata è copia di un testo mancante di alcune pagine ed al riguardo non vi è ragione di diversificare le conseguenze processuali a seconda che la notifica sia stata effettuata per via telematica o con altro mezzo tradizionale.
4. Palesemente destituito di fondamento è poi l’assunto secondo cui sarebbe a priori e in radice vietata, dalla norme tecniche, la notifica telematica di un ricorso nativo cartaceo essendo vero, al contrario, che, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3 e art. 6, comma 1, come modificata dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, la notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, lungi dal non essere consentita né dal richiedere la necessaria sottoscrizione dell’atto con firma digitale, è da considerarsi regolare alla sola condizione – nella specie rispettata – che la copia telematica sia attestata conforme all’originale, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis (nella specie, D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 22, comma 2) (v. Cass. n. 26102 del 19/12/2016; n. 23951 del 29/10/2020).
5. Con l’unico motivo di ricorso C.R. e L.A.M. deducono, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza e del procedimento, nonché violazione dell’art. 331 c.p.c., per non avere la corte d’appello disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati in causa.
Rilevano che:
– convenuti nel processo di primo grado, essi avevano proposto domanda di garanzia nei confronti di Unicredit, la quale, a tal fine da essi chiamata in causa, aveva a sua volta chiamato in causa Ca.Gi. (referente della filiale che ne aveva mediato i rapporti con la banca);
– tali domande erano rimaste assorbite in virtù del rigetto della domanda principale;
– in violazione dei principi affermati da Cass. Sez. U. 04/12/2015 n. 24707 e Cass. Sez. U. 19/04/2016 n. 7700,il processo di appello si è invece svolto tra le sole parti originarie, senza che fosse integrato il contraddittorio nei confronti dei chiamati in causa.
6. Devono preliminarmente essere disattese, poiché infondate, le questioni di (non) autosufficienza del ricorso poste dalla banca controricorrente.
6.1. Unico vero problema di autosufficienza potrebbe porsi riguardo all’esistenza della chiamata in causa, ma al riguardo deve ritenersi sufficiente l’allegazione, in ricorso, che essa vi fu e il richiamo, in calce, al fascicoletto contenente copia dell’atto medesimo.
6.2. Non può ritenersi sanzionabile con l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, la mancata trascrizione del contenuto della sentenza di primo grado. I ricorrenti affermano che la domanda di garanzia fu ivi considerata assorbita; la controricorrente dice che in realtà fu ritenuta “del tutto infondata” (e che per tal motivo i pretesi garantiti furono condannati alle spese); ai fini della questione posta dal motivo di ricorso e’, però, irrilevante, per quanto appresso si dirà, stabilire quale sia la versione corretta (e quindi non dirimente la mancata trascrizione del contenuto della sentenza in ricorso).
6.3. Non è neppure predicabile un onere di specifica indicazione dell’atto di appello. I ricorrenti sostengono che questo non sia stato notificato al terzo; pongono dunque a fondamento del ricorso non un fatto ma semmai un fatto negativo (la mancata notifica dell’appello ad una parte) che non è suscettibile di specifica indicazione ex art. 366 c.p.c., n. 6; era semmai la controricorrente a dover specificamente indicare il fatto processuale positivo contrario (l’onere di autosufficienza, per il richiamo all’art. 366 contenuto nell’art. 370 c.p.c., comma 2, opera anche per il controricorrente).
7. Venendo, dunque, al merito del motivo di ricorso (al cui esame non osta l’ambiguo riferimento in rubrica a diversi tipi di vizio cassatorio: v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931)) occorre preliminarmente rilevare che, all’esito della verifica condotta sul fascicolo di causa, cui questa Corte è chiamata quale giudice del fatto processuale, l’atto di appello risulta in realtà consegnato per la notifica, a mezzo posta, sia nei confronti di Unicredit che di Ca.Gi., dalla prima a sua volta chiamato in garanzia in primo grado.
Mentre, però, la notifica nei confronti di quest’ultimo risulta essersi perfezionata, di quella nei confronti di Unicredit, effettuata presso il procuratore domiciliatario in primo grado, non può dirsi altrettanto.
7.1. Dalle annotazioni apposte dall’agente postale sull’avviso di ricevimento si desume infatti che: il plico non pote’ essere consegnato essendo il destinatario risultato irreperibile; lo stesso fu quindi depositato presso l’ufficio postale e di tale adempimento fu data comunicazione mediante raccomandata (c.d. CAD).
Il plico risulta quindi allegato all’atto di appello con l’indicazione del destinatario barrata. Nessun’altra indicazione è leggibile né sul plico né sull’avviso di ricevimento. Ne’ risulta allegato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.).
7.2. Ciò rende impossibile riconoscere alla notifica, così come eseguita, il raggiungimento del proprio scopo, dovendosi pertanto ritenere la stessa, di fatto, inesistente (cfr. Cass. Sez. U. n. 14916 del 20/07/2016).
7.2.1. Anzitutto perché, dall’annotazione presente nell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto da notificare, il destinatario risulta “irreperibile” tout court e non “relativamente irreperibile”: ipotesi, quest’ultima, che si verifica quando la mancata consegna dipenda da temporanea assenza del destinatario e dalla assenza di persone abilitate a riceverla.
7.2.2. In ogni caso – varrà rammentare – questa Corte ha precisato, con indirizzo al quale deve qui darsi continuità, che, in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario, per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 (ora comma 4), come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata (alla luce anche delle pronunce di Corte Cost. n. 346 del 1998, proprio sulla L. n. 890 del 1982, art. 8 e L. n. 10 del 2010, sulla notificazione ex art. 140 c.p.c.), conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell'”avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito” (avviso ricevimento del C.A.D.) di cui allo stesso comma 2 (Cass. 29/10/2020, n. 23921; Cass. 21/02/2019, n. 5077; Cass. 20/06/2019, n. 16601; Cass. 17/10/2019, n. 26287; cfr. anche, da ultimo, Cass. Sez. U. n. 10012 del 15/04/2021).
8. Acclarata, dunque, in punto di fatto, la fondatezza dell’allegazione (da parte degli odierni ricorrenti) della mancata notifica dell’atto di appello nei confronti di Unicredit, (da essi) chiamata in garanzia, deve affermarsi altresì la fondatezza delle argomentazioni in punto di diritto da essi svolte circa le conseguenze processuali che da tale omissione derivano.
Viene invero in rilievo nella specie il principio secondo cui, in caso di chiamata in garanzia del terzo, ove la domanda principale sia respinta, e l’unico legittimato a impugnare risulti dunque essere l’attore (non il garante e nemmeno il garantito, né l’uno né l’altro potendo considerarsi soccombenti e ciò nemmeno se il garantito abbia operato la chiamata anche al fine di accertare il modo di essere del rapporto con il garantito in vista della riconduzione al suo ambito di diverse e successive possibili vicende coperte dalla garanzia), l’impugnazione di detto unico vero soccombente, in ragione del litisconsorzio determinato dall’estensione soggettiva dell’accertamento determinata dalla chiamata in causa e dalla necessità di procedere all’accertamento anche nel contraddittorio del garante, dovrà attingere sia il garantito sia il garante, vertendosi, dunque, in ipotesi di inscindibilità di cause con conseguente necessaria applicazione dell’art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. 04/12/2015, n. 24707, in motivazione, p. 14.1, p. 33; v. anche Cass. 31/10/2017, n. 25822, ove si afferma, conseguentemente, che l’attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante).
8.1. A non diverso avviso possono condurre i precedenti menzionati nel controricorso, riguardando essi questioni ed ipotesi diverse: è sufficiente in proposito avvertire che, anche in ipotesi di chiamata del terzo in garanzia, una situazione di scindibilità di cause nel giudizio di appello o di cassazione, tale dunque da non richiedere l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’attore, può verificarsi allorquando la domanda principale, diversamente dal caso in questione, venga accolta, e l’impugnazione venga proposta dal garante o dal garantito per questioni tutte interne al rapporto tra garante e garantito (per tali ipotesi, in via generale, v. già Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015, p. 15.3).
8.2. Ne’ infine può rilevare che, nel giudizio di appello, gli appellati, odierni ricorrenti, non abbiano proposto appello incidentale per far valere la pretesa garanzia, né abbiano la relativa domanda riproposto ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
Basta sul punto richiamare quanto condivisibilmente rilevato, in motivazione (p. 14.1, pag. 34), da Cass. Sez. Sez. U. n. 24707 del 2015, e cioè che: “non sembra… ipotizzabile che l’impugnazione venga rivolta soltanto contro il garantito e che costui, come si opina da parte della dottrina, possa limitarsi a riproporre la domanda di estensione dell’accertamento al garante ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
“L’assunto non è sostenibile, in quanto non è dato comprendere come potrebbe giocare l’istituto di cui a quella norma nei confronti di una parte, il garante (N.B. l’uso, a questo punto della citata sentenza, del diverso termine “garantito”, è da ritenersi frutto, del tutto evidente, di un mero refuso), che non è stato chiamato nel giudizio di impugnazione.
“Non è nemmeno pensabile che, una volta ricevuta l’impugnazione, il garantito possa e debba ribadire la domanda di estensione dell’efficacia soggettiva al suo garante proponendo un’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 331 c.p.c.: una simile impugnazione, infatti, dovrebbe supporre una soccombenza del garantito nei confronti del garante che, però, non c’e’ stata”.
9. Deve dunque concludersi che effettivamente, nel caso di specie, il garante (Unicredit) fosse da considerarsi litisconsorte necessario per ragioni di carattere processuale, in causa inscindibile, e che pertanto la mancata integrazione del contraddittorio, nei suoi confronti, in appello, integri la denunciata violazione dell’art. 331 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza e del processo di secondo grado.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, alla quale va demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; dichiara la nullità del giudizio di appello; rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021