LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20199/2016 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO SANTANGELI;
– ricorrente –
contro
S.R.M.E., NELLA QUALITA’ DI UNICA EREDE DI R.B., rappresentata e difesa dall’avv. NATALE NAPOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1182/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. Il Tribunale di Catania nel 2008 accoglieva la domanda proposta da S.S. nei confronti di R.B., nonché di G.G.G., G.M.S., G.Z.A.M., G.G.M.E. e G.M., e dichiarava l’attore proprietario per intervenuta usucapione di un terreno.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello R.B..
La Corte d’appello di Catania, con sentenza 7 luglio 2015, n. 1182, ha accolto l’impugnazione di R.B., avendo ritenuto non raggiunta la prova del possesso del bene; in riforma della sentenza di primo grado, ha quindi rigettato la domanda di usucapione proposta da S..
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione S.S.. Resiste con controricorso S.R.M.E., unica erede di R.B..
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo riporta “azione di usucapione, litisconsorzio necessario, proposizione dell’impugnazione nei confronti di uno solo dei litisconsorti, mancato rilievo dell’integrità del contraddittorio in appello, inammissibilità dell’impugnazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c.”.
Il motivo è inammissibile. Si contesta che, proposta in primo grado domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà di un terreno nei confronti di più comproprietari, l’appello si sia svolto nel contraddittorio di uno solo, non avendo il giudice d’appello rilevato che l’impugnazione era stata proposta da parte di uno solo dei comproprietari nei confronti del ricorrente, vizio che comporterebbe la nullità dell’appello con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata o comunque la cassazione del provvedimento con rinvio al giudice di secondo grado e rinnovazione del giudizio d’appello nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Il ricorrente in tal modo non considera che la sentenza impugnata è stata invece pronunciata anche nei confronti di G.G.G., G.M.S., G.Z.A.M., G.G.M.E. e G.M., dichiarati appellati contumaci (v. pp. 1 e 2 del provvedimento impugnato).
Ciò significa, anzitutto, che il ricorso per cassazione andava proposto nei loro confronti, oltre che nei confronti di R.B.. Si pone pertanto, in primo luogo, la questione dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.. Al riguardo il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo di questa Corte secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (in tal senso v., da ultimo, Cass. 16141/2019 e Cass. 25082/2020). In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) da rigettare, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.
Il rilievo dell’avvenuta pronuncia della sentenza nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, rende inammissibile il primo motivo di ricorso. D’altro canto, il ricorrente non lamenta, con il motivo, l’errata declaratoria di “appellati contumaci” nei confronti di G.G.G., G.M.S., G.Z.A.M., G.G.M.E. e G.M., ma si limita a contestare che la sentenza impugnata non sia stata resa nei confronti di tutte le parti necessarie, vizio appunto non addebitabile alla medesima.
2) Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la valutazione “in ordine al mancato raggiungimento della prova sul possesso uti dominus, violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., art. 111 Cost. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”: la sentenza impugnata sarebbe errata laddove ha affermato che “le circostanze confermate dai testi sarebbero generiche e non idonee a integrare la prova richiesta dall’art. 1158 c.c., in ordine all’esistenza di un comportamento corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà”.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, sostanzialmente, contesta la valutazione operata dalla Corte degli elementi di prova, in particolare delle testimonianze raccolte in giudizio, valutazione che spetta al giudice di merito e che è insindacabile (ove motivata e il controllo della motivazione è limitato, a seguito dell’intervento riformatore dell’art. 360 c.p.c., n. 5, al “minimo costituzionale”, cfr. Cass., sez. un., 8038/2018) da parte di questa Corte di legittimità.
3) Il terzo motivo contesta “rapporto uti dominus con la res, possesso continuato, ininterrotto e incontestato, assenza di opposizione da parte dei proprietari apparenti, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5”: la sentenza impugnata sarebbe inoltre errata laddove “ha omesso di considerare che il possesso del sig. S., ininterrotto e pacifico, non fu mai oggetto di alcuna opposizione da parte degli apparenti proprietari ed aventi diritto”.
Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente riconosce che la controparte R. ha contestato la propria allegazione di avere posseduto il bene senza che alcuno degli aventi diritto si fosse opposto (avendo ella posseduto il bene, in forza di titoli di provenienza del bene e di un rapporto di mezzadria esercitato dal marito), contestazione che egli ritiene superata dalle dichiarazioni rese dai testimoni, dichiarazioni che la Corte ha esaminato e che ha ritenuto inidonee a provare il concreto possesso sul bene (v. il precedente motivo), così che anche questo motivo si risolve in una inammissibile critica della valutazione delle testimonianze data dalla Corte d’appello.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021
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