LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12992/2015 R.G. proposto da:
Deutsche Bank S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma alla via Germanico n. 146, presso lo studio dell’avv. Ernesto Mocci, unitamente agli avv.ti Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte, da cui è rapp.to e difeso come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5867/45/14 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 11/11/2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.
RITENUTO
CHE:
1. con sentenza n. 5867/45/14, depositata in data 11 novembre 2014, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 283/18/13 emessa dalla CTP di Milano, con condanna al pagamento delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del diniego di un’istanza di rimborso, presentata in data 20-1-2011, avente ad oggetto le eccedenze, rispetto al dovuto per la definizione delle liti all’esito della presentazione in data 23-6-1992 della dichiarazione integrativa L. n. 413 del 1991, ex art. 34 versate a mezzo cartelle esattoriali negli anni tra il 1989 ed il 1991, in relazione ad Ilor ed Irpeg per gli anni dal 1982 al 1984; l’Agenzia aveva respinto l’istanza rilevando che la stessa era stata presentata oltre il termine di decadenza di 48 mesi dal versamento, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38;
3. la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo, quanto alla decadenza, che il rimborso doveva essere effettuato dall’Ufficio a prescindere dalla presentazione di una domanda, quanto all’eccezione di prescrizione proposta nelle controdeduzioni dall’Ufficio, che la stessa non poteva essere fatta valere ai sensi della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58;
4. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello, e rigettato il ricorso introduttivo, ritenendo che la prescrizione poteva essere eccepita dall’Agenzia anche per la prima volta in sede giurisdizionale, sebbene non fosse stata posta a fondamento del rigetto dell’istanza in sede amministrativa, motivato solo sulla base della decadenza;
5. avverso la sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 11-5-2015, affidato a tre motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.; l’Agenzia si costituiva con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso la contribuente deduceva la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, art. 24, comma 2, artt. 32 e 34 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che il diniego del rimborso era stato motivato dall’Ufficio solo sulla base della intervenuta decadenza sicché il giudizio tributario, di natura impugnatoria, doveva ritenersi limitato a tale profilo, venendo a costituire l’eccezione di prescrizione una illegittima modifica della causa petendi, contraria al divieto di motivi nuovi ed aggiunti, operante come principio generale nel processo tributario sia di primo che di secondo grado; che in ogni caso la prescrizione non poteva essere eccepita, ostandovi la previsione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58;
2. con il secondo motivo eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di prendere in considerazione l’eccezione di inammissibilità dell’unico motivo di appello, incentrato sulla sola questione della prescrizione, per carenza di specificità quanto al profilo della decadenza, rispetto alla cui statuizione nella sentenza di primo grado non era stata formulata alcuna censura;
3. con il terzo motivo lamentava un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto laddove si fosse ritenuto che sull’eccepita inammissibilità di cui al secondo motivo era intervenuta una decisione implicita, la stessa doveva ritenersi viziata da una omessa e insufficiente motivazione.
OSSERVA CHE:
1. Il primo motivo non merita accoglimento.
1.1 Come già evidenziato da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, nel giudizio avente ad oggetto il rigetto di un’istanza di rimborso di un tributo, all’Amministrazione finanziaria resistente è consentito prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo, rivestendo una posizione processuale diversa da quella che essa assume nella controversia vertente sulla impugnazione di un avviso di accertamento o di liquidazione o di un provvedimento d’irrogazione di una sanzione, dove la materia del contendere resta circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato. Nel primo caso, infatti, il contribuente è attore sostanziale e, pertanto, l’Amministrazione ha la facoltà di formulare le proprie controdeduzioni ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 purché nell’ambito oggettivo della controversia. (Cass. n. 13056 del 14/7/2004; Cass. n. 22567 del 1/12/2004; Cass. n. 10797 del 5/10/2010; Cass. n. 29613 del 29/12/2011; Cass. n. 15026 del 2///2014).
1.2 Nel giudizio di rimborso, per un verso grava sul contribuente l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda, per altro verso, non si può disconoscere all’amministrazione finanziaria la facoltà di far valere argomentazioni con le quali negare la sussistenza di detti fatti, contestandone la qualificazione giuridica, o di eccepire fatti estintivi o modificativi, esercitando le prerogative previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, e quindi prospettando, senza che si determini vizio di ultrapetizione, delle argomentazioni giuridiche ed eccezioni ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa.
Ne consegue che, non potendosi attribuire alla motivazione del provvedimento amministrativo di rigetto carattere di esaustività, va ritenuta l’ammissibilità di una eccezione di prescrizione proposta per la prima volta in sede giurisdizionale, nel rispetto delle preclusioni ivi applicabili.
1.3 Nella specie, risulta pacifico che l’Amministrazione sin dal primo grado di giudizio aveva tempestivamente eccepito la prescrizione decennale della pretesa al rimborso e che tale eccezione, rigettata in primo grado, era stata riproposta in appello; la CTR ha dunque fatto corretta applicazione dei suindicati principi laddove ha ritenuto ammissibile l’eccezione, fondando poi sul suo accoglimento il rigetto della pretesa di rimborso avanzata dalla contribuente.
2. Quanto poi all’ostacolo al rilievo della prescrizione che deriverebbe dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58, secondo cui “nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”, questa Corte ha già affermato che tale disposizione contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice (Cass. SU n. 2687 del 7/2/2007; Cass. n. 633 del 18/1/2012; Cass. n. 7706 del 2773/2013), e che in ogni caso la stessa dev’essere interpretata nel senso che dalla predetta agevolazione è esclusa l’ILOR, trattandosi di norma che, comportando una esenzione o agevolazione tributaria e introducendo un’eccezione alla regola generale contenuta nell’art. 2934 c.c., comma 1, è insuscettibile di interpretazione analogica. (Cass. n. 4786 del 27/2/2009; Cass. n. 9223 del 21/4/2011).
3. Al rigetto del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo e del terzo, relativi al diverso profilo della decadenza, rimasti assorbiti già nella decisione impugnata a seguito dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.
4. Il ricorso va pertanto rigettato.
4.1 Segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti dell’Agenzia, che si liquidano come da dispositivo.
4.2. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione rigettata.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 11.000,00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale – effettuata da remoto, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021