Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34877 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23178-2020 proposto da:

A.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato SANDRA PASSADORE;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1358/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

RITENUTO IN FATTO

– che A.C. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1358/20, del 3 giugno 2020, della Corte di Appello di Venezia, che – accogliendo solo parzialmente il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 1163/17, del 5 maggio 2017, del Tribunale di Padova – lo ha, comunque, condannato a pagare a B.R. il minore importo di Euro 63.073,04 (rispetto a quello riconosciuto dal primo giudice) a titolo di risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale occorso il 29 ottobre 2010 in Casalserugo, ponendo integralmente a carico dell’ A. anche le spese del giudizio di appello;

– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio dal B., il quale – nel lamentare di essere stato investito dalla bicicletta dell’ A., nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate – chiedeva dichiararsi l’esclusiva responsabilità dello stesso e la sua condanna al risarcimento dei danni cagionati;

– che egli resisteva alla domanda e agiva in via riconvenzionale, assumendo, a propria volta, l’esistenza di danni conseguenti al sinistro;

– che riconosciuta dal primo giudice la responsabilità del ciclista nella misura di due terzi, e dello stesso pedone nella residua misura di un terzo, i reciproci obblighi risarcitori venivano determinati in misura corrispondente (in particolare, condannando il convenuto a corrispondere all’attore la somma di Euro 63.173,04), ponendosi, infine, le spese del grado interamente a carico del convenuto;

– che esperito gravame dal convenuto, il giudice di appello lo accoglieva solo in parte, e precisamente in relazione al danno al velocipede, così riconoscendo all’appellante – senza mutare le quote di responsabilità delle parti nella causazione del sinistro – per il “manubrio piegato” e il “sellino scheggiato”, la somma di Euro 100,00, rideterminando, così, nel minore importo di 63.073,04 il debito del convenuto/appellante verso l’attore appellato, ponendo, infine, integralmente a carico del primo anche le spese del giudizio di appello;

– che avverso la sentenza della Corte lagunare ricorre per cassazione l’ A., sulla base di tre motivi;

– che il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – “nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del cosiddetto “minimo costituzionale” in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.”;

– che il secondo motivo denunzia “violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 40 c.p. e degli artt. 2043, 2054 e 1227 c.c.”, e ciò “per grave travisamento della prova, con conseguente errata ricostruzione del fatto che ha condotto ad una violazione di legge”;

– che il terzo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione o falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.”, lamentando che la Corte di Appello ha posto a carico dell’appellante, quantunque parzialmente vittorioso, le spese di entrambi i gradi di giudizio, applicando il principio della soccombenza e non quello della compensazione;

– che è rimasto solo intimato il B.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 24 giugno 2021;

– che il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie censure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile;

– che inammissibile e’, infatti, il primo motivo, con cui è dedotta l’esistenza di motivazione apparente, censurandosi, in particolare, l’affermazione della Corte lagunare secondo cui l’ A. avrebbe potuto evitare l’impatto, alla stregua di quanto riferito, nel corso della sua testimonianza, dal conducente di un furgone che seguiva la bicicletta, il quale, “sia pur più distante e transitante alle spalle” del ciclista, ha affermato di aver avvistato il pedone “vicino al ciglio stradale e con una scopa in mano”, situazione ritenuta dal giudice di appello “certamente percepibile anche dal ciclista che transitava sicuramente più lentamente del furgone e davanti allo stesso”;

– che tale motivazione non può essere considerata alla stregua di motivazione apparente”;

– che, sul punto, va infatti rammentato che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 65808801);

– che, in particolare, il vizio di “meramente apparente” è configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), e ciò o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 65001801);

– che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non esibiscono alcun profilo di “irriducibile contraddittorietà” o di “inconciliabilità” sul piano logico, idonee ad integrare il vizio di motivazione apparente, sicché la censura oggetto del primo motivo si risolve, inammissibilmente, nel tentativo di vagliarne la “sufficienza”;

– il secondo motivo – con cui si deduce “grave travisamento della prova” – è anch’esso inammissibile, perché il vizio dedotto, con il quale si lamenta che la Corte territoriale “ha valutato in modo del tutto “imprudente” la prova assunta in giudizio”, non è neppure astrattamente riconducibile a tale ipotesi, da intendersi come errore di percezione sul contenuto della prova;

– che, al riguardo, giova premettere – secondo quanto chiarito da questa Corte – che mentre “l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito” è quello che “investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare”, e “non è mai sindacabile in sede di legittimità”, diverso è invece l’errore di percezione, che “cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte” (Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01);

– che il travisamento della prova e’, dunque, ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia fondato “la decisione su prove “immaginarie”, cioè reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte”, visto che in tal caso ci si trova “al di fuori dell’attività di valutazione delle prove, sempre insindacabile in sede di legittimità, giacché per quanto detto altro è ricostruire il valore probatorio di un fatto od atto (attività di valutazione), altro è individuarne il contenuto oggettivo (attività di percezione)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 9356 del 2017, cit.);

– che, in altri termini, l’errore percettivo sul contenuto della prova, ovvero il cd. “travisamento della prova” stessa, implica – secondo questa Corte – “non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale”, evenienza, quest’ultima, che ricorre solo quando “l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749, Rv. 635564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1163, Rv. 656633-02);

– che nel caso in esame, per contro, si lamenta solo un (presunto) cattivo apprezzamento della prova, ovvero un’evenienza che “non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458);

– che, infine, pure il terzo motivo – con cui si censura la sentenza impugnata per non aver disposto la compensazione di entrambi i gradi di giudizio, nonostante avesse accolto (parzialmente) l’appello e ricorresse, a dire del ricorrente, una situazione di soccombenza reciproca – è inammissibile, e ciò alla stregua del principio secondo cui “il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (e tale non è la condizione dell’ A., il quale ha visto accogliere il proprio appello in misura marginalissima), “per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01);

– che essendo rimasto solo intimato il B., nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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