Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34878 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. ROSSETTI Raffaele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23522-2020 proposto da:

COMUNE di PATTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato EMILIA CALECA;

– ricorrente –

contro

G.A., B.M., domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’Avvocato LUCIANO COPPOLINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 911/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 05/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipate del 2,4/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

RITENUTO IN FATTO

– che il Comune di Patti ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 911/19, del 5 dicembre 2019, della Corte di Appello di Messina, che – accogliendone solo parzialmente il gravame esperito avverso la sentenza n. 33/15, del 2 febbraio 2015, del Tribunale di Patti – l’ha condannato a risarcire il danno cagionato a B.M. (che aveva agito in giudizio, essendo allora minorenne, per il tramite della madre esercente la potestà genitoriale, G.A.), ancorché avesse riconosciuto la B. corresponsabile, nella misura del 50%, nella causazione dell’evento, dannoso occorsole in data 13 aprile 2009;

– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio dalla G., lamentando che la figlia minorenne aveva subito danni, in conseguenza della caduta provocata dalla presenza di un buco sulla pavimentazione del marciapiede presente sul lato della via cittadina frontistante la propria abitazione;

– che condannato al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., il Comune proponeva gravame, accolto parzialmente dal giudice di appello, che, riconoscendo una concorrente responsabilità della danneggiata – nella misura, come detto, del 50% – nella causazione dell’evento dannoso, rideterminava l’entità del risarcimento dovuto;

– che avverso la sentenza della Corte messinese ricorre per cassazione il Comune di Patti, sulla base di due motivi;

– che il primo motivo denuncia “omesso esame di un fatto decisivo della controversia”, censurando la sentenza impugnata per non aver “assolutamente tenuto conto delle risultanze istruttorie” e per non avere “esaminato correttamente il fatto storico principale oggetto della contesa”, così pervenendo al risultato di attribuire l’evento lesivo “alla condotta omissiva della P.A. pur avendo accertato che la danneggiata avesse piena conoscenza dei luoghi e che il gradino dal quale la stessa è caduta per le sue modeste dimensioni non risulta pericoloso ed è rimasto immutato nel tempo sin dalla sua realizzazione”;

che il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, identificate nel art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e dell’art. 116 c.p.c., lamentando che “la valutazione “non prudente” della prova ha determinato una errata ricostruzione del fatto e quindi un’erronea applicazione della norma di diritto”;

– che B.M. (divenuta nel frattempo maggiorenne) e G.A. hanno resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 24 giugno 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile;

– che il primo motivo – con cui si denuncia ((omesso esame di un fatto decisivo della controversia” – risulta inammissibile, dal momento che la formulazione della censura si sostanzia nell’addebito mosso al giudice di appello di non aver “assolutamente tenuto conto delle risultanze istruttorie” e di non avere “esaminato correttamente il fatto storico principale oggetto della contesa”, così pervenendo al risultato di attribuire l’evento lesivo “alla condotta omissiva della P.A. pur avendo accertato che la danneggiata avesse piena conoscenza dei luoghi e che il gradino dal quale la stessa è caduta per le sue modeste dimensioni non risulta pericoloso ed è rimasto immutato nel tempo sin dalla sua realizzazione”;

– che, nondimeno, una simile censura fuoriesce dal paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (come “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), avendo questa Corte sottolineato “l’inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01);

– che, d’altra parte, questa Corte ha pure più volte affermato che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord.. 8 novembre 2019, n. 2887, Rv. 655596-01);

– che analogamente, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito, ancora di recente, l’inammissibilità di quella tipologia di censure “che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” – quest’ultima essendo l’ipotesi rilevante nel caso che occupa – “miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03);

– che, poi, neppure è dato ravvisare alcun profilo di contraddittorietà nel ragionamento della Corte territoriale, la quale, nell’apprezzare il contegno della vittima sul piano del contributo all’eziologia dell’evento dannoso, ha fatto applicazione di un principio costantemente affermato da questa Corte;

– che essa, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha più volte ribadito che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile” – possibile, ma non certo necessario, secondo un automatismo che non è affermato nella giurisprudenza di questa Corte e che il ricorrente pretenderebbe, oltretutto, di istituire attraverso una rinnovato apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in questa sede – “che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento danno” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 aprile 2019, n. 9315, Rv. 653609-01; si veda anche, con riferimento a danni originati dalla presenza di buche o avvallamenti nella pavimentazione stradale, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-01);

– che il secondo motivo – con il quale si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, salvo, però, contestarsi nuovamente l’irriducibile contraddittorietà della motivazione, merce’, ancora una volta, la deduzione della mancata “adeguata” considerazione delle risultanze istruttorie, ipotizzando, così, la violazione dell’art. 116 c.p.c. – è inammissibile;

– che la violazione della norma da ultimo indicata, che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02);

– che, pertanto, la motivazione della Corte messinese – circa la sussistenza del nesso causale tra “reì e danno, e sull’efficienza solo concausale della condotta della danneggiata nell’eziologia dell’evento dannoso – sarebbe stata censurabile solo lamentandone il carattere meramente apparente”, evenienza ricorrente, tuttavia, unicamente quando essa rechi “argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o risulti affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 64962801), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 65001801);

– che non senza rilievo, infine, sempre nella prospettiva dell’inammissibilità del presente motivo, è la constatazione che nessun difetto di motivazione può addebitarsi alla Corte territoriale, per essere pervenuta – come lamenta il ricorrente – alla condanna del Comune “senza aver riconosciuto un nesso di causalità tra il gradino del marciapiede (…) e l’evento dannoso”, e ciò in quanto la sentenza impugnata ha riformato solo parzialmente la decisione di primo grado, lasciando così ferma la statuizione del Tribunale di Patti circa il nesso causale, ravvisando solo, in aggiunta a quanto affermato dal primo giudice, il concorso colposo del creditore/danneggiato ex art. 1227 c.c.;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il Comune di Patti a rifondere, a B.M. e G.A., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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