LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26561-2020 proposto da:
PREFETTURA BRINDISI, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 211/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 17/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. La Prefettura di Brindisi ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi di rigetto di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di accoglimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione.
2. M.P. è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Brindisi nella parte in cui ha rigettato l’appello, ritenendo fondato un motivo dell’originaria opposizione che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbito e che non era stato riproposto ex art. 346, dalla parte appellata, rimasta contumace in grado di appello.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
Il motivo appare manifestamente fondato essendo onere della parte appellata riproporre le domande dichiarate assorbite ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado (Sez. U, Sent. n. 7940 del 2019).
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, dalla memoria depositata dai ricorrenti, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione.
Deve inoltre richiamarsi anche il seguente principio di dirittto: “Il principio sancito dall’art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull’appellante, l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole” (Sez. 3, Sent. n. 28454 del 2013).
4. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Coamera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021