LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26102-2019 proposto da:
C.D., A.V., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO MENGONI;
– ricorrenti –
contro
D.S.P., DI.GI.GR., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO CARNEVALI;
– controricorrenti-
avverso il decreto n. cronologico 219/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RITENUTO
che:
C.D. e A.V. ricorrono per un mezzo, nei confronti di D.S.P. e Di.Gi.Gr. contro il decreto del 26 luglio 2019 con cui la Corte d’appello di Ancona, pronunciando in riforma di decreto del Tribunale per i minorenni, ha autorizzato l’effettuazione di incontri fra il minore C.N. e la nonna D.S.P. nonché il compagno di quest’ultima Di.Gi.Gr..
D.S.P. e Di.Gi.Gr. resistono con controricorso.
CONSIDERATO
che:
L’unico mezzo denuncia violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 317 bis c.c., con riferimento agli artt. 315 bis e 316 c.p.c., all’art. 8 Cedu in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omessa motivazione.
Ritenuto che:
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021