Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35070 del 17/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25782/2013 R.G. e sul ricorso iscritto al n. 26072/2014 R.G., proposti da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente sia nel giudizio n. r.g. 25782/2013 sia nel giudizio n. r.g. 26072/2014 –

contro

A.C. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof.

Maurizio Leo con domicilio eletto in Roma, p.zza SS. Apostoli n. 66 presso il ridetto. difensore;

– controricorrente in entrambi i giudizi –

e nei confronti di:

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Francesco Paolo Mansi con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Patrizia Amoretti nel suo studio in Via C. Monteverdi n. 16;

– controricorrente e ricorrente incidentale nel giudizio n. r.g.

25782/2013 –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.. 205/48/13 depositata il 05/07/2013 (ricorso n. r.g.

25782/2013) e avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4666/47/2014 depositata il 15/05/2014 (ricorso n. 26072/2014);

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/07/2021 dal Consigliere Dott. Succio Roberto.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra n. 205/48/13 la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato l’annullamento degli atti impugnati, cartelle di pagamento emesse per il recupero di IRES ed IVA e per IVA, TARSU ed IRPEG per gli anni 2003, 2004, 2005;

– avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la società A.C. s.r.l.; resiste pure il Concessionario per la riscossione, il quale spiega anche ricorso incidentale affidato a tre motivi;

– inoltre, con la sentenza di cui sopra n. 4666/47/2014 depositata il 15/05/2014 la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato il ricorso per revocazione dell’Amministrazione Finanziaria avverso la sentenza di tale CTR n. 205/48/2013;

– propone qui ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società A.C. s.r.l.; il Concessionario per la riscossione è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

– il ricorso n. 26072/14 va riunito per connessione al ricorso n. 25782/13 e va esaminato prioritariamente, avendo per oggetto la revocazione della sentenza impugnata con il primo ricorso;

– con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la CTR commesso una palese svista nel ritenere che la relata di notifica in atti non contenesse l’indicazione dell’atto notificato, così da non potersi ritenere raggiunta la “prova certa” dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata;

– il motivo è infondato;

– occorre premettere che l’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019);

– l’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr, ex plurimis, Cass. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001). In ogni caso, l’errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016). Ne deriva che “in generale l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa” (tra le ultime v. Cass. n. 14656 del 2017);

– di conseguenza, non è idoneo ad integrare errore revocatorio l’ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, Cass. n. 8828 del 2017; Cass. n. 27570 del 2018);

– ciò posto, osserva il Collegio che nel presente caso la CTR ha preso atto della produzione in causa della documentazione riferita alla notifica dell’atto impugnato, documentazione prodotta dal notificante, e l’ha valutata nel suo contenuto e nella sua rilevanza probatoria, ritenendola sprovvista della capacità di provare il fatto dedotto dall’Ufficio. Essa ha quindi, correttamente o meno in diritto, operato proprio quell’attività valutativa e interpretativa che si pone al di fuori del perimetro applicativo della revocazione;

– in ogni caso, poi, risulta dalla sentenza impugnata – come correttamente eccepito in controricorso – che la questione qui posta alla base del ricorso sia stata esaminata nei gradi del merito: va quindi fatta applicazione della ulteriore specifica giurisprudenza di questa Corte in forza della quale (Cass. n. 9527 del 04/04/2019) ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice;

– pertanto, il ricorso iscritto al n. r.g. 26072/2014 è rigettato; la soccombenza regola le spese, liquidate in dispositivo;

– venendo all’esame dei motivi di ricorso introdotti nel giudizio n. r.g. 25782/2013, osserva la Corte che con il primo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per avere la CTR ritenuto che non fosse chiaro, alla luce dei documenti in atti, quale atto sia stato notificato alla società contribuente, senza esaminare la relata di notifica prodotta dal riscossore;

– il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR disatteso le risultanze della relata di notifica di cui si è detto, aventi pubblica fede, dalle quali si evinceva e si evince la regolarità della notifica;

– preliminarmente, vanno esaminate e disattese le plurirrie eccezioni di inammissibilità di cui al controricorso;

– i motivi di impugnazione, in realtà, non pongono affatto questioni di merito: essi invero censurano la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, per avere la stessa attribuito alla documentazione relativa alla prova dell’avvenuta notifica dell’atto impugnato una vis probatoria diversa da quella prevista per legge;

– gli stessi, poi, risultano adeguatamente rispettosi dei canoni di specificità, individuando con adeguata precisione le questioni poste, e di autosufficienza, risultando trascritti in ricorso i documenti relativi al contenuto dei motivi, effettivamente necessari per una comprensione e decisione degli stessi senza il ricorso all’esame di altri atti di causa; sussiste poi legittimazione dell’Agenzia delle Entrate, in quanto creditore del tributo richiesto con l’atto impugnato, ad agire in giudizio ove lo stesso sia contestato dal contribuente, indipendentemente dalle indicazioni di prassi che non costituiscono fonti del diritto in quanto mere indicazioni atte a disciplinare a fini interni l’attività degli uffici tributari e della riscossione;

– in ultimo, concludendo l’esame delle eccezioni poste in controricorso quanto alla denunciata inammissibilità dei motivi, per quanto concerne l’asserita sussistenza della c.d. “doppia conforme”, l’eccezione non ha fondamento in quanto l’Agenzia delle Entrate ricorrente deduce con il secondo motivo di ricorso la violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 consistente nel mancato riconoscimento di fede pubblica alla relata di notifica stesa nell’avviso di ricevimento; si tratta di questione di diritto che non è preclusa dalla sussistenza di una doppia decisione di merito conforme;

– i motivi di ricorso possono quindi esaminarsi e vanno presi in esame congiuntamente, in quanto strettamente connessi;

– detti motivi sono fondati;

– la CTR ha ritenuto, come si evince dalla lettura del provvedimento gravato, che “e’ stata esibita ed acquisita agli atti la relata della notifica cui ha fatto riferimento l’appellante ma non risulta dalla stessa quale atto sia stato effettivamente notificato” (pag. 3 terzultimo periodo della impugnata sentenza); pertanto, secondo il giudice dell’appello “manca dunque la prova certa della avvenuta notifica della cartella di pagamento sopra indicata” (ancora pag. 3 penultimo periodo della sentenza gravata);

orbene, il giudice dell’appello, in ordine al profilo dedotto dall’Ufficio quanto alla regolarità della notifica che ha inteso dedurre e provare con la produzione della cartolina di ricevimento in atti (documento trascritto puntualmente in ricorso per cassazione a pag. 5 e a pag. 7 dell’atto, nel rispetto del principio della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso), ha in effetti commesso errore di diritto non riconoscendo alla relata di notifica stesa nell’avviso (o cartolina) di ricevimento (contenente peraltro l’indicazione dell’atto notificato), la fede pubblica che la qualifica;

– va qui dapprima ricordato che ai fini della prova della regolarità della notifica quanto al contenuto dell’atto consegnato, che si adombra in controricorso, questa Corte anche recentemente ha confermato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 237 del 12/01/2021) come, in tema di notificazioni, la coincidenza tra l’intestatario dell’avviso di accertamento e l’intestatario della relata di notifica, impressa a tergo nell’ultimo foglio dell’atto e da questi sottoscritta, e l’attestazione, da parte del messo notificatore, dell’identificazione, con efficacia fidefacente siccome proveniente da pubblico ufficiale, della persona fisica consegnataria a mani proprie dell’atto quale sua destinataria, costituiscono indici presuntivi, anche in assenza di ulteriori elementi (quali il numero identificativo dell’atto), dell’identità dell’oggetto della notifica con l’atto materialmente congiunto alla corrispondente relata, sicché grava sul destinatario l’onere di provare, con ogni mezzo istruttorib, di avere ricevuto, nel luogo e nella data indicati nella relata e per il tramite del medesimo ufficiale notificatore, un avviso diverso da quello prodotto in giudizio;

– specificamente poi con riguardo alla cartella di pagamento, alla quale il sopra enunciato principio si estende, si è precisato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018) che, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di “vicinanza della prova”, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova;

– diversamente, quindi, da quanto sostenuto in controricorso, deve affermarsi che non grava sull’Amministrazione o sul riscossore’ provare il contenuto di quanto notificato; grava invece sul contribuente, che alleghi la diversità di contenuto rispetto a quanto sostenuto dal creditore dei tributi, fornire detta prova, anche con il ricorso a elementi di prova di tipo presuntivo e non esclusivamente tramite elementi costituenti prova diretta;

– la giurisprudenza di questa Corte è poi ferma nel ritenere (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019, Cass. n. 26718 del 22/12/2016 e Cass. n. 26514 del 21/12/2016) che l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare – in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione – l’intervenuta consegna del plico con la relativa data e l’identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l’incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l’onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell’atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell’atto notificato o non ancora maturata;

nel ritenere quindi tal atto inidoneo a fornire “prova certa” della notifica, la CTR ha commesso il denunciato errore di diritto;

– pertanto, il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio n. r.g. 25782/2013 va accolto nei termini indicati;

venendo all’esame dei motivi di ricorso incidentale proposto da Equitalia Sud s.p.a., il primo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, avendo la stessa ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, è inammissibile;

invero, la CTR non ha ritenuto tout court impugnabile detto “atto” (vale a dire l’estratto di ruolo): essa ha ritenuto che, in forza della mancata notifica della cartella, l’impugnazione dell’estratto in parola dovesse esser ammessa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 3; pertanto, il motivo non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata e va dichiarato inammissibile;

– il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contengono motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli accolti del ricorso principale, sono assorbiti stante la decisione resa in ordine a quei motivi;

– in accoglimento, pertanto, del ricorso principale di cui al giudizio n. r.g. 25782/2013 nei termini sopra precisati, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame.

P.Q.M.

riunisce il ricorso n. r.g. 26072/2014 al ricorso n. r.g. 25782/2013; rigetta il ricorso iscritto al n. r.g. 26072/2014 e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge; accoglie il ricorso principale iscritto al n. r.g. 25782/2013 e dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza, in relazione al ricorso incidentale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, previsto dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2021

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