LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18778-2020 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VESPASIANO 12B, presso lo studio dell’Avvocato ISIDORO TOSCANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato SEBASTIANO DE TULLIO;
– ricorrente –
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, B.R., L.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 825/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 3/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che P.G. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 825/19, del 3 aprile 2019, della Corte di Appello di Bari, che – accogliendo solo parzialmente il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 323/12, del 15 ottobre 2012, del Tribunale di Bari – ha condannato, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da aggravamento dell’invalidità permanente proposta dall’odierno ricorrente, B.L., L.R. e la società Groupama Assicurazioni S.p.a. (già Nuova Tirrena S.p.a.) a pagargli la somma ulteriore di Euro 10.821,00, in relazione al sinistro stradale occorso in Bari, in data 8 dicembre 2003;
– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente – vittima, come detto, di un incidente stradale da collisione di veicoli – riferisce di aver adito il Tribunale barese, convenendo in giudizio il conducente dell’autovettura antagonista e la proprietaria della stessa (ovvero, il B. e la L.), oltre alla compagnia assicuratrice per la “RCA”, reputando non integralmente satisfattiva la somma messagli a disposizione da quest’ultima;
– che il primo giudice – istruita la causa anche mediante lo svolgimento di CTU medico-legale – riconosceva l’esclusiva responsabilità del B. nella causazione del sinistro e liquidava all’attore, pertanto, l’importo complessivo di Euro 39.350,00, a titolo di danno non patrimoniale, e di Euro 6.000,00, quale danno patrimoniale;
– che il P. esperiva gravame volto a conseguire – per quanto qui di interesse – la liquidazione di un maggiore importo, in ragione: a) degli aggravamenti verificatesi dopo la pronuncia della sentenza (donde la richiesta di riconoscimento di una maggiore percentuale di invalidità permanente, pari al 20%, in luogo di quella già fissata nel 12%); b) dell’attribuzione di una maggiore personalizzazione del danno biologico; c) del riconoscimento di un’ulteriore invalidità temporanea di trenta giorni, per quella totale, e di sessanta giorni, per quella parziale; d) del rimborso delle spese mediche documentate, sostenute dopo la sentenza di primo grado;
– che il giudice di appello, tuttavia, riconosceva – all’esito di una rinnovata CTU – solo l’aggravamento dell’invalidità permanente, aumentando, però, di soli due punti la percentuale, portandola dal 12% al 14%;
– che avverso la sentenza della Corte pugliese ricorre per cassazione il P., sulla base di un unico motivo;
– che esso denunzia sia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c.”, sia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;
– che si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto “pienamente condivisibili”, in quanto “supportate da adeguato esame clinico e approfondimento medico-legale”, le conclusioni del consulente nominato in appello;
– che, secondo il ricorrente, l’ausiliario del giudice – con “stringatissima relazione” e con “motivazioni a dir poco generiche, singolari e assolutamente non condivisibili alla luce della documentazione medica esibita” da esso P. – ha erratamente concluso che l’aggravamento del postumo di invalidità permanente, verificatosi dopo il giudizio di primo grado, fosse da stimare nella misura soltanto di un ulteriore 2%;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 24 giugno 2021;
– che sono rimasti solo intimati la società Groupama, il B. e la L..
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è inammissibile;
– che la censura di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” non supera il preventivo vaglio di ammissibilità, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);
– che, difatti, “la contestazione del vizio motivazionale elevata nei confronti della motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni della CTU non può limitarsi al rilievo di una insufficienza dell’indicazione delle ragioni del detto recepimento”, dovendo il ricorrente individuare – a norma, appunto, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – “il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività””, adempimenti che questa Corte ha escluso essere stati compiuti qualora, come avvenuto pure nel caso in esame, nella “articolazione delle censure” non venga specificatamente indicato in quale parte la CTU “non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, limitandosi la ricorrente a giustapporre le proprie valutazioni (…) alle conclusioni dei consulenti”, senza che siano “precisati i passaggi della consulenza nella quale siano mancati l’esame e la confutazione dei rilievi di parte” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18391, non massimata; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, sent. 3 giugno 2016, n. 11482, Rv. 639844-01; Cass. Sez. 1, ord. 3 agosto 2017, n. 19427, Rv. 645178-02);
– che, invero, va ribadito come la CTU sia “un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), assurge a fonte di prova dell’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente)”, sicché essa costituisce solo “l’elemento istruttorio” da cui “e’ possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente”, “fatto storico” da identificare in un “accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità ai sensi dell’art. 4 dell’art. 360 c.p.c.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 giugno 2020, n. 12387, Rv. 65806201);
– che, nell’ipotesi che qui occupa, la censura del ricorrente si risolve (pagg. 14-15 del ricorso) nella riproduzione del generico rilievo del consulente di parte, Prof. Dell’Erba, secondo cui “il caso in oggetto, così come delineato dalla documentazione analiticamente riportata, si presenta indubbiamente complesso attenendo pressoché a tutti gli aspetti propri di una stima medico-legale del pregiudizio in ambito di responsabilità civile”, segnalando il consulente di parte che una “evoluzione peggiorativa degli esiti dell’evento dell’8 dicembre 2003, in realtà, “e’ andata ben oltre quanto prospettabile all’epoca della relazione della CTU”;
– che, nella specie, le censure del ricorrente “mancano di evidenziare un “fatto storico” e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poiché non può ricondursi, di per sé, alla nozione di “fatto storico” la “consulenza tecnica d’ufficio” in quanto tale” (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 12387 del 2020, cit.), né, tantomeno, le critiche ad essa rivolte, allorché non idonee, appunto, ad evidenziare di quali fatti, naturalisticamente intesi, il giudice abbia omesso l’esame;
– che, in particolare, in quest’ultima prospettiva, risulta non solo “necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo””, ma che “ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità” (così Cass. Sez. 1, sent. 11482 del 2016, cit.);
– che, d’altra parte, inammissibile è pure la censura di violazione e falasa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c.;
– che a prescindere, infatti, da ogni altra considerazione, soprattutto in relazione alla mancata individuazione delle parti della sentenza impugnata che avrebbero violato a falsamente applicato tali norme (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 65944801), l’inammissibilità discende dal seguente rilievo;
– che, difatti, se è vero che il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01);
– che, nella specie, è proprio l’apprezzamento del materiale istruttorio l’oggetto della censura formulata dalla ricorrente anche ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c., donde l’inammissibilità della stessa, visto che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5422, non massimata);
– che essendo rimasti solo intimati la società Groupama, il B. e la L., nulla va disposto in relazione alle spese;
– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021