Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35163 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19699-2019 proposto da:

SISTEMI AVANZATI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AMODEO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1948/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Sistemi Avanzati S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno l’Università degli Studi di Salerno per sentire accertare che, in relazione al progetto n. 23 approvato con D.M. n. 269 del 1999, era intervenuto un contratto con la convenuta, avendo agito quale partecipante, svolgendo in particolare l’attività di progettazione preliminare e gli studi di fattibilità per la proposta di finanziamento, ed avendo curato tutta una serie di attività preparatorie.

Chiedeva quindi la condanna della convenuta al risarcimento del danno per il mancato affidamento delle forniture del progetto esecutivo o, in via subordinata, la condanna al pagamento dell’indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c., attesa l’utilizzazione dell’attività svolta da parte dell’Università.

Si costituiva la convenuta che, oltre ad eccepire il difetto di giurisdizione del GO, contestava la fondatezza dell’altrui domanda, escludendo che vi fosse un valido rapporto contrattuale con la convenuta.

Il Tribunale con la sentenza del 17 aprile 2012 rigettava la domanda ed avverso tale pronuncia proponeva appello la società, cui resisteva l’appellata.

La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1948 del 17/12/2018, ha rigettato l’appello.

Per quanto ancora rileva in questa sede, dopo avere escluso che fosse stato concluso un valido contratto tra le parti, essendo necessaria nella fattispecie la forma scritta ad substantiam (e dovendosi ritenere che i vari inviti a partecipare al progetto provenienti da alcuni docenti dell’Università non costituissero una valida manifestazione di volontà riferibile all’ente pubblico), rigettava l’appello anche quanto alla domanda di arricchimento senza causa, rilevando che, pur ammettendo che il riconoscimento dell’utilità possa avvenire in maniera implicita, e cioè mediante l’utilizzazione dell’opera, nella specie la difformità tra il progetto originariamente presentato dalla società appellante e quello effettivamente utilizzato dall’Università deponeva per l’assenza del riconoscimento in questione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Sistema Avanzati S.r.l. sulla base di un motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso è stato indirizzato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, e ciò in quanto in sede di merito l’Università (cfr. Cass. S.U. n. 24786/2017) si è avvalsa del patrocinio autorizzato facoltativo di detta Avvocatura.

Tuttavia in sede di legittimità il ricorso avrebbe dovuto essere notificato all’Avvocatura Generale dello Stato, sicché la violazione determina la nullità della notifica stessa, con la necessità di ordinarne il rinnovo.

Tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 Convenzione Europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) inammissibile, appare superfluo l’ordine di rinnovazione della notifica, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

Con il motivo di ricorso si denuncia quanto al rigetto della domanda di arricchimento senza causa, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115,116 e 345 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 1175, 2041 e 2042 e 2697 c.c.

Si deduce che la pretesa de qua era correlata all’espletamento da parte della ricorrente dell’attività di preparazione preliminare al progetto, di progettazione preliminare e di dettaglio e sperimentazione preliminare relativa alle attività di progetto WP1-2 e WP2-4 del progetto esecutivo ed all’allestimento di hardware, software e dati satellitari.

I giudici di appello hanno disatteso la domanda di arricchimento senza causa ravvisando una difformità tra il progetto presentato dalla ricorrente e quello effettivamente utilizzato dall’Università, pervenendo a conclusioni in realtà diverse da quelle del Tribunale.

In realtà, la sentenza gravata avrebbe compiuto un evidente travisamento della prova, posto che dalla CTU emerge che è stato proprio il progetto predisposto dalla Sistemi Avanzati ad essere stato presentato al Ministero dall’Università, ricevendo il relativo finanziamento, a nulla rilevando che successivamente la convenuta abbia deciso di apportarvi delle modifiche o aggiornamenti.

Il motivo è inammissibile.

La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Nella fattispecie, la censura, sebbene veicolata con il richiamo alla violazione di plurime disposizioni di legge, mira nella sostanza a sollecitare questa Corte ad un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, in difformità dall’accertamento invece compiuto in sede di merito, aspirando quindi ad un esito ricostruttivo più favorevole e conforme alle aspettative della ricorrente.

In primo luogo, va rilevato che, pur a fronte di lievi differenze letterali, la soluzione della Corte d’Appello, al fine di respingere la domanda ex art. 2041 c.c. della società, si fonda sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione del Tribunale, avendo anche quest’ultimo asserito che il progetto realizzato presentava difformità rispetto a quello inizialmente presentato ed approvato dal MURST.

La deduzione secondo cui il termine “realizzato” debba riferirsi alla finale realizzazione del progetto e non anche a quello invece presentato dalla ricorrente e per il quale viene richiesto l’indennizzo, è frutto di una deduzione personale della ricorrente, e che non trova conferma nemmeno nelle considerazioni del CTU, pure poste a sostegno della fondatezza del ricorso, il quale a pag. 12 segnala come non vi sia la presenza di documenti che certifichino la partenza del progetto esecutivo come condotta dall’attrice, aggiungendo che ricorrevano notevoli difformità tra progetto realizzato e quello presentato.

Trattasi di circostanza che in maniera incensurabile, in quanto implicante un evidente apprezzamento di fatto, ben può condurre ad affermare che non sia stato dimostrato l’effettivo utilizzo della prestazione resa dalla società.

Il ricorso, quindi, è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., u.c., atteso che l’appello risulta proposito in data 31/5/2013, e quindi in data successiva all’entrata in vigore della norma de qua, ma eguale sorte deve ricevere, perché surrettiziamente finalizzato a conseguire un diverso apprezzamento di fatto, anche laddove si ritenga che invece sussista difformità tra le ragioni di fatto a sostegno della decisione di appello rispetto a quelle avallate dal Tribunale.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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