Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35175 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26661 – 2020 R.G. proposto da:

A.G.P. – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Domenica Porcu, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Circonvallazione Clodia, n. 36/A, presso lo studio dell’avvocato Fabio Pisani.

– ricorrente –

contro

S.M. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Nuoro, alla via Delle Conce, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pala, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 210/2020, dep.

2/7/2020;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’1 luglio 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c., depositato in data 26.2.2014 S.M. adiva il Giudice di Pace di Nuoro.

Esponeva che in data ***** aveva concesso in prestito a A.G.P. la somma di Lire 20.000.000, di cui Lire 16.500.000 a mezzo bonifico bancario e la parte residua in contanti.

Esponeva che la scadenza del prestito, inizialmente fissata al *****, era stata di volta in volta prorogata sino alla data del *****.

Esponeva che, decorsa l’ultima scadenza, A.G.P. gli era debitore della somma di Euro 3.165,00 per capitale e della somma di Euro 1.761,26 per interessi legali.

Chiedeva ingiungersi a A.G.P. il pagamento delle somme anzidette con gli ulteriori interessi.

2. Con decreto n. 38/2014 il giudice di pace pronunciava l’ingiunzione.

3. Con citazione notificata in data 14.4.2014 A.G.P. proponeva opposizione.

Deduceva che ogni avversa pretesa era stata integralmente estinta.

Deduceva segnatamente che il ricorrente non aveva computato l’ulteriore importo di Euro 3.313,12, a lui corrisposto nel mese di giugno del 2004 a mezzo tre assegni bancari intestati ad egli opponente e poi girati all’opposto e regolarmente incassati.

Deduceva altresì che, tenuto conto dell’ulteriore somma di Euro 2.000,00 versata all’opposto nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2013, aveva versato il complessivo ammontare di Euro 5.313,12, superiore alla somma di cui all’ingiunzione.

Chiedeva, tra l’altro, revocarsi l’ingiunzione.

4. Si costituiva S.M..

Esponeva che gli assegni cui l’opponente aveva fatto riferimento, erano stati emessi dalla “Confsal”, sindacato di cui A.G.P. aveva ricoperto la carica di tesoriere provinciale, in pagamento del canone di locazione di una unità immobiliare di proprietà di egli opposto e da egli opposto data in locazione alla “Confsal”.

Instava, tra l’altro, per il rigetto dell’opposizione.

5. Assunta la prova per testimoni, con sentenza n. 570/2014 il Giudice di Pace di Nuoro accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione.

6. Proponeva appello S.M..

Resisteva A.G.P..

7. Con sentenza n. 210/2020 il Tribunale di Nuoro accoglieva il gravame, rigettava l’opposizione, confermava l’ingiunzione opposta e condannava l’appellato alle spese del doppio grado.

Premetteva il tribunale che era indubitabile la corresponsione a A.G.P. della somma a titolo di mutuo.

Indi evidenziava che l’appellato, all’uopo onerato, non aveva dimostrato che i tre assegni bancari fossero stati girati all’appellante a pagamento del debito traente titolo dal mutuo, sicché l’appellante non era tenuto a dimostrare la diversa imputazione del pagamento.

Evidenziava infine che la causale del bonifico di Euro 1.000,00 effettuato in data ***** aveva contenuto confessorio; che invero la cifra indicata nel bonifico coincideva con il quantum del credito residuo.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso A.G.P.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

S.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e con il favore delle spese.

9. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

10. Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente.

11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c..

Deduce che non è stato acquisito alcun elemento di prova da cui possa desumersi che tra le parti esistano altri rapporti obbligatori, sì da disconoscere efficacia estintiva alla girata dei tre assegni bancari in data *****.

Deduce che del resto, se gli assegni fossero stati dati in pagamento dei canoni di locazione, sarebbero stati emessi all’ordine di S.M..

12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c..

Deduce che ha errato il tribunale a ritenere che la causale del bonifico ha un contenuto confessorio; che il bonifico è stato effettuato da sua moglie, la quale, non abilitata a disporre del diritto, non poteva confessare alcunché.

Deduce inoltre che l’importo del credito – Euro 4.000,00 – indicato nel bonifico non corrisponde al residuo credito preteso ex adverso.

13. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

D’altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che il ricorrente ha provveduto a depositare, non sono – si dirà – da condividere.

I motivi di ricorso, da disaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono pertanto privi di fondamento e da respingere.

14. Senza dubbio “il ricorso riguarda esclusivamente la questione dell’efficacia estintiva dei pagamenti eseguiti dal ricorrente” (così memoria del ricorrente, pag. 1).

15. Questa Corte spiega che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (cfr. Cass. (ord.) 16.7.2019, n. 19039; Cass. (ord.) 6.11.2017, n. 26275, secondo cui, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso; ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore).

16. Su tale scorta – ovvero propriamente alla stregua del principio per cui il debitore deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore – si osserva quanto segue.

Per un verso, l’impugnato dictum è ineccepibile, siccome non vi è stata violazione alcuna delle regole in tema di riparto dell’onere probatorio quali operanti sullo specifico terreno dell’imputazione di pagamento.

Per altro verso, il tribunale, con valutazione “in fatto” congrua ed inappuntabile, comunque, esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, ha ritenuto che gli assegni bancari n. *****, n. ***** e n. ***** non potessero essere specificamente ascritti al rapporto di mutuo intercorrente tra le parti, cosicché “alcun onere ricadeva su S.” (così sentenza d’appello, pag. 7), ovvero sull’appellante – mutuante (in questa sede controricorrente), il quale non era tenuto a dimostrare la diversa imputazione del pagamento al dedotto rapporto di locazione.

Va soggiunto che il tribunale, ad ulteriore riscontro dei suoi rilievi ovvero del difetto di efficacia estintiva dei tre summenzionati titoli di credito con riferimento al debito nascente dal contratto di mutuo, ha, seppur ad abundantiam, puntualizzato che i tre assegni erano stati addebitati su conto corrente di cui A.G.P. non era titolare e che il loro ammontare non corrispondeva alla somma dovuta.

17. In pari tempo è innegabile che il ricorrente sollecita questa Corte al riesame delle risultanze istruttorie vagliate dal Tribunale di Nuoro nell’ambito del surriferito giudizio “di fatto” (“la nota Confsal Prot. n. ***** (…) e la testimonianza del P. depongono entrambe nel senso dell’insussistenza del rapporto di locazione allegato dal S.”: così ricorso, pag. 18; il tribunale non ha tenuto conto “della specifica modalità del pagamento eseguito dal Sig. A. per il tramite degli assegni in date ***** girati al Sig. S.”: così memoria ricorrente, pag. 2; “le date e gli importi ivi indicati (pari complessivamente ad Euro 3.313,12 (…)) risultano perfettamente compatibili con il tempo della pendenza del debito e con l’importo dovuto (…)”: così memoria del ricorrente, pag. 2).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

18. Si osserva da ultimo, con precipuo riferimento al secondo motivo, che non si configura l’addotta “falsa applicazione” dell’art. 2730 c.c., “falsa applicazione” correlata alla deduzione per cui ad effettuare il bonifico non fu il ricorrente bensì sua moglie.

Al riguardo va senz’altro ribadito il rilievo per cui la valutazione circa il contenuto “confessorio” della causale del bonifico si inserisce nel quadro della più ampia valutazione degli esiti istruttori operata dal tribunale.

Propriamente, il tribunale ha riconosciuto a quel riscontro, in sostanza, una valenza meramente indiziaria, sicché l’affermazione del carattere “confessorio” della causale del bonifico è da intendere rigorosamente in questi termini.

19. Ovviamente costituisce sollecitazione al riesame degli esiti istruttori pur l’assunto finale del ricorrente, secondo cui l’importo di Euro 4.000,00 (indicato come credito residuo nella causale del bonifico) non coincide affatto con l’importo del credito ancora dovuto.

20. Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Non sussiste infatti, anche in rapporto all’art. 96 c.p.c., comma 3, il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione).

Ne’ in pari tempo la proposizione dell’esperito ricorso per cassazione si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).

21. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, A.G.P., va condannato a rimborsare al controricorrente, S.M., le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

22. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; rigetta l’istanza ex art. 96 c.p.c.; condanna il ricorrente, A.G.P., a rimborsare al controricorrente, S.M., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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