LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7377-2020 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI, 13, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROSSI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4644/2019 della COME D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Rete Ferroviaria Italiana Spa nei confronti di M.A. volta alla restituzione della somma pari ad Euro 18.416,95, oltre accessori, importo asseritamente versato in data 16 dicembre 1996 in forza di una pronuncia giudiziale poi venuta meno perché cassata;
2. la Corte territoriale, valutato il materiale istruttorio, ha ritenuto che non fosse stata acquisita al giudizio la prova del versamento della somma in favore del M., neanche in via indiziaria;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con unico motivo; ha resistito con controricorso M.A.;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
parte ricorrente ha comunicato memoria;
CONSIDERATO
che:
1. con il motivo di ricorso si denuncia: “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 115 c.p.c., comma 1, e in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché in relazione all’art. 2697 c.c.”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per avere ritenuto) non provato il versamento della somma al M. da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa;
2. il Collegio reputa la censura inammissibile;
2.1. non si può dubitare che l’avvenuto versamento o meno di una certa somma di denaro sia certamente una quaestio di; come tale non può essere rivalutata in sede di legittimità con censure che solo formalmente denunciano errori di diritto;
2.2. come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre efficacemente in Cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a. fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione, deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre);
2.3. quanto poi all’assunto che il pagamento della somma non sarebbe stato oggetto di specifica contestazione è appena il caso di rammentare che: nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ad onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 3126 del 2019); il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, ma non le conclusioni ermeneutiche da trarre in ordine al valore probatorio ed all’interpretazione di documenti (cfr. Cass. n. 6172 del 2020; Cass. n. 30744 del 2017; Cass. n. 12748 del 2016); nella specie è la stessa società ricorrente a ricordare che, “nella memoria difensiva di primo grado”, il M. aveva affermato che “le pretese avversarie sono destituite di fondamento, in quanto l’odierno comparente nega recisamente che gli sia mai stata pagata suddetta somma”, per cui mal si comprende cosa altro il lavoratore avrebbe dovuto contestare; la Corte territoriale esamina anche l’interrogatorio formale reso dal M., che ha confermato di non avere ricevuto la somma, e, secondo questa Corte, ove il giudice abbia proceduto all’ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione” diviene inammissibile (Cass. n. 4249 del 2012; (;ass. n. 27490 del 2019);
2.4. circa la violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’avvenuto pagamento della somma in contesa, opponendo una diversa valutazione;
2.5. infine, in merito alla pretesa violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., è noto che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza, al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010); la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione, in questi casi, possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017); essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui “risalire” al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque acridit” l’esito dell’operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, non essendo sufficiente dedurre una pretesa violazione di legge – come nella specie – sull’assunto, ribadito anche nella memoria conclusiva della società, che gli elementi indiziari non sarebbero stati valutati nella loro sintesi, quando nella sostanza si critica una valutazione sul fatto non gradita;
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare, atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021