Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35211 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12386-2020 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA, 27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACEDONIA, 68, presso lo studio dell’avvocato MARIO DI MEO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1664/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avvocato T.G. ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1664/2020, pubblicata in data 5 marzo 2020.

Resiste con controricorso P.L..

L’avvocato T.G., con citazione notificata il 17 gennaio 2015, convenne la signora P.L. dinanzi al Tribunale di Roma, affermando di aver svolto a favore della convenuta attività professionale in esecuzione di un mandato di patrocinio legale e di aver maturato il diritto a compenso per un importo non inferiore ad Euro 5.100,00. P.L. eccepì la nullità della citazione per genericità del petitum e in subordine chiese accertarsi la non debenza del compenso professionale dell’avvocato T. per l’avvenuta estinzione del debito.

Il giudice di primo grado, dichiarata la nullità della citazione per incertezza del requisito stabilito all’art. 163 c.p.c., n. 3, assegnò termine per provvedere all’integrazione della domanda e, ritenuta inadempiuta tale integrazione, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., in data 18 novembre 2015, dichiarò la nullità e l’improcedibilità della domanda.

Proposto gravane dall’avvocato T., la Corte d’appello di Roma riformò la decisione di primo grado con riferimento alla declaratoria di nullità della domanda, ma respinse comunque nel merito la pretesa in accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva formulata dalla P., essendosi la prestazione professionale dell’attrice conclusa con la sentenza pronunciata il 28 marzo 2006 dal Tribunale di Roma, a fronte di azione di pagamento del compenso poi intrapresa soltanto il 17 gennaio 2015, in mancanza di qualsiasi atto interruttivo.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., e degli artt. 2956, 2944 c.c., nonché l’omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo riguardo alla dichiarazione confessoria di non aver pagato il compenso resa dalla debitrice P.L. nel verbale di sommarie informazioni agli atti del procedimento penale ***** R.G.. Tale dichiarazione, allegata sia nel giudizio di primo grado che nell’atto di appello e non esaminata dai giudici di appello, pur non potendo costituire motivo di rigetto dell’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 2959 c.c., in quanto resa fuori dal giudizio, avrebbe comunque assunto valore al fine di interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

Deve superarsi l’eccezione pregiudiziale delle controricorrente sulla ritualità della procura conferita in calce al ricorso, poiché l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c., ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità.

Va ulteriormente premesso che la domanda oggetto di lite, benché riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, e perciò doverosamente regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, nella specie applicabile ratione temporis, non venne proposta in base al rito imposto da tale norma (che comporta, peraltro, l’inappellabilità della decisione di primo grado) ed è stata poi erroneamente trattata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello in entrambi in gradi secondo il rito ordinario di cognizione.

L’inammissibilità della censura proposta risiede comunque nel fatto che essa concerne l’omesso esame di un fatto (la dichiarazione di non aver pagato il compenso all’avvocato S., marito dell’avvocato T., resa da P.L. nel verbale di sommarie informazioni del 4 luglio 2013 nell’ambito del procedimento penale 22148/2012) comunque del tutto privo di carattere decisivo, giacché, se pur esaminato, esso non avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, avverso la quale il ricorso non offre alcun argomento significativo, non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione da parte del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia stata fatta fuori del giudizio, valendo essa, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.. Come risulta dal testo della norma di cui all’art. 2959 c.c., per rendere inefficace l’eccezione di prescrizione presuntiva è necessario che la parte che la oppone faccia ammissione che l’obbligazione non è stata estinta. Tale ammissione può essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi difensive o comportamenti processuali, ma, perché possa rendere inefficace l’eccezione, essa deve essere fatta imprescindibilmente nel giudizio in cui il credito che si assume prescritto viene azionato (cfr. Cass. n. 9509 del 2012; Cass. n. 14943 del 2008; Cass. n. 6514 del 2003; Cass. Cass. n. 13307 del 2002; Cass. n. 5622 del 1990). Nella specie, la ricorrente allega a fondamento della sua censura un’ammissione fatta al di fuori del presente giudizio, anteriormente alla sua instaurazione. Ne’ assume rilievo che la relativa dichiarazione scritta non sia stata disconosciuta, o comunque contestata, dalla debitrice nel corso del giudizio, poiché la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva, risolvendosi in una deduzione di estinzione dell’obbligazione, può essere resa inefficace soltanto da una successiva, o contestuale, deduzione, che comunque sia incompatibile con quella originaria e si traduca nell’affermazione, contraria, che l’obbligazione non sia stata estinta, in tutto o in parte.

Negli stessi erronei presupposti interpretativi versa la memoria presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, ove si qualifica “DICHIARAZIONE CONFESSORIA GIUDIZIALE… in grado (di) vincere/interrompere la prescrizione 2956 cc”” quella resa da P.L. nel procedimento penale.

La ricorrente, del resto, invoca proprio l’effetto interruttivo della prescrizione estintiva di cui all’art. 2944 c.c., ed in ciò il motivo di ricorso denota altresì la propria carenza di specificità e di immediata riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva della P..

La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti e fondate su fatti diversi: elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l’esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l’obbligazione; la seconda è invece fondata su una presunzione “iuris tantum”, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, spettando al creditore l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Mario Di Meo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avvocato Mario Di Meo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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