Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35212 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12982-2020 proposto da:

C.P., rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO EMI;

– ricorrente –

contro

ITALSERVICE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 397/2019 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata il 26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.P. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 397/2019 del 26 agosto 2019, che aveva accolto l’appello della Italservice s.r.l. contro la sentenza di primo grado resa dal Giudice di pace di Avezzano, e così respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo intimato dalla Italservice s.r.l. in relazione al corrispettivo della riparazione di un autocarro.

L’intimata Italservice s.r.l. non ha svolto attività difensive.

Il Tribunale di Avezzano ha affermato che la pretesa monitoria era fondata su fattura emessa dalla Italservice s.r.l. il 5 febbraio 2014, che l’opponente C.P. aveva dedotto di aver “sempre corrisposto le somme chieste per i lavori eseguiti sull’autocarro”, che la circostanza della rottamazione dello stesso, avvenuta nel dicembre 2013, era stata introdotta soltanto “al momento dell’articolazione dei mezzi di prova”, che il C. non aveva perciò contestato l’esistenza del rapporto obbligatorio (inquadrato dal Tribunale come “contratto di appalto”), che i testimoni avevano confermato l’avvenuta riparazione dell’autocarro in epoca anteriore alla emissione della fattura.

Il primo motivo di ricorso di C.P. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c., e dell’art. 320 c.p.c., comma 3, assumendo che la circostanza della demolizione del mezzo era stata esposta già nel corso dell’interrogatorio libero e poi precisata nel termine ex art. 320 c.p.c., e che la stessa Italservice s.r.l. aveva esposto nel ricorso monitorio che i lavori oggetto di lite erano stati eseguiti fra il mese di gennaio ed il mese di febbraio 2014.

Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., non avendo la Italservice s.r.l. adempiuto all’onere probatorio incombente su di essa.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Il Tribunale di Avezzano ha ritenuto fondata la pretesa monitoria della Italservice s.r.l., documentata da fattura del 5 febbraio 2014, in quanto la stessa doveva dirsi non contestata specificamente dall’opponente C.P., limitatosi ad affermare di aver “sempre corrisposto le somme chieste per i lavori eseguiti sull’autocarro”, ed in quanto la circostanza della rottamazione dell’autocarro, avvenuta nel dicembre 2013, era stata introdotta tardivamente nel giudizio di primo grado, ovvero solo “al momento dell’articolazione dei mezzi di prova”. La sentenza impugnata non si è uniformata all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui:

l’appaltatore o il prestatore d’opera, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l’onere di dar prova dell’esistenza del contratto e del suo specifico contenuto, nonché della congruità della somma, alla stregua della natura ed entità dell’opera che si assume eseguita (in tal senso non potendosi dire sufficiente la sola prova dell’epoca di riparazione dell’autocarro che il Tribunale ha tratto dai testimoni F. e I.);

la fattura emessa dall’appaltatore o dal prestatore d’opera è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo in ordine al corrispettivo, ma non costituisce idonea prova dell’ammontare del credito nell’ordinario giudizio di cognizione che si apre con l’opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte;

alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall’art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto (o dall’opponente a decreto ingiuntivo, che ne ha la stessa posizione sostanziale), e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. D’altro canto, la parte che invoca il cosiddetto principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all’onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte era tenuta a prendere posizione; ne discende che l’enunciazione delle prestazioni d’opera dedotte a sostegno della domanda di pagamento del compenso, operata mediante rinvio alla documentazione allegata, esonera comunque il convenuto dall’onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l’onere di allegare il fatto costitutivo dell’avversa pretesa (arg. da Cass. Sez. 3, 17/02/2016, n. 3023; Cass. Sez. 2, 29/09/2020, n. 20525). La non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda, di talché essa non può comunque ravvisarsi ove, come nella specie, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di prestazioni d’opera, il cliente abbia radicalmente opposto di aver “sempre corrisposto le somme chieste per i lavori eseguiti sull’autocarro”;

nel procedimento davanti al giudice di pace deve ritenersi che le parti, all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, visto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza, e solo dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a “precisare definitivamente i fatti”, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi (Cass. Sez. 2, 06/09/2017, n. 20840); d’altro canto, in presenza di azione per il pagamento del corrispettivo dell’opera di riparazione di un autocarro, la allegazione che il veicolo sia stato rottamato assume natura di mera difesa, giacché volta a negare il fatto costitutivo della domanda, e dunque neppure soggiace al regime delle preclusioni processuali.

Va dunque accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Avezzano in persona di diverso magistrato, che riesaminerà la causa uniformandosi ai principi richiamati e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avezzano in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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