LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16940-2020 proposto da:
EURO C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 27/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza n. 14/2020 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Siracusa n. 456/2018, ha rigettato la domanda proposta da Euro C. srl, nei confronti dell’INPS, diretta ad accertare sia la prescrizione quinquennale ovvero decennale delle somme richieste dall’INPS con la comunicazione di rettifica relativa al periodo 1999/2006, perché mai oggetto di alcuna precedente richiesta, sia l’insussistenza del debito previdenziale smentito dai pregressi comportamenti dell’Istituto che aveva provveduto al rilascio del DURC negli anni dal 2010 al 2016 senza mai sollevare alcuna contestazione ed anzi avendo attestato, di fatto, la regolarità nel versamento dei contributi per lo stesso periodo.
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che l’INPS aveva assolto l’onere della prova sulla pretesa contributiva mediante la produzione della copiosa ed esaustiva documentazione attestante il carattere indebito della compensazione operata dalla società e che non si era verificata alcuna prescrizione perché ricorreva la ipotesi di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, di doloso occultamento del debito contributivo verso l’Ente previdenziale che era stato possibile individuare solo all’esito di complessi accertamenti della Guardia di Finanza.
3. Ha proposto ricorso per cassazione Euro C. srl affidato a due motivi cui ha resistito, con controricorso, l’INPS.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
5. La società ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2941 c.c., n. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per insussistenza di “doloso occultamento del debito” ai fini della sospensione della decorrenza del termine di prescrizione, per avere errato la Corte territoriale nel ritenere che, nella fattispecie, la società aveva dolosamente occultato il debito previdenziale avendo indicato nelle ordinarie denunce fiscali due dati (la partita IVA e la matricola INPS) non riferibili allo stesso soggetto giuridico, quando, invece, tale circostanza era facilmente evincibile dallo stesso Istituto attraverso una normale interrogazione dei sistemi informatici dell’Anagrafe tributaria.
3. Con il secondo motivo si censura la falsa applicazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 8, l’estinzione dell’obbligazione contributiva tramite compensazione con un credito di imposta altrui, l’insussistenza ratione temporis del divieto di compensazione tra crediti tributari e debiti previdenziali riferibili a soggetti diversi. Si sostiene che le operazioni di presunta indebita compensazione, contestate dall’INPS, non erano disciplinate dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, comma 1, ma dalla L. del 2000 (Statuto del contribuente), art. 8, che consente espressamente l’estinzione delle obbligazioni tributarie tramite compensazione e accollo del debito di imposta altrui.
4. Il primo motivo è inammissibile.
5. Invero, attraverso le asserite violazioni di legge, viene veicolata la richiesta di un nuovo accertamento di fatto, relativo alla circostanza della sussistenza di “doloso occultamento del credito” che, nella fattispecie, con una indagine accurata e adeguatamente motivata la Corte di merito ha ritenuto invece esservi stato.
6. Il secondo motivo è anche esso inammissibile.
7. La sentenza impugnata si fonda, in sostanza, su due rationes decidendi (alterazione F24 riguardanti altre società, che esponevano crediti previdenziali di altri soggetti, portati impropriamente in compensazione con i propri debiti previdenziali, peraltro al di fuori del sistema tipico di autoliquidazione dei propri crediti/controcrediti previdenziali nelle denunce periodiche, e carattere indebito della compensazione operata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ex art. 17, comma 1), tutte astrattamente idonee a sorreggere la decisione, con la conseguenza che la mancata specifica impugnazione del profilo riguardante la alterazione degli F24 relativi ad altre società, portati appunto in compensazione, rende inammissibile il motivo di ricorso per difetto di interesse (cfr. Cass. Sez. Un. 16602/2005; Cass. n. 24540/2009; Cass. n. 3633/2017) rispetto alla censura (carattere indebito della compensazione) il cui esame diverrebbe ultroneo perché non potrebbe mai portare alla cassazione della sentenza.
8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021