Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35248 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15417-2020 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa CAVALLARO ROSARIO;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2059/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.

RILEVATO

Che:

– L.A. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, C.R., per chiedere, ai sensi dell’art. 948 c.c., il rilascio dell’immobile che asseriva essere stato occupato sine titulo;

– il giudizio si svolse nella contumacia della convenuta ed il Tribunale accolse la domanda di negatoria servitutis;

– propose appello la Cosentino deducendo la nullità della notifica perché effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e, nel merito, chiese dichiararsi l’usucapione del terreno oggetto di causa;

la Corte d’appello di Catania rigettò l’appello, ritenendo validamente effettuata la notifica presso la residenza abituale in quanto l’indirizzo di *****, ove era stata effettuata la notifica, era stato indicato al difensore dell’attore in risposta ad una missiva a lei inoltrata; inoltre, avverso la notifica dell’atto di precetto, effettuata sempre presso lo stesso indirizzo, la ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione, in tal modo confermando che si trattasse della sua residenza abituale;

– per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso C.R. sulla base di due motivi;

– L.A. non ha svolto attività difensiva;

il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

Che:

– il difensore del ricorrente ha depositato il certificato di morte di L.A.” al fine di curare i relativi adempimenti”;

– osserva il collegio che la morte, peraltro con la dichiarazione non dichiarata dal procuratore costituito ma dal difensore della controparte, non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione;

nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 14385 del 21/06/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 22624 del 31/10/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 03/12/2015 – con riferimento all’intimato-; id. Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016;

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., art. 115 c.p.c., artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., della L. n. 890 del 1992, per avere la corte di merito ritenuto validamente effettuata la notifica presso il domicilio reale della convenuta, in *****, non corrispondente alla sua residenza anagrafica, in *****;

il motivo è infondato;

ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito.(Sez. 5, Sentenza n. 15938 del 13/06/2008; sentenza n. 10170 del 18/05/2016; ordinanza n. 23521 del 20/09 /2019);

la corte di merito ha tratto il convincimento che il luogo in cui era stata effettuata la notifica costituisse la dimora di fatto della ricorrente, sulla base di una serie di elementi, che non sono stati oggetto di specifica contestazione nei gradi di merito;

in primo luogo, l’indirizzo di ***** era stato indicato dalla convenuta al difensore dell’attore in risposta ad una missiva dal medesimo inoltrata;

inoltre, avverso la notifica dell’atto di precetto presso detto indirizzo, la ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione, in tal modo manifestando il collegamento del luogo della notifica con la sua residenza abituale; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte di merito dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione perché proposta in grado d’appello nonostante l’impossibilità di proporla in primo grado a causa della nullità della notifica;

il motivo è inammissibile;

attesa la regolarità della notifica dell’atto di citazione, l’eccezione di usucapione è stata correttamente dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c.;

l’eccezione di usucapione è ammissibile per la prima volta in appello solo nell’ipotesi in cui la parte, costituita nel gìudizìo di primo grado, ne abbia allegato gli elementi costitutivi e non invece qualora sia rimasta contumace;

in ogni caso la corte distrettuale ha rigettato nel merito la domanda di usucapione in quanto la stessa ricorrente aveva ammesso in appello di aver ricevuto l’immobile nel 1993 in virtù di rapporti personali con il proprietario e, quindi, a titolo di comodato;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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