LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21666-2020 proposto da:
P.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato AGATA SANSO’
per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 145/2020 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 21/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/6/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
1.1. La sentenza in epigrafe ha accolto l’appello che M.M. aveva proposto avverso la pronuncia con la quale, il 7/4/2017, il tribunale, ritenendo che le somme versategli da P.M. a mezzo di due assegni costituissero un prestito in suo favore, lo aveva condannato, in accoglimento della domanda proposta da quest’ultimo, alla restituzione della somma complessiva di Euro 43.100,00, oltre interessi e spese.
1.2. La corte d’appello, in particolare, per quanto ancora rileva, ritenuta “ferma la dazione di denaro da parte del P. a favore del M.”, ha evidenziato, per un verso, che è colui che chiede la restituzione delle somme date a mutuo a dover provare, oltre alla consegna, nel caso di specie pacifica, anche la sussistenza della causa dell’erogazione (contratto di mutuo) e quindi l’obbligo di restituzione e, per altro verso, che il convenuto è tenuto ad allegare il titolo, com’e’ accaduto nel caso in esame, in forza del quale ritiene a sua volta di essere legittimato a trattenere la somma ricevuta.
1.3. Il tribunale, invece, ha osservato la corte, ha erroneamente ritenuto che, non avendo il M. provato alcun diverso titolo giustificativo di tale pagamento a lui effettuato, per ciò solo si doveva considerare come confermata la circostanza addotta dall’attore a fondamento della propria pretesa, e cioè che le somme erano state versate dal P. a titolo di prestito, in tal modo invertendo l’onere della prova ed esonerando l’attore dalla prova dei fatti costitutivi.
1.4. D’altra parte, ha aggiunto la corte, il P. non ha adempiuto a tale onere, avendo prospettato i fatti in contestazione “in modo del tutto generico, con affermazioni non ancorate ad alcun riscontro concreto”. La corte, al riguardo, esclusa la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalle testimoni escusse in giudizio su circostanze apprese de relato actoris, ha ritenuto che, per il resto, le deposizioni delle stesse, pur non essendo inattendibili tout court, fossero comunque “palesemente generiche circa la causale del pagamento” e prive “di riferimenti specifici alla prestazione restitutoria dedotta in giudizio”.
1.5. Alla luce delle scarne ed insufficienti risultanze probatorie, ha concluso la corte, emerge, quindi, la totale carenza di prova del fatto costitutivo allegato dall’attore, essendo, d’altra parte, risultata credibile, alla luce delle testimonianze raccolte, la ricostruzione alternativa proposta dal M., il quale, dopo aver ammesso di aver ricevuto la somma, ha dichiarato di averla trattenuta legittimamente perché la stessa costituiva il corrispettivo dell’intestazione fiduciaria delle quote di una società in cui il P. non poteva figurare come socio. Ed infatti, ha osservato la corte, l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione senza che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne abbia dedotto una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale in modo da invertire l’onere della prova.
2.1. P.M., con ricorso notificato il 6/8/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
2.2. M.M. ha resistito con controricorso.
2.3. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’attore avesse soltanto allegato ma non anche dimostrato in giudizio il fatto costitutivo del diritto di credito azionato.
3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha completamente stravolto le emergenze probatorie poste a fondamento della decisione di primo grado, omettendo di considerare che, in realtà, l’attore aveva assolto all’onere della prova posto a suo carico dall’art. 2697 c.c.. Il P., infatti, ha dimostrato in giudizio, a mezzo di prove documentali e di testimonianze univoche e concordanti, sia il fatto dell’avvenuta dazione del denaro, sia il titolo della medesima, e cioè il prestito, dal quale scaturisce l’obbligo della restituzione.
3.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha posto a fondamento della sua decisione una analisi superficiale e non corretta degli atti di causa e delle relative emergenze probatorie.
3.4. La corte d’appello, infatti, ha osservato il ricorrente, non ha considerato che le testimoni escusse in giudizio, sentite sugli stessi capitoli di prova, avevano esattamente confermato le circostanze capitolate, rendendo dichiarazioni univoche e concordanti sullo svolgimento dei fatti relativi al prestito personale, così come descritti dallo stesso P..
3.5. La stessa sentenza, del resto, ha aggiunto il ricorrente, riconosce che la dazione di somme effettuata dal P. in favore del M. rappresenta un prestito ma ritiene che non ne siano precisate le ragioni, senza, tuttavia, considerare che, una volta provata la concessione di una somma di denaro ad un soggetto con l’intesa che questi lo restituisca entro un certo termine, sono del tutto irrilevanti le ragioni che sono alla base della decisione delle parti.
3.6. D’altra parte, ha proseguito il ricorrente, la corte d’appello ha considerato pienamente attendibile la diversa ricostruzione dei fatti dedotto dal M. dando, tuttavia, rilievo a testimonianze palesemente ed inoppugnabilmente inammissibili.
4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
4.2. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno escluso che il convenuto avesse ricevuto dall’attore la somma di Euro 43.100,00 con l’obbligo di restituirla entro un determinato termine.
4.3. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio – nel caso in esame neppure invocato come tale – consistito, come stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.
4.4. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
4.5. Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017).
4.6. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed e’, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019).
4.7. In definitiva, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, la cui valutazione, ove motivata in modo non apparente né contraddittorio, non è censurabile in cassazione. In effetti, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’e’ accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
4.8. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha escluso la prova del titolo invocato dall’attore, e cioè che la dazione di denaro fosse stata eseguita a titolo di mutuo.
4.9. Ed una volta escluso – come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, (che il ricorrente, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ha l’onere, nella specie appunto inadempiuto, di indicare specificamente in ricorso) la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.) – che l’attore avesse dimostrato in giudizio il fatto di aver versato al convenuto la somma di Euro 43.100,00 con l’obbligo in capo allo stesso di eseguirne la restituzione entro un certo termine, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell’art. 2697 c.c., la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall’attore, in quanto volta, appunto, alla restituzione della somma versata.
4.10. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, invero, l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. L’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens, ammessane la ricezione, non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova (Cass. n. 180 del 2018, in motiv.).
4.11. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).
5. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1218 - Responsabilita' del debitore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile