LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29707-2020 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DE SANCTIS, 15, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, ROMA CAPITALE, *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11244/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. A.C. ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di cessazione della materia del contendere.
2. Agenzia Entrate e Roma Capitale si sono costituite con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91,92,112615 c.p.c., degli artt. 2943 e 2967 c.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, per aver il Tribunale ritenuto soccombente virtuale il ricorrente per tardività del ricorso.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: il ricorso non era tardivo e in applicazione del criterio della soccombenza virtuale le spese dovevano essere poste all’amministrazione.
3. Il Collegio condivide in parte la proposta del Relatore.
Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., proposto da O.C., infatti, non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell’estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7.
Ne consegue che il giudice del merito ha errato nel condannare il ricorrente alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale, nonostante la cessazione della materia del contendere D.L. n. 119 del 2018, ex art. 4, convertito dalla L. n. 136 del 2018.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata nella parte relativa alla condanna di O.C. al pagamento delle spese del giudizio e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito si dispone la compensazione delle spese del giudizio di merito tra le parti.
Per le stesse ragioni le spese del giudizio di legittimità non sono ripetibili.
PQM
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la statuizione della sentenza impugnata di condanna di A.C. al pagamento delle spese del giudizio di merito e, decidendo nel merito, ne dispone la compensazione. Spese del giudizio di legittimità non ripetibili.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021