Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35274 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12133-2020 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FIORE 3, presso lo studio dell’avvocato PINO D’ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO LUCCHESI;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 09/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.V. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 26/2020 del 9 gennaio 2020.

Resiste con controricorso A.E..

La sentenza impugnata, accogliendo l’appello formulato da A.E. contro la decisione resa in primo grado il 16 maggio 2017 dal Tribunale di Catania, ha affermato che mancasse prova che l’appellante avesse stipulato con S.V. il contratto d’appalto inerente ai lavori di ristrutturazione svolti presso l’immobile di proprietà del marito della stessa A. e dedotti a fondamento del decreto ingiuntivo per il corrispettivo di Euro 52.000,00, oltre interessi, intimato dal S.. Pur tenuto conto dei rapporti personali intercorrenti fra l’appaltatore S. e la A., la Corte d’appello ha evidenziato come i testimoni avessero riferito unicamente della costante presenza di quest’ultima sul cantiere dei lavori, il che però poteva giustificarsi in quanto si trattava della moglie del proprietario della villetta.

Il primo motivo di ricorso di S.V. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e “contesta l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie”, risultando pacifico che la A. non aveva dimostrato che l’incarico di eseguire i lavori fosse stato conferito dal marito.

Il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, deduce ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte d’appello dapprima ritenuto verosimile la stipulazione di un contratto verbale per l’esecuzione dei lavori e poi mancato di far ricorso al ragionamento presuntivo per inferirne che l’ A. fosse stata la committente delle opere appaltate.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

I due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, rivelano diffusi profili di inammissibilità, risolvendosi in una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili di fatto, auspicando dalla Corte di cassazione un diverso apprezzamento degli elementi istruttori valutati dalla Corte d’appello. Altrimenti, il ricorrente lamenta il mancato utilizzo del ragionamento presuntivo limitandosi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dai giudice di merito. La sentenza impugnata ha comunque deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei due motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155).

La stipulazione di un contratto d’appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni; tuttavia, l’appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l’onere di dar prova dell’esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. Ciò S.V. avrebbe dovuto fare dimostrando di aver ricevuto direttamente da A.E. l’incarico per il compimento delle opere edili azionate in questo giudizio. La titolarità della posizione soggettiva passiva di committente delle opere appaltate, perciò tenuto al pagamento del corrispettivo, è un elemento costitutivo della domanda di adempimento proposta dall’appaltatore ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (arg. da Cass. Sez. U, 16/02/2016, n. 2951).

D’altro canto, nel contratto di appalto la qualità di committente può anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente e l’appaltatore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso (cfr. Cass. Sez. 2, 22/06/2017, n. 15508). L’individuazione dell’effettivo committente delle opere appaltate costituisce comunque frutto di accertamento di fatto, devoluto in via esclusiva al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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