LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4940-2020 proposto da:
MINISTERO della DIFESA, *****, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
D.L., T.M., D.A., D’.LA., D.R., D.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 266, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIORE TARTAGLIA, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7305/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza n. 7305/2019 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 19437/2020, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in relazione alla domanda risarcitoria proposta dagli eredi D’.Am. iure successionis; nel resto ha confermato quanto statuito dal primo giudice in ordine al riconoscimento dei danni patiti dai predetti eredi iure proprio con condanna del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dei relativi importi.
2. La originaria domanda era stata inizialmente formulata dal de cuius D’.Am., caporal maggiore dell’Esercito, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’insorgenza di una patologia tumorale contratta nell’ambito della missione di pace internazionale in Bosnia ove, nell’effettuazione dei servizi di pattuglia e controllo di zone bombardate, senza alcun mezzo di protezione, era venuto in contatto ed aveva inalato polveri tossiche sprigionate da esplosioni di munizioni ovvero dall’uranio impoverito utilizzato in quelle aree, senza alcuna preventiva informazione circa la loro pericolosità.
3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario solo l’azione degli eredi proposta iure proprio, perché estranei al rapporto di impiego del loro congiunto e perché, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, erano riservate al giudice amministrativo solo le controversie, relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, concernenti i diritti patrimoniali esclusivamente delle parti del rapporto di impiego; b) dovevano ritenersi dimostrati, in termini di equivoca certezza, il nesso di causalità tra l’esposizione alle polveri di uranio impoverito e la patologia tumorale insorta nel de cuius (anche per l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio) nonché la responsabilità del Ministero della Difesa; c) l’eccezione di compensazione tra le somme liquidate agli eredi e quelle percepite a titolo di indennizzo amministrativo, avanzata in via subordinata, era considerarsi assorbita stante l’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento iure hereditatis cui la predetta eccezione di compensazione era da riferirsi.
4. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero della Difesa ed il MEF affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso gli eredì di D’.Am., in epigrafe indicati.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo i Ministeri ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza, per erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità del gravame, ex art. 342 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’argomentazione svolta da esse Amministrazioni, al fine di contestare l’accertamento del nesso eziologico della patologia tumorale, era inammissibile per non essere stata diretta a censurare singoli punti del decisum della gravata pronuncia e per costituire una pedissequa riproduzione delle difese già espletate in primo grado, quando, invece, tale punto era stato specificamente censurato.
3. Con il secondo si censura la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 e 2970 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere la Corte di merito erroneamente fondato il riconoscimento del nesso eziologico di cui sopra sulla base del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che, invece, non può assumere alcuna rilevanza in ordine alla responsabilità civile del datore di lavoro per la contrazione di una infermità da parte del prestatore, che deve assolvere al suo onere di provare la sussistenza del nesso di causalità.
4. Il primo motivo è infondato.
5. Al riguardo va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 23299 del 2011) secondo il quale, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
6. Nella fattispecie i giudici di seconde cure correttamente e con argomentazioni logiche hanno ritenuto che le argomentazioni dai punti a) ad e) dell’atto di gravame non erano dirette a censurare singoli punti del decisum e costituivano una mera e pedissequa riproduzione delle difese già esplicate in primo grado, mentre hanno valutato le questioni riguardanti i doveri, incombenti sul Ministero della Difesa, di informazione circa i rischi della missione e la problematica del nesso eziologico.
7. Le stesse Amministrazioni, nel ricorso per cassazione, non hanno del resto specificato le effettive censure, al di là di quelle concernenti il rapporto di causalità che, invece, sono state poi esaminate nel merito dai giudici di seconde cure, e che, secondo il loro assunto, sarebbero state invece erroneamente dichiarate inammissibili.
8. Il secondo motivo è inammissibile.
9. Invero, da un lato, sotto il profilo sostanziale, va osservato che le censure non si concretizzano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono, in realtà, alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011, Cass. n. 16038 del 2013).
10. Dall’altro, sotto l’aspetto formale, va evidenziato che, dal contesto di tutta la gravata sentenza, si rileva che il riconoscimento della patologia tumorale quale causa di servizio, da parte del Ministero della Difesa, è stato ritenuto avente rilievo assorbente, con valore di presunzione di efficacia causale esclusiva, ma tale argomentazione dei giudici di secondo grado non esclude quanto già accertato in prime cure, e non censurato in questa sede, in ordine al rapporto di causalità tra la partecipazione alla missione di pace e l’insorgenza della patologia dimostrato attraverso la espletata CTU (che ha ritenuto compatibile la neoplasia al midollo osseo con l’esposizione agli inquinanti chimici e radiologici presenti nell’ambiente operativo del D.) e la prova per testi avente ad oggetto il fatto che non era stata fornita alcuna protezione o particolare precauzione e che i militari impegnati avevano usufruito dell’acqua del posto per la pulizia personale e del vestiario nonché per la preparazione dei cibi.
11. La doglianza, pertanto, non tiene conto di tutto l’impianto decisorio ed è priva del carattere della decisività in relazione alla complessiva ratio decidendi della pronuncia impugnata.
12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
13. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
14. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo, essendo quella soccombente un’Amministrazione dello Stato (Cass. 14/03/2014 n. 5955).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dei controricorrenti, in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021