LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16302-2020 proposto da:
T.A., in proprio e in qualità di legale rapp.te di G.F.I. ON LINE srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CECCARELLI;
– ricorrente –
contro
I.T.L. – ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI *****, in persona del Capo dell’Ispettorato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 301/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza n. 301/2019 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del 21.9.2016, emessa dal Tribunale di Livorno, con la quale era stata respinta l’opposizione proposta dalla società G.F.I ON LINE srl e dal suo legale rapp.te T.A., avverso le ordinanze ingiunzioni n. 262/2013 e n. 263/2013 della Direzione Territoriale del Lavoro di Livorno con cui, all’esito di un accesso ispettivo eseguito il *****, gli opponenti erano stati sanzionati per avere impiegato, in modo irregolare e senza che risultasse dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, le prestazioni di cinque lavoratrici impiegate presso un call center cd. out-bound, gestito dalla società.
2. I giudici di seconde cure, premesso che l’attività lavorativa delle dipendenti oggetto dei contratti in atti doveva essere qualificata pacificamente come coordinata, continuativa ed esclusivamente personale, hanno ritenuto che l’unica forma consentita fosse quella del contratto a progetto, vietando le disposizioni del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, ratione temporis applicabili, in via generale, forme atipiche di collaborazione; hanno, poi, precisato che in alcuno dei contratti risultava un valido progetto e che, quindi, tutti i rapporti avrebbero dovuto essere considerati come di lavoro subordinato, con la conseguenza della legittimità delle violazioni accertate.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione T.A., in proprio e quale legale rapp.te di G.F.I. ON LINE srl affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Livorno.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, artt. 2094 e 2222 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, all’esito della istruttoria svolta non risultava in alcun modo acquisita la prova dei fatti costitutivi delle sanzioni applicate dalla D.T.L. di Livorno, in particolare della tipologia contrattuale di collaborazione occasionale e coordinata anziché di un rapporto di lavoro autonomo in virtù di una pluralità di contratti.
3. Con il secondo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento, per avere la Corte territoriale deciso la controversia prescindendo dalle prove raccolte, ritenute prive di rilevanza, ma facendo riferimento alla sola interpretazione del D.Lgs. n. 276 del 2003.
4. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti e, cioè, che la prestazione lavorativa svolta era caratterizzata da autonomia ed era priva del requisito della etero-direzione.
5. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
6. E’ infondato perché la gravata sentenza è conforme ai principi di legittimità statuiti da questa Corte (Cass. n. 9471/2019) secondo cui, in tema di contratto a progetto, il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2016, art. 69, comma 1 (nel testo “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012) in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso determinante l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto – non contrasta con il principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l’art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore.
7. E’, invece, inammissibile nella parte in cui vengono censurati l’accertamento di fatto e la pertinenza delle prove articolate che costituiscono facoltà rimesse all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed il mancato esercizio di tale potere, al pari di quello riconosciuto al giudice del lavoro di disporre d’ufficio dei mezzi di prova, involgendo un giudizio di merito, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, soprattutto se vi sia stata adeguata motivazione, come nel caso in esame (per tutte Cass. n. 10371 del 1995).
8. Analogamente è inammissibile pure la asserita violazione dell’art. 2697 c.c., che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 17313 del 2020).
9. Il secondo motivo è anche esso inammissibile in quanto la ratio della gravata sentenza è chiara ed ancorata a risultanze processuali documentali e alle allegazioni delle stesse parti (Cass. n. 8053 del 2014), per cui non sussiste alcun asserito vizio di nullità per essere la stessa stata emessa prescindendo dalle prove in atti.
10. Il terzo motivo e’, infine, anche esso inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., u.c., atteso che è stato impostato ex art. 360 c.p.c., n. 5, su questioni di fatto, in una ipotesi di cd. “doppia conforme”.
11. Deve in ogni caso precisarsi che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 19881 del 2014).
12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
13. Al rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
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