Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35281 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30754-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA *****, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 546/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.

RILEVATO

che:

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di qui in avanti Miur) ricorre per la cassazione della sentenza n. 546/2019 della Corte d’Appello di Messina, pubblicata il 4 luglio 2019, articolando due motivi, illustrati con memoria.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dall’intimato.

La Corte d’appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava responsabile il Miur dei danni derivanti dall’incidente che aveva coinvolto il minore M.G., verificatosi durante l’ora di educazione fisica, all’interno del plesso scolastico del 18^ Istituto Comprensivo F. Petrarca di Messina, condannandolo, di conseguenza, al pagamento della somma di Euro 13.139,00, oltre ad interessi e rivalutazione, così modificando la decisione del Tribunale di Messina che, in primo grado, aveva, invece, rigettato la domanda risarcitoria proposta, nell’interesse del minore, dai genitori, M.G. e C.P..

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il Miur deduce “Violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, perché, essendo stata la responsabilità attribuita ai sensi dell’art. 1218 c.c., l’attore aveva non solo l’onere di allegare l’inadempimento, ma anche quello di provare il pregiudizio asseritamente patito ed il nesso causale esistente tra la condotta attiva od omissiva del debitore ed il danno. Sulla scorta della pronuncia n. 18392/2017 di questa Corte, che ha distinto la prova del nesso di causalità giuridica, gravante sul danneggiato-attore, da quella della causa determinante l’impossibilità dell’adempimento, gravante sul presunto danneggiante -convenuto, la tesi argomentata dal Ministero è che, solo una volta provato il nesso di causalità giuridica, sarebbe stato necessario dimostrare la ricorrenza di una causa non imputabile e che se la causa dell’evento di danno rimane ignota, la domanda deve essere rigettata; pertanto, la Corte d’Appello, nonostante gli attori non avessero dimostrato il nesso di causalità giuridica, avrebbe erroneamente preteso la prova della ricorrenza di una causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.

1.1. Quanto alla distribuzione dell’onere della prova è principio più volte ribadito da questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l’inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l’onere, infatti, di dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento.

La previsione dell’art. 1218 c.c. esonera il creditore dell’obbligazione che si pretende non adempiuta – in questo caso l’obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell’onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, implicitamente evocata dal Ministero ricorrente, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell’obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell’onus probandi di cui all’art. 2697 c.c.. Tale disposizione, mentre fa carico all’attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l’asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell’art. 1218 c.c. trova giustificazione nell’opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l’onere di fornire la “prova positiva” dell’avvenuto adempimento o dell’esattezza dell’adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell’obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha, dunque, ragione d’essere l’inversione dell’onere della prova, prevista dall’art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall’art. 2697 c.c., il quale onera l’attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente “distanti” da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente “vicini” al danneggiato), non c’e’ spazio per ipotizzare a carico dell’asserito danneggiante una “prova liberatoria” rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell’avvenuto adempimento o della correttezza della condotta; né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell’art. 1218 c.c., alla “causa”, là dove richiede al debitore di provare che “l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”: come affermato da questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla “non imputabilità dell’impossibilità di adempiere, che si colloca nell’ambito delle cause estintive dell’obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un “ciclo causale” che è del tutto distinto da quello relativo all’evento dannoso conseguente all’adempimento mancato o inesatto.

Ora, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che sugli attori gravasse l’onere di dimostrare che l’incidente si era verificato durante lo svolgimento dell’orario scolastico per mancata sorveglianza da parte del personale scolastico e che a ciò essi avessero provveduto; il Miur, invece, su cui gravava il relativo onere, non aveva dimostrato la ricorrenza di una causa non imputabile che valesse a liberarlo dall’obbligo risarcitorio, essendosi limitato a precisare che il danneggiato non può essere gravato dell’onere di dimostrare che le lesioni sono dipese da circostanze non imputabili alla scuola, con la conseguenza che se la causa resta ignota, le conseguenze pregiudizievoli sono a carico della scuola.

Quando il Miur allude alla mancata dimostrazione del nesso di causa si rifà alla circostanza che la dinamica del sinistro sia rimasta ignota: la Corte territoriale conferma, infatti, che “non vi è prova della dinamica dei fatti, non emergendo dalla deposizione dell’unico teste se il sinistro sia dipeso dallo scontro con un compagno, dall’impatto con il pallone o da una caduta accidentale”. Tuttavia, la ignoranza circa la dinamica del sinistro è cosa ben diversa dalla mancanza di prova del nesso di causa. Il fatto generativo del danno, cioè l’inadempimento dell’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che in ipotesi l’allievo procuri danno a se stesso, non è rimasto ignoto – avendo il giudice positivamente accertato che l’incidente si era verificato durante lo svolgimento dell’ora di educazione fisica – sono le modalità del sinistro a non essere state provate.

Come, del resto, riconosce il Miur (cfr. p. 4 del ricorso), gli attori avevano l’onere di provare la ricorrenza di un inadempimento qualificato, ossia astrattamente idoneo a cagionare il pregiudizio lamentato, formandosi in tal modo una presunzione sul nesso causale. E’ ancora lo stesso Miur a osservare (a p. 9) che la responsabilità, ai sensi dell’art. 1218 c.c., comporta che il creditore danneggiato debba, nel quadro della ripartizione dell’onere probatorio, “allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, gravando invece sulla controparte provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l’aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruiva della prestazione scolastica (…)”.

1.2. Ne consegue l’infondatezza del motivo che sovrappone la prova del nesso di causa, cioè della relazione giuridica tra l’inadempimento ed il danno, con la prova della dinamica del sinistro, rimproverando erroneamente alla Corte territoriale di avere esonerato il danneggiato dall’onere di provare il nesso eziologico. Anche la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale non escludeva che il nesso di causa dovesse essere provato dal danneggiato, ma sosteneva che, avendo la scuola, in quel caso una scuola di sci, dimostrato l’inesistenza di condotte colpose, l’incidente doveva considerarsi accidentale (Cass. n. 8044/2016, richiamata a p. 8) 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 c.c. e ss., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte territoriale, ritenendo che il Ministero si fosse limitato ad affermare che l’incidente era avvenuto in maniera improvvisa, non prevedibile, né evitabile e che lo stesso fosse imputabile ora all’intemperanza del minore ora alla naturale competizione che può scaturire da una partita tra compagni di scuola, avrebbe violato il principio dell’id quod plerumque accidit, ossia il riferimento a ciò che normalmente accade in conseguenza di un determinato fatto, espressione degli artt. 2727 c.c. e ss.. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe erroneamente negato valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi – nel caso di specie rappresentati dalla verificazione dell’infortunio durante una gara con la palla, mancata ricostruzione della dinamica del sinistro ex parte actoris, concreta possibilità che l’infortunio fosse derivato dalla condotta di un altro alunno nello svolgimento della partita quand’anche singolarmente sforniti di valenza probatoria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.

La censura è generica ed astratta: risulta generica perché non è stato ben individuato l’errore imputato alla Corte territoriale; si rivela, invece, astratta, in quanto non è dato capire in che termini il fatto che l’infortunio si fosse verificato durante una gara con la palla, la possibilità che l’infortunio fosse derivato dalla condotta di un altro alunno e la mancata dimostrazione della dinamica del sinistro possano assurgere a circostanze gravi, precise e concordanti che completandosi vicendevolmente avrebbero dovuto ritenere integrata la prova presuntiva della ricorrenza di una causa non imputabile alla scuola.

A fronte della statuizione della Corte territoriale che dava atto che l’istituto scolastico non aveva fornito la prova di aver diligentemente sorvegliato in modo da impedire il fatto e che l’evento dannoso era stato determinato da una causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante, il Ministero si era limitato ad affermare, senza provarlo, che l’incidente era avvenuto in maniera improvvisa, non prevedibile e non evitabile, imputabile all’intemperanza dell’allievo e alla naturale competizione durante una partita, e a chiedere l’escussione della prova per testi.

Una censura di contenuto diverso e/o diversamente argomentata, come in questo caso, si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, collocando la censura su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. La ricorrente avrebbe dovuto denunciare che il giudice di merito aveva fondato la presunzione su circostanze non gravi, né precise né precise e concordanti; dovendosi ricordare che la gravità si rifà a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis che facciano ritenere probabile che dato un fatto noto A si sia verificato il fatto ignoto B, la precisione è indice della probabilità che la conoscenza del fatto noto A indirizzi verso il fatto ignoto B e non anche verso un altro o altri fatti, la concordanza indica che alla conoscenza del fatto ignoto si è giunti in modo concordante con altri elementi probatori (Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 178).

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

5. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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