Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35294 del 18/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1580-2020 proposto da:

P.F., rappresentato e difeso dall’avv. DOMENICO RUTIGLIANO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI n. 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AMQ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

– intimata –

avverso la sentenza n. 1627/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 10.9.2004 L.S. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, P.F., titolare della ditta Filpamarmi, esponendo di aver acquistato dalla stessa alcune piastrelle per pavimentare il proprio studio legale, rivelatesi difettose dopo la posa in opera, ed invocando la condanna della convenuta al pagamento della somma occorrente per rimuovere la predetta pavimentazione, quantificata in Euro 17.542,98, nonché di un indennizzo per il mancato godimento dell’immobile per la durata occorrente all’esecuzione dei lavori.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e proponendo istanza per la chiamata in giudizio di Quarella S.p.a., produttrice delle piastrelle oggetto di causa.

A seguito dell’integrazione del contraddittorio si costituiva anche Quarella S.p.a., resistendo alla domanda svolta nei suoi confronti ed eccependo, comunque, la prescrizione dell’azione, a norma dell’art. 1495 c.c., comma 3.

Con sentenza n. 258/2014 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che quella di garanzia, compensando le spese.

Interponeva appello avverso detta decisione il L.. Si costituiva in seconde cure il P., resistendo al gravame. Si costituiva anche Quarella S.p.a., spiegando, in aggiunta, appello incidentale in relazione al governo delle spese operato dal Tribunale.

Con la sentenza impugnata, n. 1627/2019, la Corte di Appello di Bari accoglieva il gravame, condannando P.F. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 18.188,17 oltre interessi dalla domanda. Condannava inoltre l’appellato alle spese del doppio grado, tanto nei confronti dell’appellante principale L. che di quello incidentale Quarelle S.p.a.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.F., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso L.S..

A.M.Q. S.r.l. in liquidazione, già Quarella S.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza n. 258/2014 del Tribunale di Bari, ha condannato P.F. al pagamento in favore di L.S. della somma di Euro 18.188,17 oltre alle spese del doppio grado. Il giudice di seconda istanza ha ritenuto, in particolare, dimostrato che la Quarelle Spa, oggi A.M.Q. Srl, avesse consegnato alla Filpamarmi di P.F., oltre alle piastrelle che quest’ultimo aveva poi fornito al L., anche le copie del manuale di montaggio, che tuttavia il P. non aveva mai consegnato al proprio cliente finale. Ha pertanto ritenuto il P. responsabile del danno lamentato dal L. e lo ha condannato alla refusione della somma stimata dal C.T.U. per l’eliminazione del pregiudizio.

Il ricorso si articola in quattro motivi.

Con i primi due motivi il ricorrente lamenta il malgoverno delle prove ed assume l’assenza della propria responsabilità, poiché il materiale fornito doveva necessariamente essere posto in opera da altri soggetti, i quali avrebbero dunque dovuto eseguirne la posa a regola d’arte anche a prescindere dalla consegna del manuale d’uso da parte del fornitore. Il danno lamentato dal L., pertanto, sarebbe conseguenza della scorretta posa in opera eseguita da detti terzi, e non sarebbe invece imputabile al fornitore del materiale.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce invece che non vi fosse, agli atti del giudizio di merito, la prova che Quarelle Spa, terza chiamata in causa, avesse effettivamente consegnato al P. il manuale d’uso: la fattura n. 1584/2000 indicata a pag. 6 della sentenza impugnata, infatti, farebbe riferimento al “manuale tecnico italiano” e non invece al manuale prodotto e applicazione.

Le tre censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili, innanzitutto perché esse propongono questioni di merito e si risolvono in un’istanza di revisione del giudizio di fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Inoltre, lo stesso ricorrente riconosce, a pagina 11 del ricorso, che il CTU aveva individuato “… la causa delle alterazioni cromatiche in una reazione chimica avvenuta dopo la collocazione delle marmette sul massetto, unita ad un’altra probabile concausa data dalla residua umidità presente ancora nel massetto al momento della posa della pavimentazione, ascrivendo le cause del difetto accertato ad una posa in opera non rispondente agli accorgimenti specifici del materiale utilizzato”. Da ciò si ricava che nel giudizio di merito è stato accertato che il difetto lamentato dal L. sia dipeso non già dall’imperizia del posatore, ma dal mancato rispetto delle prescrizioni per la posa delle piastrelle; per tale motivo, la mancata consegna del manuale d’uso da parte del P. è stata ritenuta rilevante, dal giudice di merito, ai fini dell’attribuzione della responsabilità del danno. La statuizione, non censurabile in questa sede perché integrante un giudizio di fatto, appare condivisibile, dovendosi affermare che il dovere generale di diligenza di cui all’art. 1176 c.c. va declinato con riferimento alle caratteristiche peculiari della fattispecie negoziale; il fornitore, quindi, è tenuto non soltanto a consegnare al cliente il materiale da questi ordinato, ma anche a mettergli a disposizione tutti i documenti necessari per la corretta utilizzazione del bene (principio desumibile da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15800 del 28/07/2005, Rv. 584353, secondo cui “in caso di trasferimento della proprietà di un’autovettura, l’omessa consegna, da parte dell’alienante, dei documenti necessari per la circolazione del veicolo realizza l’inadempimento di un’obbligazione scaturente dal contratto”). La quarta ed ultima censura, con la quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 Cost., perché la Corte di Appello non avrebbe valutato con lo stesso metro i due contratti, rispettivamente intercorsi tra il L. ed il P., e tra questi e la Quarelle Spa, è a sua volta inammissibile in quanto, oltre a riguardare il merito della fattispecie e a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, non evidenzia alcun profilo di identità tra i due rapporti; i quali, peraltro, sono prima facie assai diversi l’uno dall’altro, posto che l’uno (quello tra Quarelle Spa e il P.) è un rapporto tra imprenditori, mentre l’altro (quello tra il P. ed il L.) è un rapporto tra un imprenditore ed un cliente, consumatore finale. Di conseguenza, a seguito dell’entrata in vigore del cd. codice del consumatore (D.Lgs. n. 206 del 2005) le due fattispecie sono assoggettate ad un regime giuridico differente”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Le memorie depositate da ambo le parti non offrono argomenti nuovi rispetto al contenuto dei rispettivi scritti introduttivi del presente giudizio, essendo meramente reiterative degli argomenti in essi esposti. L’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione, contenuta nella memoria di parte controricorrente e motivata sulla base del rilievo che, prima della notificazione del ricorso, il Patierno aveva adempiuto al dictum della sentenza di seconde cure, è infondata, posto che il pagamento dell’importo liquidato da detta decisione, avente efficacia esecutiva anche in pendenza di impugnazione, costituisce atto dovuto non idoneo, in sé, a dimostrare l’intervenuta carenza di interesse a proporre, o coltivare, l’impugnazione stessa.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472