Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35302 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15636-2020 proposto da:

CAROVANA FACCHINI CARICO SCARICO – MERCATO ITTICO *****, SOCIETA’

SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato EMANUELE MAZZARO;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO CAZZAGON, ALESSANDRO DI BLASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 4/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza n. 419/2019 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia n. 245/2016 emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale, in parziale accoglimento dell’originaria domanda, era stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra S.D. e la società semplice Carovana Facchini Carico e Scarico di cui era stato socio dall'***** all'***** e ha condannato la società al pagamento dell’importo di Euro 52.326,32; in particolare, era stato ritenuto insussistente il rapporto associativo formalmente instaurato, sulla base sia della istruttoria svolta che degli elementi acquisiti in altro giudizio svoltosi innanzi al medesimo Tribunale.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) non si era verificata alcuna prescrizione dei crediti vantati; b) il rapporto societario intercorrente tra le parti comunque non escludeva la verifica della contemporanea sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; c) corretta era stata la qualificazione della natura subordinata della prestazione resa dal S.; d) il quantum, come accertato dal CTU, non era stato contestato.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Carovana Facchini Carico – Scarico- Mercato Ittico- *****, società semplice, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso S.D..

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

5. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. – error in iudicando – perché la decisione della Corte territoriale si basava esclusivamente sull’utilizzo di prove istruttorie acquisite in altro procedimento e, in ogni caso, senza rituale acquisizione, non consentendo alle parti di farne oggetto di valutazione critica.

3. Con il secondo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza; la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4; la violazione dell’art. 111 Cost., e la motivazione omessa o contraddittoria. Si deduce che la Corte territoriale, pur chiarendo nella sentenza gravata la necessità di verificare in concreto l’esistenza o meno del vincolo di subordinazione tra i soci, tuttavia in evidente contraddizione, la motivazione era stata basata esclusivamente sulle risultanze istruttorie di altro procedimento, incorrendo, pertanto, in un error in procedendo.

4. Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e l’error in iudicando, perché la Corte territoriale, disattendendo le risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento, non aveva rilevato l’insussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1364,1366,1368,1369,1370 e 1371 c.c., in relazione alle norme statuarie, per non avere tenuto conto la Corte territoriale delle clausole e delle regole di funzionamento della società, di cui allo statuto e all’atto costitutivo, che prevedevano espressamente la qualifica di rapporto associativo tra i soci e non consentivano l’esistenza di alcun vincolo di subordinazione.

6. Con il quinto motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c. – prescrizione quinquennale. Si sostiene che la Corte territoriale aveva violato l’art. 2948 c.c., in relazione all’intervenuta prescrizione quinquennale dell’arco temporale tra la data di cessazione del rapporto di lavoro dell’intimato e la domanda giudiziale proposta.

7. Il primo, il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.

8. Preliminarmente, deve osservarsi che è possibile, in un giudizio civile, utilizzare prove di altri procedimenti.

9. E’ stato, infatti, affermato, in sede di legittimità (Cass. n. 8603 del 2017; Cass. n. 3102 del 2002) che, nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi tra le stesse o anche tra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie.

10. Nel caso in esame, la Corte di merito, come risulta dalla gravata sentenza, ha dato atto che all’esito dell’istruttoria di primo grado il Tribunale aveva valutato gli elementi acquisiti in diverso giudizio; successivamente, anche i giudici di seconde cure hanno esaminato le suddette risultanze per trarne elementi di convincimento.

11. Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dei diritti di difesa delle parti, che avrebbero potuto controdedurre (come hanno poi fatto) in ordine agli accertamenti sia in primo grado che in appello.

12. Ne’ è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

13. Il vizio di motivazione può essere, infatti, censurato in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. n. 22232 del 2016; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018).

14. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, con adeguata ed esauriente motivazione, ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.

15. Anche il quarto motivo è infondato.

16. Le clausole dello Statuto societario e dell’atto costitutivo sono state esaminate e valutate dalla Corte territoriale per cui le doglianze si limitano unicamente a contrapporre una loro diversa interpretazione.

17. Va ribadito che, in tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass. n. 27136 del 2017).

18. Inoltre, è stato affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 24539 del 2009).

19. In tema di interpretazione del contratto, poi, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465 del 2015).

20. Infine, anche il quinto motivo è infondato.

21. La Corte territoriale, con un accertamento di merito congruamente motivato e, pertanto, insindacabile in questa sede, ha dato atto della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione in relazione ai diritti vantati.

22. E’ giuridicamente corretta, poi, l’affermazione dei giudici di appello secondo cui, ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione della prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 2965 del 2017; Cass. n. 3873 del 2006).

23. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

24. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.

25. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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