Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35309 del 18/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15851-2020 proposto da:

S.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO CARONICINI 58, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORABITO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PIRARI;

– ricorrente –

contro

F.F., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 546/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 03/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

S.G.B. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Nuoro, F.F. e P.F. per chiedere dichiararsi l’usucapione di un terreno, deducendo di averne esercitato il possesso ventennale;

– i convenuti si costituirono per resistere alla domanda e dedussero di aver ricevuto detto terreno a seguito dell’apertura della successione della comune dante causa e che lo avevano concesso in affitto all’attore, il quale aveva pagato il canone fino al 2001;

il Tribunale rigettò la domanda; la decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza del 3.12.2019;

– la corte di merito ritenne che l’attore non avesse provato l’atto di apprensione del possesso in via esclusiva in quanto, dall’esame dei testi, era emerso che l’attore pagava ai coeredi un canone in natura, ovvero dei quantitativi di formaggio e legname;

per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso S.G.B. sulla base di tre motivi;

– non hanno svolto attività difensiva F.F. e gli altri soggetti indicati in epigrafe;

– in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO

che:

– va, in primo luogo rilevato che il ricorso è stato notificato all’Avv. Simonetta Guiso, quale difensore di F.F., che era invece difeso dall’Avv. Oliviero Denti. Tuttavia, non va disposta) l’integrazione del contraddittorio in quanto sarebbe attività inutile, attesa l’inammissibilità del ricorso (Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723);

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115,116 e 246 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto che sussistesse un contratto d’affitto tra F.L., dante causa del convenuto F. e S.G., padre dell’attore, sulla base di un ragionamento apodittico, in contrasto con le risultanze della prova testimoniale;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141,1142 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il possesso del bene non sarebbe stato contestato dai convenuti e non sarebbe stata fornita la prova dell’esistenza del sicché non spetterebbe all’attore fornire la prova dell'”atto iniziale di apprensione del possesso”;

– con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 115,116,167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., perché i convenuti non avrebbero dimostrato quale fosse la porzione concessa in locazione;

– i motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione sono infondati;

– e’, in primo luogo, insussistente il vizio di nullità della sentenza per assenza o apparenza della motivazione, che è configurabile nell’ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”(Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053);

– nel caso in esame, la motivazione consente, in maniera compiuta, di cogliere le argomentazioni volte ad escludere la prova del possesso, che doveva essere fornita dall’attore;

– dalle risultanze istruttorie, insindacabili in sede di legittimità, era emerso che il terreno era stato concesso in affitto dal padre dell’attore dietro versamento di un canone in natura, costituito dalla dazione di formaggio e legname;

– l’esistenza di un titolo obbligatorio, giustificante la relazione di fatto con il bene, esclude la configurabilità del possesso, né l’attore ha provato l’esistenza di un atto di interversione;

– quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141 c.c., comma 1, la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto (vale a dire, che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale – cfr. Sez. 2, Sentenza n. 14092 del 11/06/2010 – ovvero per tolleranza del titolare del diritto – cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006;

– in definitiva, in tema di presunzione di possesso utile ad usucapionem, l’art. 1141 c.c., comma 1, opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio e presuppone, quindi, la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore (Sez. 2, Sentenza n. 7271 del 12/05/2003);

– mentre i convenuti hanno dimostrato che la disponibilità del bene in capo all’attore derivava da un contratto d’affitto del terreno, l’attore non ha dato la prova dell’atto di interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell’art. 1141 c.c., comma 2;

il ricorso, sotto lo schermo della violazione di legge, censura l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, introducendo elementi fattuali di valutazione che sono estranei al giudizio di legittimità;

– il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti;

– il ricorso va pertanto rigettato;

– non deve provvedersi sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472