LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 66-2020 proposto da:
E.D., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ORAZIO MARUCCHI n. 5, presso lo studio dell’avvocato CIRO FIORE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.A., rappresentata e difesa dall’avv. MARIO TRAPANI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
M.A., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO RIZZO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrenti –
e contro
STUDIO ARDEA TOR SAN LORENZO S.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3297/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato C.A. e M.A. evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Roma E.D., invocando l’emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso tra le parti in dara 23.6.2011, avente oggetto un immobile sito in *****, che la convenuta si era obbligata a vendere agli attori, con contestuale riduzione del corrispettivo pattuito per la compravendita, a fronte di alcuni vizi interessanti il bene compromesso tra le parti. In subordine, gli attori invocavano l’accertamento del legittimo esercizio, da parte loro, del diritto di recesso, con condanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparra versata all’atto del preliminare. La citazione veniva notificata anche a Studio Ardea Tor San Lorenzo S.r.l., società di intermediazione immobiliare affilata al franchising Tecnorete, che aveva intermediato l’affare.
Si costituivano entrambi i convenuti. La società di intermediazione invocava il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti, come pure la E., la quale spiegava altresì domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per fatto e colpa degli attori” con conseguente accertamento del proprio diritto a ritenere la caparra a suo tempo ricevuta alla firma del contratto preliminare di cui è causa.
Con sentenza n. 23635/2015 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale.
Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori. La convenuta E. si costituiva in secondo grado, invocando il rigetto del gravame e spiegando appello incidentale in relazione alla domanda riconvenzionale non accolta in prime cure. La società di intermediazione immobiliare, invece, si costituiva concludendo per il rigetto dell’impugnazione.
Con la sentenza impugnata, n. 3297/2019, la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello principale, accogliendo invece quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto il contratto preliminare intercorso tra le parti per fatto e colpa degli appellanti principali, che condannava al pagamento dei 2/3 delle spese del doppio grado, compensandole per il resto.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.D., affidandosi ad un solo motivo.
Resistono con separati controricorsi M.A. e C.A..
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. inammissibilità del ricorso.
M.A. e C.A. evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Roma E.D., invocando l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione ad un contratto preliminare sottoscritto tra le parti in data 23.6.2011, avente ad oggetto un immobile sito in *****. Citavano in giudizio anche l’agenzia immobiliare che aveva curato l’intermediazione dell’affare, per la restituzione della provvigione ad essa versata. Si costituiva in giudizio la E., resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale, con la quale invocava la risoluzione del contratto per inadempimento dei promissari acquirenti e l’accertamento del suo diritto a ritenere la caparra ricevuta, a titolo di risarcimento del danno.
Con sentenza n. 23635/2015 il Tribunale rigettava entrambe le domande compensando le spese.
Interponevano appello gli originari attori e spiegava appello incidentale la E., reiterando la domanda riconvenzionale già proposta in prime cure. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello principale accogliendo in parte quello incidentale e dichiarando risolto il preliminare di cui è causa per fatto e colpa dei promissari acquirenti. Non accoglieva, invece, la domanda di ritenzione della caparra, in assenza di prova del danno subito dalla E..
Il ricorso è articolato in un solo motivo, con il quale la E. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1454 c.c., perché la Corte capitolina avrebbe dovuto interpretare la domanda sub specie di recesso e riconoscere il diritto della promittente venditrice di trattenere la caparra ricevuta alla firma del preliminare.
La censura è inammissibile, dovendosi ribadire il principio secondo cui “La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l’esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell’an e nel quantum” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020, Rv. 659201; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8417 del 27/04/2016, Rv. 639546 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17923 del 23/08/2007, Rv. 599362).
Peraltro va ribadito che “L’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007, Rv. 594291) e che detto procedimento “… è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004, Rv. 569894; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584535 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di entrambe le parti controricorrenti. Nulla, invece, per la parte rimasta intimata, in assenza di svolgimento di attività difensiva, da parte della stessa, nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle predette, in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021