Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.35341 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9895/2019 proposto da:

S.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati ALBERTO GUARISO, e LIVIO NERI;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA BERGAMASCA a r.l. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato MARCO CALVANI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO RANIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/01/2019 R.G.N. 291/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GUARISO ALBERTO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Brescia pronunziando sul reclamo principale di Cooperativa Bergamasca coop. a r.l. in liquidazione e sul reclamo incidentale di S.L., in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande con le quali S.L., originario ricorrente, aveva impugnato, anche quale atto di licenziamento, la Delib. di esclusione dalla cooperativa adottata in data 23 marzo 2017.

1.1. Per quel che ancora rileva, la Corte territoriale, richiamata la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 2743 del 2017) circa il collegamento necessario tra rapporto associativo e quello di lavoro in relazione alle cooperative di lavoro e il carattere unidirezionale dello stesso nel senso della necessaria incidenza sul rapporto di lavoro del venir meno del rapporto associativo, ha ritenuto che le ragioni alla base della Delib. di esclusione – costituite dalla grave violazione dei doveri sociali attuata dallo S. con l’attiva partecipazione all’ideazione (mediante partecipazione a chat Whatsapp in tal senso orientate) e attuazione di comportamenti intesi a boicottare attraverso il rallentamento dei tempi di lavoro l’attività della cooperativa – avevano trovato pieno riscontro probatorio e giustificavano senz’altro la estromissione del socio con cessazione del rapporto di lavoro.

1.2. Ha quindi evidenziato che era mancato uno specifico atto di licenziamento, sia ulteriore rispetto alla Delib. di esclusione sia contestuale alla stessa nella quale non era individuabile una autonoma volontà di recesso dal rapporto di lavoro; il testo della Delib. era, infatti, molto chiaro nel configurare la cessazione del rapporto quale conseguenza del fatto oggettivo della espulsione della compagine sociale della cooperativa per gravi violazioni dei principi che regolano la mutualità, restando ininfluente, alla luce di Cass. Sez. Un. 2743/2017 cit., l’eventuale rilievo disciplinare delle ragioni alla base dell’espulsione; il rapporto di consequenzialità delineato dal legislatore alla L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, tra venir meno della qualità di socio e cessazione del rapporto di lavoro escludeva, in presenza di comportamenti lesivi del contratto sociale oltre che del rapporto di lavoro, la necessità di un distinto atto di licenziamento, sottraendo in tal modo la risoluzione del rapporto di lavoro all’applicazione delle garanzie procedurali prefigurate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, tra le quali la previa contestazione dell’addebito.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.L. sulla base di tre motivi illustrati la intimata ha resistito con controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2119,2533 e 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5. Premesso che costituiva onere della Cooperativa provare l’inadempimento del socio e la sussistenza della giusta causa di recesso, denunzia la sentenza impugnata per avere valutato le risultanze istruttorie nell’ottica che sull’originario ricorrente ricadeva l’onere di dimostrare la illegittimità del licenziamento; assume, inoltre, l’errore del il giudice di appello per avere affermato che anche la mera partecipazione a una chat di colleghi configurava una condotta illecita; contesta quindi la valutazione della prova orale.

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e L. n. 142 del 2001, art. 1 e art. 5, comma 2. Sostiene, in sintesi, che in caso di impugnazione della Delib. di esclusione cui segua una decisione del giudice di accertamento di legittimità della stessa, la definitiva cessazione del rapporto associativo preclude esclusivamente la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro; argomenta che essendo il collegamento tra socio e cooperativa duplice, sociale e lavorativo, tanto comporterebbe una duplicità di tutela e dunque la necessità di disamina dei due effetti estintivi (del rapporto sociale e del rapporto di lavoro) secondo le regole proprie di ciascun rapporto; diversamente, il grado di tutela esperibile dal socio lavoratore sarebbe rimesso alla scelta discrezionale della parte datoriale con evidente compromissione dei diritti del soggetto escluso.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6 e della L. n. 604 del 1966, art. 8, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto, in tema di conseguenze risarcitorie del licenziamento, applicabile la disciplina dettata dall’art. 8 cit. in luogo di quella stabilita dall’art. 18 cit..

4. Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui deduce violazione del principio della distribuzione dell’onere probatorio con riguardo alla fattispecie giustificativa della estromissione dello S. dalla società ed è inammissibile, per difetto di pertinenza con le ragioni della decisione, laddove prospetta la violazione dell’art. 2697 c.c., in tema di prova della giusta causa del licenziamento; come più diffusamente si argomenterà in prosieguo, nello specifico manca del tutto, infatti, un atto configurabile come (autonoma) manifestazione di volontà intesa alla estinzione del rapporto di lavoro.

4.1. In relazione al primo profilo si osserva che la violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), e che nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante sulla società la quale se pur formalmente convenuta nel giudizio di opposizione alla delibera, ha sostanziale veste di attore con conseguente onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato (Cass. n. 4402 del 2017).

4.2. Le ulteriori doglianze del ricorrente sono inammissibili in quanto investono il concreto apprezzamento delle emergenze in atti, censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione e quindi con riferimento al testo attualmente vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo attraverso la deduzione di un fatto, nel senso storico- fenomenico, di rilevanza decisiva, oggetto di discussione fra le parti (v per tutte Cass. n. 8053 del 2014), deduzione neppure formalmente prospettata dal ricorrente.

5. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

5.1. Le ragioni alla base della decisione non sono validamente censurate dall’odierno ricorrente. In particolare non è in concreto censurata la interpretazione della Delib. di esclusione come atto che non contiene alcun provvedimento di licenziamento e nel quale la cessazione del rapporto di lavoro è posta in connessione oggettiva con la espulsione del socio per gravi violazioni attinenti al rapporto sociale.

5.2. Tanto premesso, l’assunto del ricorrente secondo il quale, in definitiva, alla strutturale configurazione nell’ambito della società mutualistica di un duplice rapporto – associativo e di lavoro – con conseguente duplicità di tutele e necessità di disamina dei due effetti estintivi secondo le regole proprie di ciascun effetto, non appare pertinente alla specifica fattispecie nella quale la estinzione del rapporto di lavoro – si ribadisce – non scaturisce da un atto di licenziamento ma si pone come conseguenza necessaria ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, della perdita della qualità di socio da parte del socio lavoratore.

5.3. Tale ricostruzione, a differenza di quanto opina il ricorrente, è coerente con gli approdi di Cass. Sez. Un. 27436 del 2017 cit. resa in fattispecie nella quale, a differenza che nell’ipotesi in esame, erano intervenuti due formali atti estintivi dei quali quello riferito al rapporto associativo non era stato impugnato.

5.4. Il Supremo Collegio nell’arresto richiamato ha chiarito che: a) ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo “trascina” con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore; b) è la caratteristica morfologica dell’unidirezionalità del collegamento fra i rapporti, difatti, a determinare la dipendenza delle loro vicende estintive, non già l’indagine, necessariamente casistica, sulle ragioni che sono poste a fondamento dell’espulsione del socio lavoratore; c) alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni.

5.5. Da tale condivisibile ricostruzione si evince, quindi, che la estinzione del rapporto di lavoro può tanto derivare quale conseguenza necessitata ex lege dall’adozione della Delib. di esclusione del socio lavoratore quanto dall’adozione di un formale atto di licenziamento; solo in quest’ultimo caso, tuttavia, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l’esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: a) solo risarcimento, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 8, in caso di perdita della qualità di socio per effetto di Delib. di espulsione non impugnata (come nel caso esaminato da Sez. Un. 27346/2017 cit.) o di rigetto della opposizione avverso la stessa proposta ai sensi dell’art. 2533 c.c.; b) tutela obbligatoria o reale nell’ipotesi, invero teorica, di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione.

5.6. La soluzione qui condivisa si sottrae alla critica del ricorrente secondo la quale in tal modo le tutele in concreto esperibili dal socio lavoratore sarebbero rimesse in sostanza alla scelta discrezionale della cooperativa circa il meccanismo attraverso il quale determinare la cessazione del rapporto di lavoro; la scelta della cooperativa non potrebbe infatti giammai tradursi in sostanziale arbitrarietà in quanto la legittimità del provvedimento di espulsione resta pur sempre condizionata alla violazione degli specifici doveri scaturenti dal rapporto mutualistico la cui verifica è soggetta a controllo giurisdizionale.

6. In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, deve escludersi in difetto di un formale atto di licenziamento la configurabilità di una violazione degli oneri procedurali L. n. 330 del 1970, ex art. 7; tanto assorbe la necessità di esame del terzo motivo di ricorso.

7. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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