LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5019/2018 proposto da:
ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
D.F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI n. 2, presso lo studio dell’avvocato DIEGO GRIMALDI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5326/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2017 R.G.N. 140/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DIEGO GRIMALDI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto le domande formulate da D.F.F. e, accertata l’instaurazione, a decorrere dall’8 marzo 2013, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra l’originaria ricorrente e l’Agenzia, aveva condannato l’amministrazione resistente al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni mensili maturate dalla notifica del ricorso alla data di pubblicazione della sentenza.
2. La D.F., dipendente di Buonitalia s.p.a., società interamente partecipata dal Ministero per le Politiche Agricole, era stata licenziata in data 13 febbraio 2013 a causa della cessazione dell’attività della società, posta in liquidazione a seguito dell’assemblea straordinaria del 13 settembre 2011. Aveva agito in giudizio sostenendo che il legislatore con il D.L. n. 95 del 2012, art. 12, comma 18 bis, aveva previsto il passaggio automatico del personale della società soppressa alle dipendenze dell’Agenzia, rinviando ad un successivo decreto solo la specificazione delle modalità del trasferimento ed in particolare l’inquadramento, da effettuare, previo espletamento di procedura selettiva di verifica dell’idoneità, sulla base di tabelle di corrispondenza da adottare con il richiamato decreto.
3. La Corte territoriale ha condiviso l’interpretazione della disposizione normativa, come modificata dalla L. n. 147 del 2013, prospettata dall’appellata e fatta propria dal Tribunale e ha rilevato che la stessa amministrazione, con il decreto del 28 febbraio 2013, aveva disposto il passaggio di tutto il personale nominativamente indicato e rinviato al successivo decreto solo l’inquadramento. Ha aggiunto che l’Agenzia non aveva né annullato in via di autotutela l’atto né dello stesso aveva dedotto l’illegittimità per contrasto con la legge, sicché priva di rilevanza era la prospettata questione di legittimità costituzionale in quanto un’eventuale dichiarazione di incostituzionalità non avrebbe travolto il decreto del quale non era stato domandato l’annullamento. Ha precisato, comunque, che l’art. 97 Cost., prevede la possibilità di deroga al principio generale del concorso pubblico, della quale il legislatore nella specie si era avvalso al fine di mantenere la specifica professionalità maturata dal personale nell’ambito di competenza trasferito.
4. Per la cassazione della sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso D.F.F..
La Procura Generale ha concluso del D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8 bis, convertito in L. n. 176 del 2020, per l’accoglimento del ricorso.
5. Con ordinanza del 23 febbraio 2021 questa Corte ha ritenuto di dover provocare il contraddittorio, ex art. 384 c.p.c., comma 3, anche sulla questione, rilevata d’ufficio, dell’applicabilità della direttiva 2001/23/CE e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di giorni sessanta per il deposito di memorie.
6. Entrambe le parti hanno depositato note nel termine assegnato e la Procura Generale ha ribadito le precedenti conclusioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 95 del 2012, art. 12, come modificato dalla Legge di Conversione n. 135 del 2012 e della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 478 e sostiene, in sintesi, che anche in considerazione dei principi costituzionali che regolano l’accesso all’impiego pubblico, non poteva il giudice del merito ritenere che la procedura selettiva condizionasse solo l’inquadramento e non il passaggio del personale. Aggiunge che la Corte territoriale ha errato anche nell’interpretazione del decreto interministeriale con il quale i Ministeri interessati si erano limitati a riportare la previsione e lo schema della legge, senza assumere alcun obbligo ulteriore che, tra l’altro, non poteva vincolare l’Agenzia, ossia un soggetto terzo. Precisa al riguardo che in ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, l’illegittimità costituzionale della norma primaria determinerebbe la caducazione del decreto, a prescindere dalla richiesta di annullamento. Richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale sulla necessità del concorso per l’accesso all’impiego pubblico e precisa che la deroga, che deve essere contenuta entro limiti percentuali, non può operare per salvaguardare esperienze non acquisite all’interno della pubblica amministrazione.
2. La seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., perché, in presenza di normativa che imponeva il rispetto della dotazione organica e delle facoltà assunzionali, il diritto all’inquadramento non poteva essere riconosciuto dall’8 marzo 2013, ossia da data antecedente alla legge di stabilità del 2014 che aveva consentito la deroga al limite del soprannumero. Aggiunge la ricorrente che il danno era derivato dal licenziamento e, pertanto, dello stesso non doveva rispondere l’Agenzia. Infine rileva che il pregiudizio doveva essere dimostrato, non essendo a tal fine sufficiente il solo stato di disoccupazione.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La s.p.a. Buonitalia, nata dalla trasformazione della s.r.l. Naturalmente Italiano, aveva lo scopo di erogare servizi alle imprese del settore agroalimentare al fine di favorire la commercializzazione all’estero di prodotti italiani. La società costituiva uno “strumento operativo” del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che deteneva il 70% del capitale sociale (D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 17, prevedeva, nel testo applicabile alla data di assunzione della D.F., risalente al 20 dicembre 2006, ” In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui alla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59, comma 4-bis, la società per azioni “BUONITALIA”, partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l’attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l’erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani”).
Parte delle azioni erano detenute dall’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero -, che la legge di riforma n. 68 del 1997 aveva qualificato ente pubblico non economico (art. 1), assegnandogli, tra le altre funzioni, anche quella di promuovere “la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali” (art. 2, lett. e).
3.1. L’ICE è stato soppresso dal D.L. n. 98 del 2011, art. 14, convertito dalla L. n. 111 del 2011, e la disciplina del trasferimento delle funzioni e del personale è stata dettata dello stesso art. 14, commi 17 a 27, più volte modificati dal legislatore.
L’Agenzia, non prevista dall’originario decreto, che aveva disposto il passaggio delle competenze dell’ICE al Ministero, è stata istituita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. n. 214 del 2011, che, nel modificare il richiamato art. 14, ha attribuito all’ente di nuova istituzione la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 14, comma 18) e ne ha individuato l’ambito di competenza nella finalità “di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo” (art. 14, comma 20).
3.2. Con la L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. n. 95 del 2012, il legislatore ha inserito nel testo dell’art. 12 del Decreto, intitolato “soppressione di enti e di società”, il comma 18 bis, che, nel testo originario, prevedeva: ” La società Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 17, è soppressa. Al fine di razionalizzare l’attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell’ambito della promozione all’estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all’Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente, di verifica dell’idoneità, sono inquadrati nei ruoli dell’ente di destinazione sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti tra feriti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 17, è abrogato”.
La disposizione è stata, poi, ulteriormente modificata dalla legge finanziaria per l’anno 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 478), che ha eliminato il vincolo delle facoltà assunzionali ed ha consentito l’inquadramento dei dipendenti provenienti dalla soppressa società anche in posizione di sovrannumero rispetto dalla dotazione organica dell’Agenzia (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 478, recita: “D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 12, comma 18-bis, quinto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente, di verifica dell’idoneità, sono inquadrati” sono sostituite dalle seguenti: “di verifica dell’idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell’ente, riassorbibile con le successive vacanze”).
Per effetto degli interventi normativi sopra citati, quindi, le attività in precedenza curate dalla società privata nell’interesse del Ministero delle Politiche Agricole, dal quale era controllata e del quale costituiva “strumento operativo”, sono state trasferite all’ente pubblico di nuova istituzione. A quest’ultimo il legislatore ha attribuito anche parte delle funzioni che in precedenza erano di competenza dell’ICE, ossia di altro ente pubblico, (D.L. n. 98 del 2011, art. 14, comma 19) e in ragione di ciò ha previsto, all’art. 14, comma 26, il trasferimento all’Agenzia di un contingente massimo di 450 unità di personale proveniente dal soppresso ICE, da individuare sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il restante personale dell’ente pubblico soppresso è stato inquadrato “nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando l’invarianza della spesa complessiva” (art. 14, comma 26 septies).
4. L’interpretazione della L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 12, comma 18 bis, di conversione del D.L. n. 95 del 2012, va, quindi, condotta tenendo conto, da un lato, del complesso quadro normativo sopra riassunto nei suoi tratti essenziali, dall’altro della natura privatistica della s.p.a. Buonitalia, in relazione alla quale va ribadito che la partecipazione pubblica alla società per azioni non muta la natura di soggetto di diritto privato di quest’ultima, che non viene meno solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne posseggono, in tutto o in parte, le azioni (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 24591/2016 e Cass. S.U. n. 21299/2017).
Il rapporto di lavoro che si instaura con la società a controllo pubblico non e’, quindi, qualificabile di pubblico impiego ed allo stesso non si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, sicché, è bene dirlo subito, ai fini interpretativi della disposizione speciale della quale qui si discute, non assumono alcuna incidenza i principi di carattere generale che si ricavano dall’art. 31 del richiamato decreto, disposizione, questa, applicabile solo in caso di trasferimento o conferimento di attività fra enti pubblici o dall’ente pubblico al soggetto privato, non viceversa. L’art. 31, infatti, è inserito nel capo III del decreto unitamente alle altre disposizioni che disciplinano gli uffici, le piante organiche, le modalità di reclutamento, la mobilità in genere, l’eccedenza di personale, sicché è volto a disciplinare la sorte di rapporti qualificabili di impiego pubblico. Il termine atecnico “strutture”, che il legislatore ha utilizzato nel testo della disposizione, va, quindi, letto in stretta correlazione con l’art. 1 dello stesso decreto, restando esclusa la possibilità di prospettarne un’interpretazione estensiva che finirebbe per attrarre nella sfera di applicabilità della norma rapporti soggetti ad un diverso regime giuridico e instaurati senza il necessario rispetto delle forme di reclutamento imposte dall’art. 35, con evidenti profili di incompatibilità con il principio, sancito dall’art. 97 Cost., comma 4, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso.
5. Anche la normativa speciale che ha disciplinato il trasferimento di competenze da Buonitalia s.p.a. all’Agenzia, ossia da soggetto privato ad ente pubblico, deve essere interpretata tenendo conto dei medesimi principi, alla luce dei quali va risolta l’apparente antinomia fra il terzo ed il quarto periodo del D.L. n. 95 del 2012, art. 12, comma 18 bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 135 del 2012.
La tesi del passaggio diretto del personale, fatta propria dalla Corte territoriale, fa leva solo sul tenore letterale del primo dei due periodi in rilievo (nella parte in cui si stabilisce che con un primo decreto “e’ disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane…”) ma svaluta del tutto la necessaria connessione anche con il quarto periodo che, invece, subordina l’inquadramento al previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, procedura che, nella originaria versione della norma, doveva essere espletata “nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente”, vincolo, questo, venuto meno solo a seguito della modifica operata dalla legge finanziaria per il 2014, che ha consentito anche l’inquadramento in sovrannumero, mantenendo però ferma la necessaria verifica di idoneità.
La condizione posta dal quarto periodo non può essere riferita, come fa il giudice d’appello, solo all’inquadramento, ferma restando la prosecuzione automatica del rapporto, perché, così interpretata, la disposizione nel suo complesso risulterebbe priva di senso, avendo il legislatore precisato anche che l’attribuzione della qualifica sarebbe avvenuta sulla base di apposita tabella di corrispondenza, e, quindi, in modo automatico, una volta verificata l’idoneità.
La funzione assegnata alla procedura di verifica dell’idoneità non può che essere quella di condizionare l’instaurazione del rapporto con l’ente pubblico e questa funzione, ancor più evidente nella originaria formulazione della norma (il limite della pianta organica e delle facoltà assunzionali implicava ex se anche la necessità di valutazioni comparative finalizzate a consentire il passaggio ai più meritevoli), non è venuta meno neanche a seguito della modifica normativa, perché le modalità del passaggio (qualifica, trattamento economico, divieto di reformatio in peius garantito dalla previsione dell’assegno ad personam) sono per il resto predeterminate dal legislatore, che le ricollega alle tabelle di corrispondenza ed al livello retributivo già raggiunto, non già agli esiti della procedura idoneativa.
Ne discende che, per rendere coerente il testo normativo nel suo complesso, al decreto previsto dal terzo periodo della disposizione in commento va assegnata, quanto alle risorse umane, la funzione di atto di avvio delle procedure all’esito delle quali il trasferimento sarebbe avvenuto, funzione che ha in sé quella meramente ricognitiva del personale interessato alle procedure in questione.
6. Questa interpretazione, prospettata anche dal giudice amministrativo (C.d.S. nn. 3792, 3793, 3794 del 2017), nell’escludere il carattere automatico del passaggio dalla società privata all’ente pubblico, è l’unica che consente di superare la questione di legittimità costituzionale della disciplina speciale che, invece, si potrebbe fondatamente porre se si aderisse alla tesi del passaggio automatico.
Va ricordato, infatti, che la Corte Costituzionale più volte ha avuto modo di occuparsi della legittimità di norme regionali che avevano previsto il generale ed automatico inquadramento del personale di enti di diritto privato (come le società a partecipazione regionale) nei ruoli delle stesse Regioni o di enti pubblici, senza la previsione del previo espletamento di alcuna procedura selettiva. Anche in recente decisione (Corte Cost. n. 5/2020) la Corte ha ribadito che il trasferimento automatico si risolve in un privilegio indebito che viola gli artt. 97,3 e 51 Cost., perché “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (sentenza n. 40 del 2018; fra le tante, sentenze n. 110 del 2017, n. 7 del 2015 e n. 134 del 2014) e, comunque, sempre che siano previsti “adeguati accorgimenti per assicurare (…) che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico” (sentenza n. 225 del 2010)” (Corte Cost. n. 5/2020).
La necessità di verificare l’idoneità all’impiego è condizione dalla quale non si può prescindere, secondo il Giudice delle leggi, neppure qualora la deroga al principio concorsuale sia giustificata da ragioni di interesse pubblico e tanto basta per affermare, nella fattispecie, l’erroneità della pronuncia gravata, che della disposizione in commento ha fornito un’interpretazione non orientata al rispetto del dettato costituzionale.
7. Resta, infine, da esaminare la questione, sollevata d’ufficio e sulla quale è stato provocato il contraddittorio ex art. 384 c.p.c., comma 3, della compatibilità del D.L. n. 95 del 2012, art. 12, comma 18 bis, interpretato nei termini sopra indicati, con la direttiva 2001/23/CE, relativa “al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti” che, all’art. 3, comma 1, prescrive: “i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario”.
La Corte di Giustizia da tempo ha chiarito che l’applicazione della direttiva non è impedita dalla circostanza che il trasferimento interessi una pubblica amministrazione, perché sono escluse dalla nozione di attività economica solo quelle attività che si ricollegano all’esercizio delle prerogative di pubblici poteri e non i servizi che, seppure garantiti nell’interesse pubblico, potrebbero essere svolti anche da operatori che agiscono con fini di lucro (Corte di Giustizia 6.9.2011 in causa C- 108/10, Scattolon; Corte di Giustizia 20.7.2017, in causa C – 416/16, Piscarreta Ricardo; Corte di Giustizia 13 giugno 2019, in causa C-317/18, Correia Moreira).
E’ stato, però, precisato che non è sufficiente per invocare l’applicazione della direttiva che “un’entità economica abbia rilevato l’attività di un’altra entità”, occorrendo, invece, che l’azienda o il ramo di essa conservi la propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro. Detta identità deve essere desunta apprezzando una pluralità di fattori (tipo di impresa, trasferimento o meno di elementi materiali, quali gli edifici e gli immobili, valore degli elementi immateriali al momento del trasferimento, trasferimento o meno della clientela, grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento), giacché la stessa data dal mantenimento “del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori…. anche se integrati dopo il trasferimento in una nuova diversa struttura organizzativa” (Corte di Giustizia 20 luglio 2017, causa C – 416/16, punti 41, 43 e 44).
Il solo passaggio delle competenze da un ente pubblico ad altro ente, così come l’attribuzione alla Pubblica Amministrazione di attività in precedenza curate per il tramite di una società controllata, non integra, quindi, di per sé trasferimento di azienda, ove faccia difetto l’identità dell’entità trasferita, intesa nei termini sopra indicati.
7.1. Si è già descritto al punto 3 la complessa vicenda che ha coinvolto, pressoché contestualmente quanto alla soppressione, ICE e Buonitalia s.p.a. e che ha portato alla creazione di un nuovo ente pubblico, al quale sono state attribuite non solo le attività svolte dal soggetto privato, ma anche gran parte delle competenze in precedenza assegnate all’ICE. L’Agenzia non è subentrata nei rapporti passivi della società per azioni e, quanto alle risorse di quest’ultima, oltre al personale ritenuto idoneo all’esito della procedura selettiva, ha rilevato (o rileverà) unicamente quelle strumentali e finanziarie residuate all’esito della liquidazione, già avviata al momento della legge di soppressione.
Sul piano normativo, quindi, che è l’unico che questa Corte è chiamata in questa sede a valutare nell’esprimere il giudizio sulla compatibilità del diritto interno con quello eurounitario, la complessiva operazione di riassetto dell’attività di promozione all’estero delle imprese italiane, ed in particolare di quelle operanti nel settore agroalimentare, è stata affidata a disposizioni di legge che, nel disciplinare modi e tempi dell’affidamento al nuovo soggetto delle competenze in precedenza assegnate alla società controllata, delineano un trasferimento di attività, non di impresa, per l’evidente difetto, sul piano astratto delle norme, di quella identità alla cui sussistenza è subordinata l’applicazione della direttiva 2001/23/CE.
In conclusione la pretesa della ricorrente di essere inquadrata, in via automatica e senza soluzione di continuità, nell’organico dell’Agenzia non trova fondamento nel diritto interno, che va interpretato nei termini sopra indicati e che non presenta profili di contrarietà con quello Eurounitario.
8. La fondatezza del primo motivo di ricorso assorbe la seconda censura e comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda.
9. La complessità e la novità della questione giuridica trattata giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo.
Non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da D.F.F.. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021