LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14818/2016 proposto da:
V.G., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO VITRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 361/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 12/02/2015 R.G.N. 766/2010;
avverso la ordinanza n. 79/F/2015 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 17/12/2015 R.G.N. 757/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. il Tribunale di Palermo, con sentenza del 12 febbraio 2015, respingeva il ricorso proposto da V.G. – già in servizio presso il COMUNE DI PALERMO, trasferita nei ruoli ministeriali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale (ATA) in virtù della L. n. 124 del 1999, art. 8 – diretto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza.
2. La Corte territoriale, premesso che era stato già accertato con sentenza passata in giudicato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello B2 del CCNL Comparto Scuola, condannava il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) al pagamento degli interessi legali sugli arretrati corrisposti a tale titolo.
3. Quanto alla pretesa ad un completo riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza, richiamava la sentenza di questa Corte n. 20908/2011, con la quale, recependosi i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 settembre 2011, in causa C 108/2010 Scattolon, si era affermato che nel passaggio tra gli enti locali ed il MIUR doveva aversi riguardo al determinarsi o meno di un peggioramento retributivo sostanziale.
4. Nel caso di specie, tale peggioramento non vi era stato, come accertato dal c.t.u..
5. Inoltre, ai sensi della direttiva il legislatore nazionale non era affatto tenuto ad assicurare né la parità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario né le utilità future che la permanenza nella precedente posizione avrebbe garantito.
6. La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dalla lavoratrice avverso la sentenza, richiamando le precedenti decisioni assunte in fattispecie sovrapponibili.
7. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso V.G., affidato a tre motivi; il MIUR si è costituito per la partecipazione alla udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della direttiva 77/187/CEE, art. 3, n. 1, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 settembre 2011 nel procedimento C 108/10, in relazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, ed alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, assumendo che l’accertamento relativo al peggioramento retributivo avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto dell’anzianità maturata presso il cedente equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario.
2. con il secondo mezzo si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, nella interpretazione data dalla Corte EDU (con le sentenze del 7.6.2011 Agrati ed altri contro Italia, dell’11.12.2012 De Rosa contro Italia, del 14.1.2014 Montalto contro Italia) in relazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 e alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218. Violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30. Si addebita al Tribunale di non avere disapplicato la disposizione contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, che aveva modificato la norma contenuta nella L. n. 124 del 1999, art. 8, in violazione delle norme della CEDU. Si deduce che la fattispecie dedotta in giudizio era disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che, in caso di passaggio di dipendenti tra amministrazioni diverse, garantisce la continuità giuridica del rapporto di lavoro ed il mantenimento del trattamento economico.
3. con la terza censura la ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4.4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE, in relazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, ed alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218. Ha assunto che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda, interpretando la L. n. 124 del 1999, art. 8, in maniera costituzionalmente e com’unitariamente orientata e disapplicando la L. n. 266 del 2005, perché in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ha eccepito, altresì, la illegittimità costituzionale della L. n. 266 del 2005, medesimo art. 1, comma 218, per violazione dell’art. 3 Cost. – sotto il profilo della irragionevolezza dell’intervento retroattivo e del diritto acquisito alla conservazione della anzianità di servizio – e dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento all’art. 6 convenzione EDU.
4. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la connessione che li lega, è inammissibile, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è conforme ad un orientamento consolidato di questa Corte, che non è messo in discussione dalle ragioni del ricorso.
5. In numerosi precedenti sono state esaminate questioni sovrapponibili a quelle poste in questa sede, tanto nei contenutì della decisione impugnata che quanto ai motivi di cesura.
6. Tra le altre, si richiamano Cass. n. 24387/2020 del 03/11/2020; n. 7592/2019 del 18/03/2019; n. 5630/2019 del 26/02/2019; n. 5629/2019 del 26/02/2019; n. 5628/2019 del 26/02/2019; n. 4956/2019 del 20/02/2019; n. 4955/2019 del 20/02/2019; n. 4436/2019 del 14/02/2019; n. 4435/2019 del 14/02/2019; n. 3815/2019 dell’08/02/2019; n. 29935/2018 del 20/11/2018, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c..
7. Nella fattispecie di causa, il Tribunale, in corretta applicazione dei principi enunciati nei precedenti di questa Corte, qui ribaditi, sulla base della indagine affidata al consulente tecnico di ufficio, con un accertamento di fatto che non è stato oggetto di alcuna censura, ha affermato che l’odierna parte ricorrente per effetto del mancato riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata all’atto del trasferimento nei ruoli del personale ATA del Ministero non ha subito alcun decremento economico (v. pag. 7 della sentenza);
8. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.
9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il MIUR non ha sostanzialmente svolto attività difensiva.
10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021