Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35437 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25513/2016 proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore (C.F.:

*****), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso cui è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.I., nata a Treviso il *****, ed ivi residente, alla ***** (C.F.: *****), rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Michele Tiengo del Foro di Padova (C.F.: *****), con domicilio eletto presso l’Avv. Deborath Fortinelli del Foro di Roma, con studio al Piazzale Clodio n. 22;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e Equitalia Nord S.p.a. – Agente per la riscossione per la Provincia di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Treviso alla Piazza Istituzioni n. 18;

– intimata –

– avverso la sentenza n. 459/25/2016 emessa dalla CTR Veneto in data 23.02.16 e depositate in data 01/04/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

RITENUTO IN FATTO

Con lettera raccomandata consegnata il 10 giugno 2013 Equitalia Nord spa”, agente della riscossione per la provincia di Treviso, comunicava alla contribuente C.I. di aver preso in carico l’attività di riscossione delle somme dovute in dipendenza dell’avviso di accertamento n. *****, emesso dalla Direzione Provinciale di Treviso dell’Agenzia delle Entrate, ed allegava l’estratto di ruolo con l’indicazione puntuale delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni, interessi ed aggio; pari a 50.499,97 Euro ed il modulo RAV per il versamento dell’importo di 50.513,33 Euro.

Avverso tale atto la contribuente proponeva alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso un ricorso, con il quale deduceva l’illegittimità dell’estratto di ruolo per inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento dal quale era derivato il debito tributario.

Preliminarmente, la Commissione Tributaria precisava che l’avviso di accertamento n. ***** era stato emesso allo scopo di imputare pro quota alla contribuente il maggior reddito di partecipazione derivante dalla rettifica operata a carico della società “Immobiliare Cortina Tre s.r.l.” con l’avviso di accertamento n. *****, divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Quanto al merito, i primi giudici osservavano che l’Ufficio aveva notificato l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma adottando la precedente normativa e non quella entrata in vigore il 1 gennaio 2004. Con la sentenza n. 135/9A/2013, del 2 dicembre 2013, depositata il 17 dicembre 2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso annullava l’iscrizione a ruolo, compensando le spese di giudizio.

Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, proponeva appello, con il quale deduceva l’inammissibilità per tardività del ricorso avverso l’avviso di accertamento a carico della C., che era stato notificato tramite il servizio postale secondo le disposizioni dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, il cui art. 8, comma 3, stabilisce che, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della lettera raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l’avviso di ricevimento è restituito al mittente con annotazione dell’agente postale della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, con l’indicazione di atto non ritirato. Conseguentemente, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, l’intervenuta definitività dell’atto impositivo comportava la piena legittimità ed efficacia dell’avviso di ruolo. L’Agenzia delle Entrate precisava di aver prodotto già in primo grado la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata mediante la quale era stato notificato l’avviso di accertamento, dalla quale risultava che l’agente postale aveva depositato l’atto presso l’Ufficio postale, dandone notizia alla contribuente immettendo l’avviso nella cassetta postale e tramite raccomandata postale spedita il 2 luglio 2012. L’Amministrazione finanziaria precisava altresì che la notifica era stata eseguita all’indirizzo della contribuente risultante agli atti dell’Ufficio e confermato anche dall’Anagrafe del Comune di Treviso.

“Equitalia Nord spa” si costituiva deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la titolarità del rapporto faceva capo all’Agenzia delle Entrate, e chiedeva che fosse accertata la correttezza del proprio operato.

La contribuente si costituiva, ribadendo l’eccezione di nullità della notificazione, in quanto mancava la prova del ricevimento della raccomandata con la quale era stato comunicato il deposito presso l’Ufficio postale del plico contenente l’avviso di accertamento originario.

Con sentenza dell’1.4.2016, la CTR Veneto rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) nell’ipotesi di notificazione ad un contribuente temporaneamente irreperibile, ai fini della validità della notificazione dev’essere fornita anche la prova non solo dell’invio della comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma anche del ricevimento di tale comunicazione da parte del contribuente;

2) nel caso in esame esplicava piena efficacia probatoria l’attestazione dell’agente postale secondo la quale la comunicazione del deposito dell’avviso di accertamento presso l’ufficio postale era stata inviata alla contribuente tramite la raccomandata postale n. ***** del *****;

3) tuttavia l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto fornire anche la prova che quest’ultima raccomandata era stata ricevuta dalla contribuente, oppure restituita al mittente per compiuta giacenza;

4) tale prova non era stata fornita e, quindi, mancava la certezza che la contribuente avesse avuto notizia del deposito del l’avviso di accertamento presso l’ufficio postale e, quindi, non era dimostrato l’espletamento di tutte le formalità previste ai fini della notificazione dell’atto impositivo, del quale, pertanto, non poteva essere riconosciuta l’intervenuta definitività per mancata impugnazione;

5) ne conseguiva che andava dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, non essendo stata dimostrata l’avvenuta corretta notificazione dell’avviso di accertamento presupposto.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.

C.I. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto difese.

Con nota del 10.6.2019 la contribuente, sulla premessa di aver definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. in L. n. 136 del 2018) mediante presentazione della domanda di definizione all’Agenzia delle Entrate e versamento dell’importo dovuto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Con nota dell’1.4.2020 l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto che la contribuente ha effettuato il pagamento regolare della prima rata, con conseguente perfezionamento della definizione agevolata, ha, a sua volta, chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e del D.L. n. 78 del 2010, art. 29, comma 1, lett. b), (conv. in L. n. 122 del 2010), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che l’atto notificato alla contribuente dall’agente della riscossione era una semplice comunicazione di presa in carico di un avviso di accertamento definitivo, che, come tale, non rientrava nell’enumerazione tassativa degli atti di imposizione impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 156 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR considerato che, avendo la contribuente impugnato l’avviso di accertamento con specifiche censure di merito e non avendo tratto dalla presunta nullità o inesistenza della notificazione dello stesso la conseguenza della decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo, il giudice tributario di merito avrebbe dovuto valutare la fondatezza dell’avviso stesso.

3. Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per non aver la CTR considerato che, in caso di irreperibilità transitoria del destinatario, l’atto si considera notificato il decimo giorno successivo alla spedizione della CAD, regolarmente avvenuta.

4. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 295 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, art. 19, lett. a), artt. 36 e 61 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1 e 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR sospeso il processo, nonostante fosse pendente altro giudizio, pregiudiziale, nell’ambito del quale era in corso l’accertamento a carico della società.l’unico motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al motivo di ricorso concernente la deduzione dei costi del personale per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, per il complessivo importo di Euro 445.829,35, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

5. Con nota del 10.6.2019 la contribuente, sulla premessa di aver definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. in L. n. 136 del 2018) mediante presentazione della domanda di definizione all’Agenzia delle Entrate e versamento dell’importo dovuto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Con nota dell’1.4.2020 l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto che la contribuente ha effettuato il pagamento regolare della prima rata, con conseguente perfezionamento della definizione agevolata, ha, a sua volta, chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.

Le disposizioni rilevanti ai nostri fini sono il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 10, 12 e 13, le quali, rispettivamente, stabiliscono che:

“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”. (comma 10)

“L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. (…)”. (comma 12)

“In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. (…) Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. (comma 13) 3. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della definizione della lite.

Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).

P.Q.M.

La Corte:

– Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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