Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.35461 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13155/2021 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO FILIPPUCCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 31/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

L’avv. S.F. impugnò dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF) la decisione resa in data 11 maggio 2018, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Roma aveva inflitto al medesimo la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione per anni due e mesi sei in relazione a violazioni di talune disposizioni (artt. 5, 6, 35, 41 e 43) del Codice deontologico forense (CDF), conseguenti ad illeciti di carattere penale con riferimento a tre fattispecie di reato (art. 61 c.p., n. 7, artt. 640 e 646 c.p.; art. 61 c.p., n. 2 e art. 485 c.p.; art. 61 c.p., n. 2 e art. 380 c.p.) a lui ascritte a seguito di denuncia – querela sporta dal sig. A.M. con riferimento a tre giudizi civili, due dei quali dinanzi al Tribunale di Roma ed uno davanti alla Corte d’appello di Roma, e ad un giudizio amministrativo dinanzi al TAR Lazio, nei quali l’ A. era stato assistito dall’avv. S.. L’ A. aveva esposto di avere versato, su richiesta del proprio difensore, al medesimo somme indebite, avendo il legale giustificato la pretesa con il versamento dell’imposta di registro (dovuta effettivamente, in realtà, in misura molto minore della somma ottenuta dal cliente) e con l’obbligo di rimborso di somme da lui asseritamente versate, con modelli F23 risultati poi falsificati, per il deposito di atti difensivi. L’avv. S.F. aveva quindi definito il giudizio penale, nel quale era stato indagato in concorso con l’avv. S.E. anche in relazione ad ulteriori vicende, con istanza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., con la quale gli era stata irrogata la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa, con sospensione condizionale della pena stessa.

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sentenza RD N. 62/21, pronunciata il 21 gennaio 2921 e depositata il 31 marzo 2021, rigettò il ricorso del professionista.

Avverso la sentenza del CNF, comunicata in data 9 aprile 2021, l’avv. S.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, proponendo in subordine questione di legittimità costituzionale della L. n. 247 del 2012, artt. 56 e 65 e del R.D. n. 1578 del 1933, art. 51, in relazione agli artt. 2 e 3 Cost..

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione sono rimasti intimati.

Il ricorrente ha altresì proposto istanza cautelare, ai sensi della L. n. 247 del 2021, art. 36, comma 7, di sospensione dell’esecuzione del provvedimento disciplinare.

Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza pubblica del 19 ottobre 2021, essa si è quindi svolta in Camera di consiglio, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 bis, quale inserito dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176, art. 6 e del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento del Procuratore Generale e del difensore del ricorrente, non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta di discussione orale.

Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 247 del 2012, art. 65 e art. 56, comma 3, nonché dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile lo ius superveniens, sebbene i fatti oggetto di incolpazione, coincidenti con quelli integranti i capi d’imputazione, fossero stati oggetto di sentenza penale di condanna in esito a c.d. patteggiamento, pubblicata il 18 luglio 2013 e passata in giudicato il primo ottobre 2013, nella vigenza cioè della legge di riforma dell’ordinamento professionale forense, n. 247/2012, entrata in vigore il 18 gennaio 2013 (rectius 2 febbraio 2013); a ciò conseguendo, secondo parte ricorrente, che per effetto della citata L. n. 247 del 2012, art. 65, u.c., ultimo periodo, nella fattispecie in esame avrebbe dovuto trovare applicazione, in tema di prescrizione, l’art. 56 della Legge medesima, che stabilisce che “(l)’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto”, ragione per la quale, risalendo i fatti oggetto d’incolpazione al periodo 2004-2009, la prescrizione doveva intendersi ormai compiuta, il primo atto del procedimento disciplinare dovendosi individuare nella comunicazione d’inizio del medesimo, ricevuta dall’incolpato il 30 novembre 2016.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora violazione della L. n. 247 del 2012, art. 56, comma 3 e art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha escluso l’applicabilità del favor rei con riferimento alla disciplina della prescrizione, mentre un’interpretazione costituzionalmente orientata della relativa disposizione avrebbe dovuto indurre il CNF a considerare che, a prescindere dalla fonte, la prescrizione dell’illecito disciplinare s’inserisce pur sempre nell’ambito della disciplina unitaria e complessiva del trattamento degli illeciti disciplinari, che appaiono perseguibili o non a seconda del fatto che l’azione disciplinare possa o meno ritenersi prescritta.

3. In subordine, per l’ipotesi in cui la Corte ritenga di non poter accedere all’interpretazione proposta, che lo stesso ricorrente mostra di essere ben consapevole divergere dall’orientamento espresso in materia da queste Sezioni Unite, il ricorrente solleva eccezione di legittimità costituzionale della L. n. 247 del 2012, artt. 56 e 65 e del R.D. n. 1578 del 1933, art. 51, in relazione agli artt. 2 e 3 Cost..

4. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro intimamente connessi.

Essi sono infondati.

4.1. Parte ricorrente è invero consapevole dell’ormai radicato indirizzo espresso in materia da queste Sezioni Unite, che hanno più volte statuito che la disciplina risultante dalla L. n. 247 del 2012, art. 56, oggi vigente, che comporta in sostanza un termine massimo di sette anni e sei mesi (non potendo eccedere in ogni caso la misura di 1/4 il termine stabilito di sei anni dalla commissione del fatto) per la prescrizione dell’azione disciplinare, non possa operare retroattivamente, cioè con riferimento ad illeciti disciplinari realizzati prima della sua entrata in vigore.

A tale conclusione, rimasta isolata la diversa posizione espressa da Cass. SU, ord. 27 ottobre 2015, n. 21829, si è pervenuto essenzialmente sulla base di un duplice ordine di considerazioni. Il primo concerne il rilievo che il principio di retroattività della lex mitior non riguarda il termine di prescrizione, ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena; il secondo, nell’esegesi della L. n. 247 del 2012, art. 65, u.c., nella parte in cui stabilisce che “le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”, esclude che possa darsi applicazione retroattiva più favorevole al regime della prescrizione, previsto per legge ed avente ad oggetto illeciti di natura amministrativa.

4.2. Detto indirizzo (cfr. Cass. SU, 16 luglio 2021, n. 20383; Cass. SU, 28 ottobre 2020, n. 23746Cass. SU, 8 luglio 2020, n. 14233; Cass. SU, 28 febbraio 2020, n. 5596; Cass. SU 24 gennaio 2020, n. 1609; Cass. SU 25 marzo 2019, n. 8313; Cass. SU, 18 aprile 2018, n. 9558; Cass. SU, 16 luglio 2015, n. 14905), si pone ormai come diritto vivente, restando preclusa la possibile diversa interpretazione delle norme in esame prospettata da parte ricorrente quale interpretazione costituzionalmente orientata.

5. Peraltro, la questione di legittimità subordinatamente proposta per preteso contrasto della L. n. 247 del 2012, artt. 56 e 65 e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 51, così come interpretati costantemente da questa Corte, in relazione agli artt. 2 e 3 Cost., si rivela inammissibile, in quanto manifestamente infondata.

5.1. Mentre il parametro di cui all’art. 2 Cost., risulta invocato in modo del tutto generico ed in maniera all’evidenza non pertinente, quanto alla prospettata illegittimità costituzionale delle citate disposizioni in relazione all’art. 3 Cost., la diversa disciplina di fatti analoghi, in virtù di un diverso regime temporale, è espressione del potere discrezionale del legislatore, censurabile per difetto di ragionevolezza, in relazione all’art. 3 Cost., solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità.

5.2. Nel caso di specie ciò va senz’altro escluso, avendo già questa Corte (cfr. la già citata Cass. SU, n. 14905/2015), avuto modo di ricordare come l’affermazione del principio secondo cui la retroattività della lex mitior riguarda solo la fattispecie incriminatrice e la pena ma non il termine di prescrizione sia stata espressa, in consonanza con la Corte di Strasburgo, dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 22 luglio 2011, n. 231), restando estranee ad esso le ipotesi in cui non si verifichi un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità.

5.3. Nella fattispecie in esame, in cui i fatti oggetto d’incolpazione disciplinare sono coincidenti – come ha finito con il riconoscere lo stesso ricorrente (si veda pag. 11 del ricorso per cassazione) – con quelli ascritti nei capi d’imputazione in sede penale, la circostanza che la sentenza ex art. 444 c.p.p., sia stata pronunciata e sia passata in giudicato successivamente all’entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, non determina, alla luce della considerazioni sopra esposte, l’applicabilità retroattiva della nuova disciplina in tema di prescrizione, trovando quindi applicazione il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 51, secondo cui “l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni”, in relazione al quale, essendo stata, nella fattispecie in esame, l’azione disciplinare collegata a fatti di valenza penale per i quali sono state formulate le rispettive imputazioni, l’azione disciplinare non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (cfr. la già citata Cass. SU, n. 1609/20).

6. Il ricorso va pertanto rigettato, restando assorbita in detta pronuncia l’istanza cautelare pure proposta da parte ricorrente.

7. Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo svolto attività difensiva il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, rimasto intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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