LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31125-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente –
contro
M.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE BILARDELLO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 244/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Palermo, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato insussistente il credito dell’Inps richiesto all’avvocato M.L., a titolo di contributi alla gestione separata, per prestazioni libero professionali svolte nell’anno 2011;
a fondamento del decisum, la Corte d’appello ha osservato, da un lato, che la tutela previdenziale svolta dal professionista, subordinata all’iscrizione all’albo degli avvocati non era disciplinata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ma dal precedente comma 25 e, dall’altro, che i crediti erano comunque prescritti. A tale ultimo riguardo, la Corte territoriale ha osservato che il versamento dei contributi, per l’anno 2011, era fissato al 9 luglio 2012 mentre la richiesta di pagamento era stata notificata al professionista il 29 agosto 2017;
la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di due motivi, cui ha opposto difese l’avvocato M., con controricorso, illustrato con memoria;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, convertito nella L. 6 luglio 2011 n. 111, della L. n. 247 del 2010, art. 21, comma 8, per avere la Corte di merito ritenuto insussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito nella L. 6 luglio 2011, n. 111, per avere la Corte di merito, comunque, ritenuto prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto;
va esaminato in via prioritaria il secondo motivo che è inammissibile;
l’INPS assume che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, nella dichiarazione dei redditi, il professionista non aveva compilato il quadro RR necessario per la determinazione dei contributi, come dedotto, dall’INPS sin dal giudizio di primo grado; in tal modo, la Corte territoriale, tenuta ad esaminare d’ufficio la questione, sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, come, invece, affermato dalla Corte di Legittimità negli arresti n. 6677 del 2019 e n. 16986 del 2019;
in primo luogo, le censure difettano di specificità, per non avere l’Istituto riprodotto adeguatamente il documento (id est: la dichiarazione dei redditi) su cui si fondano i rilievi (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021);
giova ribadire, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);
sotto diverso profilo, il motivo di ricorso dell’INPS è anche inammissibile perché denuncia un errore di diritto mentre l’accertamento di una situazione di occultamento doloso del reddito prodotto pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), come peraltro affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, “dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (v., in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021);
diviene, pertanto, inammissibile anche il primo motivo, per carenza di interesse;
infatti, ove la sentenza impugnata, come nella specie, sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, divenuta definitiva una ratio decidendi, le censure relative alle altre ragioni della decisione non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (ex plurimis: Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 24540 del 2009; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 20118 del 2006);
sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso dell’INPS va dunque dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021