LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Luca – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14190-2020 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BELLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DOMENICO TAIASTRANGELI;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA SAN GIULIANO SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, AZIENDA AGRARIA P.B.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, rappresentate e difese dall’avvocato SIMONE PALTRICCIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 233/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da C.R. nei confronti di Agricola San Giuliano società semplice e P.B.R., titolare di omonima azienda agricola, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso volto al riconoscimento, per le mansioni in concreto svolte, del diritto all’inquadramento quale dirigente, o, in subordine, quale impiegato agricolo di prima categoria, con la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate;
2. la Corte territoriale – per quanto qui ancora interessa – ha preliminarmente ritenuto tempestiva la costituzione, in primo grado, dei datori di lavoro convenuti, avvenuta il decimo giorno antecedente l’udienza e cadente di sabato; nel merito, esaminato il materiale probatorio, la Corte ha considerato del tutto mancanti “elementi probatori idonei a dimostrare che C. avesse la responsabilità ed i poteri tipici del dirigente”; ha negato poi, come il primo giudice, anche il riconoscimento all’inquadramento come impiegato agricolo di prima categoria, argomentando che, “attesa la pluralità dei livelli di inquadramento degli impiegati, lo svolgimento di mansioni lato (aut stricto sensu) impiegatizie non comporta di per sé il diritto all’inquadramento nella prima categoria, ben potendo tali mansioni corrispondere a quelle di uno dei cinque livelli inferiori”; secondo la Corte, “in questo quadro, era necessario che il lavoratore individuasse gli elementi distintivi dell’impiegato di primo livello rispetto a quelli degli altri impiegati ed esponesse le ragioni per le quali le mansioni da lui asseritamente disimpegnate corrisponderebbero a quelle di un impiegato di primo livello e non invece a quelle dei livelli inferiori”;
3. per la cassazione di tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso affidato a 3 motivi; hanno resistito gli intimati in epigrafe con unico controricorso;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
parte ricorrente ha comunicato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso; invero il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo posta il 27 maggio 2020, mentre il controricorso è stato notificato a mezzo PEC il 24 agosto 2020, in violazione del termine stabilito dall’art. 370 c.p.c., comma 1;
2. con il primo motivo di gravame si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c.”, criticando la sentenza impugnata per avere ritenuto tempestiva la costituzione in primo grado delle convenute, nonostante fosse avvenuta il decimo giorno antecedente l’Udienza di discussione, ma cadente nella giornata di sabato; si invoca a sostegno la giurisprudenza di legittimità secondo cui dell’art. 155 c.p.c., il comma 4 diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso”;
la censura, pur fondata sulla questione di diritto (v. Cass. n. 14767 del 2014; Cass. n. 21335 del 2017; Cass. n. 7068 del 2020), è inammissibile per come è formulata;
e’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 2626 del 2018; Cass. n. 28229 del 2017; Cass. n. 19759 del 2017; Cass. n. 17905 del 2016; Cass. n. 26831 del 2014; Cass. n. 6330 del 2014); di tale orientamento si trova un avallo autorevole già nella sentenza delle Sezioni Unite 17 febbraio 2009, n. 3758, secondo cui la lesione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (conf.: Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015); così sovente si trova ribadito che dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), non tutela una regolarità astratta, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio (cfr. Cass. n. 7086 del 2015; Cass. n. 26157 del 2014; Cass. n. 26157 del 2014; Cass. n. 22289 del 2013; Cass. n. 30652 del 2011; Cass. n. 4340 del 2010; Cass. n. 4020 del 2006);
nella specie chi ricorre si limita a dedurre che “la Corte di Appello (e prima ancora il Tribunale) avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dell’Azienda Agricola San Giuliano e dell’Azienda Agraria P.B.R. dalle eccezioni processuali e di merito in senso stretto, nonché dalle produzioni documentali e dalle istanze istruttorie spiegate nella comparsa di costituzione e risposta (per esempio, in caso di accoglimento della presente eccezione, le parti convenute avrebbero dovuto essere dichiarate decadute dal sentire come testi la Sig. F.P. e il Sig. M.M., per cui le loro dichiarazioni dovrebbero essere espunte dal processo o comunque ritenute non utilizzabili)”; tuttavia il ricorrente, ad illustrazione del motivo, non specifica quali sarebbero state le eccezioni processuali e di merito dei convenuti – presenti nella memoria di costituzione tardiva – che sarebbero state illegittimamente accolte, non indica quali fossero i contenuti delle produzioni dbcumentali e delle istanze istruttorie “spiegate nella comparsa di costituzione e risposta”, non riporta le deposizioni testimoniali indebitamente assunte né tanto meno specifica come le stesse abbiano inciso in modo decisivo sulla pronuncia adottata dai giudici del merito e neanche nella motivazione impugnata risulta che la stessa si sia fondata sulle deposizioni indicate da parte ricorrente, in quanto sono citate a sostegno del decisum altre testimonianze;
invece, ancora nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., la difesa del C. lamenta genericamente la “inammissibilità delle produzioni documentali e di tutte le istanze istruttorie avversarie (che invece sono state considerate ai fini della. decisione)”, con una concezione del processo volta a ricollegare il danno processuale alla mera irregolarità, prospettiva avulsa dai parametri, oggi recepiti anche in ambito costituzionale e sovranazionale, di effettività, funzionalità e celerità dei modelli procedurali (per tutte v. Cass. n. 4506 del 2016);
si trascura, altresì, l’autorevole insegnamento secondo cui anche l’art. 360 bis c.p.c., n. 2, richiama l’attenzione dell’interprete sulla circostanza che gli errores in procedendo possono condurre alla cassazione della sentenza solo se la norma procedimentale violata abbia alla radice inciso sulla base fattuale della decisione; come noto, infatti, il preteso errore di attività compiuto dal giudice di merito nella conduzione del processo costituisce un error in procedendo che va denunciato nelle forme previste dall’art. 360 c.p.c., n. 4 evidenziando il vizio che ne determina la nullità della sentenza o del procedimento; tuttavia la nullità (e men che meno l’illegittimità) di un atto riguardante acquisizioni probatorie – sia che esso le ammetta, sia che le escluda non incide sulla sentenza che non si fondi su di esso e non comporta, in ogni caso, la nullità (derivata) della stessa, atteso che i rapporti tra atto istruttorio nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest’ultima, quanto, piuttosto, in termini di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata) o sulla esclusione di una prova con provvedimento nullo, è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta: infatti l’atto istruttorio, puramente eventuale, non fa parte della indefettibile serie procedimentale clic conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice, sindacabili in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 19072 del 2004, Cass. n. 17247 del 2006, Cass. n 18857 del 2014, da ultimo, Cass. n. 7217 del 2021);
3. il secondo motivo denuncia: “Violazione falsa applicazione dell’art. 2095 c.c. e dell’art. 2103 c.c. – violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 1372 c.c. in relazione al contratto collettivo dei dirigenti del settore agricoltura – violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 36 Cost.”; si deduce che la Corte d’Appello avrebbe errato a rigettare la domanda del C. che, invece, aveva fornito la prova della natura dirigenziale delle mansioni svolte, come sarebbe emerso “in maniera inequivocabile non solo dalla documentazione versata in atti, ma anche dalle prove testimoniali svolte in primo grado”;
la censura è inammissibile perché, lungi dall’individuare realmente errori di diritto, nella sostanza pretende una rivalutazione dei fatti, come è reso manifesto dal riferimento ai materiali istruttori;
ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una.diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);
4. per la stessa ragione è inammissibile il terzo mezzo, con cui si denuncia: “Violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2095 c.c., dell’art. 2103 c.c.; violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e s.s. c.c. e dell’art. 1372 c.c. in relazione al contratto collettivo; violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 36 Cost.”; si critica la sentenza impugnata per aver negato anche l’inquadramento nella qualifica di impiegato di primò livello e si pongono a fondamento del motivo i “verbali delle prove testimoniali esperite in primo grado dinanzi al Tribunale di Perugia”; inoltre, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto sostanziale presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; nella specie, invece, le censure non individuano efficacemente errori di diritto ma piuttosto involgono apprezzamenti compiuti dai giudici del merito, anche in ordine all’interpretazione degli atti processuali;
5. in memoria, infine, il ricorrente eccepisce che nell’atto introduttivo del giudizio era stata formulata anche una domanda volta ad ottenere la condanna delle parti resistenti alla “regolarizzazione contributiva”, dal che conseguirebbe – secondo un recente indirizzo di questa Corte (in particolare: Cass. n. 8956 del 2020) – che sin dal primo grado avrebbe dovuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS quale litisconsorte necessario, per cui si invoca comunque l’annullamento della sentenza impugnata e la rimessione al Tribunale; in proposito il Collegio – in disparte ogni rilievo in ordine alla novità della questione fatta emergere solo con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. che, al pari di quella prevista ex art. 378 c.p.c., ha esclusivamente la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di proporne di nuovi (Cass. n. 30760 del 2018; tra le altre: Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016) – rileva che, nella sentenza impugnata, si legge: “all’esito del giudizio di primo grado l’adito Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva”; parte ricorrente non deduce adeguatamente che tale statuizione sia stata impugnata, e come, in appello e lo stesso orientamento di legittimità richiamato fa salvo, in ogni caso, l’intervenuto giudicato;
6. conclusivamente l’intero ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese tenuto conto della tardività del controricorso;
occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di ciii al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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