Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35478 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30696-2019 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso e difeso dall’avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa città, dichiarando C.G. non tenuto all’iscrizione alla gestione separata per i redditi conseguiti nell’anno 2008 quale architetto iscritto all’albo professionale, atteso il mancato superamento della soglia di esenzione fissata per i lavoratori autonomi occasionali, sì come attestata dalla stessa documentazione prodotta dall’ente previdenziale richiedente;

la Corte territoriale ha affermato che il dato contabile accertato rappresenta un chiaro indice della natura occasionale dell’attività, tanto più che l’Inps non ha offerto nessun concreto elemento di prova della sua natura abituale;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

C.G. ha depositato tempestivo controricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8 in relazione alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e ss. e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 11”; il ricorrente istituto chiede che venga sancito l’obbligo del professionista di iscrizione alla gestione separata presso l’Inps e disposta la condanna in capo allo stesso al versamento dei contributi relativi ai redditi conseguiti nell’anno 2008, non essendo sufficiente far derivare l’insussistenza dell’obbligo dal mero ammontare del reddito conseguito nell’anno di riferimento; sostiene che talune circostanze, pacificamente acquisite al giudizio di merito (possesso della partita IVA e inserimento in un’attività autonomamente organizzata), costituirebbero indici di un’attività lavorativa espletata con abitualità;

il motivo è inammissibile;

parte ricorrente non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha fondato la sua conclusione – essenzialmente – sul riparto degli oneri probatori in capo ai contendenti;

la Corte territoriale, lungi dall’operare l’identificazione fra occasionalità e limite reddituale – secondo la prospettazione voluta dall’istituto ricorrente – svolge un ragionamento logicamente coerente, ed aderente ai principi espressi da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021; Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 30344 del 2017); l’obbligo di iscrizione alla gestione separata grava su chi percepisce un reddito: a) o perché trattasi di professionista che esercita abitualmente l’attività per cui è iscritto all’albo; b) oppure perché trattasi di professionista il quale, pur esercitando quella stessa attività in via occasionale, ha prodotto un reddito superiore al limite reddituale di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2;

venendo al giudizio sulla correttezza del procedimento probatorio relativo all’abitualità dell’esercizio della professione nell’anno 2008 da parte di C.G., i giudici del merito hanno accertato che l’Inps – a ciò onerato stante l’azione di accertamento negativo del credito promossa nei suoi confronti – non ha fornito nessuna prova valida a tal fine, e che, essendo il reddito prodotto inferiore al limite di legge, il professionista non era tenuto ad iscriversi alla gestione separata per l’annualità controversa;

il richiamo di taluni indicatori – quali il possesso di partita IVA e l’inserimento in un’organizzazione professionale – da cui poter eventualmente desumere che C.G. nel 2008 avesse svolto abitualmente l’attività professionale, risultando vago e generico, in violazione dei principi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 6, non può qui assumere nessuno specifico rilievo (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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