Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35492 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8678-2020 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISTOIA 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BIAMONTE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ANDREOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1739/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

P.E. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nola, la società Generali Italia SPA, quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorso il 23 giugno 2013, allorché una macchina, intenta ad eseguire una manovra di retromarcia, lo investiva e si allontanava repentinamente senza prestargli soccorso.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, con la sentenza n. 1034/2017, ritenendo che dalla istruttoria espletata fossero emersi elementi contraddittori circa la effettiva dinamica del sinistro.

Il Tribunale di Nola, investito del gravame, con la sentenza n. 1739/2019, oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello, confermando la mancanza di prova della fondatezza della domanda risarcitoria, rilevando, in particolare, che il referto ospedaliero lasciava intendere che l’evento dannoso fosse stato meno grave di quanto prospettato e soprattutto realizzato con modalità diverse (il riferimento ai mezzi propri per raggiungere il pronto soccorso non poteva essere tale da ritenere compresa l’ambulanza ed il carattere accidentale dell’evento non poteva far pensare all’investimento), che destasse perplessità il fatto che non fosse stato possibile rilevare il numero di targa dell’auto investitrice, visto che l’investimento era avvenuto in pieno centro e durante lo svolgimento della Festa del Giglio quando, essendo la città di Nola, congestionata dal traffico di auto e persone, una fuga precipitosa sarebbe risultata pressoché impossibile.

Avverso detta decisione ricorre per cassazione P.E., formulando due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso Generali Italia SPA.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 166c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale attribuito al certificato del pronto soccorso il valore di vero accertamento non valutando altre circostanze emerse dall’istruttoria: la dichiarazione di rettifica resa in data 19 luglio 2013, la prova testimoniale, la CTU.

2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essersi il Tribunale basato, al fine di rigettare la richiesta risarcitoria, sul certificato del pronto soccorso, omettendo di prendere in considerazione tutte le altre prove e senza indicarne il motivo: non avrebbe considerato la sua dichiarazione di rettifica, non avrebbe valutato l’attendibilità della testimonianza in relazione alla dichiarazione di rettifica ed alla CTU medico-legale.

3.1 motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché sottopongono allo scrutinio di questa Suprema Corte questioni tra di loro connesse.

3.1. Innanzitutto la denuncia di un vizio motivazionale, oltre a non essere in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, viola l’art. 348 ter c.p.c.: perché quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, a meno che il ricorrente non dimostri che le due pronunce hanno assunto una base di riferimento fattuale differente.

Va, per il resto, dato seguito al consolidato principio, secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. in tal senso Cass. 8/08/2019, n. 21187). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l’accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. 23/01/2014, n. 1359).

Con un costante orientamento, da cui non vi è ragione di discostarsi, inoltre, questa Corte afferma che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (cfr., ex plurimis, Cass. 5/06/2018, n. 14358).

Tanto premesso, si rileva che la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale del teste escusso, avendola giudicata tale perché inficiata da quanto provato attraverso il certificato del pronto soccorso, dalle incongruenze tra la ricostruzione delle modalità dell’incidente e del mezzo adoperato per raggiungere il pronto soccorso, nonché dalla inverosimiglianza di quanto riferito circa l’investimento da parte di un’auto dileguatasi repentinamente in pieno centro e durante lo svolgimento di una festa che attirava molta gente. Ed ha concluso che la dinamica del sinistro rappresentata in giudizio dal ricorrente non era conforme a quanto emerso dall’istruttoria espletata.

Risulta incontrovertibile che il ricorrente sollecita una rivalutazione dei fatti di causa inammissibile in sede di legittimità, dati i limiti morfologici e funzionali dello scrutinio rimesso a questa Suprema Corte; il che trova conferma nella memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio, ove il ricorrente insiste, sostituendo la sua valutazione a quella giudiziale, che “il fatto storico descritto nella dichiarazione resa a rettifica del contenuto di quelle inserite nel certificato di PS, unitamente alla prova testimoniale ed alla CTU provano in modo incontrovertibile i fatti come dedotti in citazione”.

4.Il ricorso deve, dunque, ritenersi inammissibile.

5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6.Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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