LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso ricorso 10922-2020 proposto da:
G.I., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4772/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05.11.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01.07.2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, G.I., alias G.A., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
il ricorrente aveva riferito di essere nato a ***** in *****; di essersi allontanato dal proprio Paese ad aprile 2015 per il timore di essere ucciso dal fratellastro, figlio di secondo letto della madre, nonché per paura degli affiliati della setta *****, in cui era entrato per trovare protezione dalla setta ***** a cui apparteneva il fratellastro; che il fratellastro e la madre lo avevano cacciato da casa, impossessandosi dei documenti di proprietà e dei terreni ereditati dal padre; di aver cercato protezione presso la setta *****, per l’inefficienza della polizia nigeriana; che si era però inimicato tale setta per il loro rifiuto di eliminare il fratellastro, appartenente alla setta rivale; di essere fuggito per sottrarsi alle minacce del fratellastro e alle ritorsioni della confraternita;
con ordinanza del 3.5.2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;
avverso il predetto provvedimento ha proposto appello G.I. e la Corte di appello di Venezia con sentenza del 5.11.2019 ha respinto il gravame condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite;
avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.I. svolgendo tre motivi;
l’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato memoria del 28.5.2020 al fine di partecipare ad eventuale discussione orale;
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.
RITENUTO
che:
con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, rivolto contro i punti 8, 9, 10 e 11 della motivazione, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il ricorrente lamenta l’assenza di qualsiasi attività istruttoria espletata d’ufficio sul presupposto del mancato assolvimento dell’onere di allegazione da parte del richiedente e lamenta altresì la mancata applicazione dei principi in materia istruttoria e in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, soprattutto con riferimento alle attività e alle caratteristiche operative delle sette segrete ***** e *****;
il motivo, incentrato su di una pretesa violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, relativamente alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), appare inammissibile perché non si confronta in modo specifico e pertinente sia con la specifica motivazione addotta dalla Corte territoriale circa la genericità delle censure mosse con l’atto di appello, sia con la ratio decidendi ulteriore, basata sulla non credibilità intrinseca del racconto personale reso dal richiedente asilo;
quanto al primo profilo, il mezzo di ricorso avrebbe dovuto prioritariamente dimostrare la specificità dell’appello, ritenuta carente dalla Corte territoriale; quanto al secondo profilo, in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente;
se infatti il giudizio sulla valutazione di credibilità di un racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile può essere espresso solo all’esito dell’acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, nell’ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui il racconto è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle country origin informations è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Sez. 1, n. 24575 del 04.11.2020, Rv. 659573 – 01; Sez. 1, n. 6738 del 10.03.2021, Rv. 660736 01);
con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge perché la Corte di appello non avrebbe fatto corretta, imparziale e oggettiva applicazione dei criteri in materia istruttoria anche ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c);
il motivo appare inammissibile, sia perché riversato nel merito e volto a contestare la valutazione in fatto operata dalla Corte di appello, basata sulla debita consultazione di fonti informative, sia per il rilievo concorrente sollevato dalla Corte lagunare circa la mancata specifica proposizione di censura in proposito con l’atto di appello, rilievo non affrontato e confutato dal ricorrente;
con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo in relazione alla richiesta di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, proposta con l’atto introduttivo di primo grado e l’atto di appello;
il ricorrente lamenta altresì violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, ed ancora assenza di motivazione sul punto e possibile violazione dell’art. 8 CEDU;
il terzo motivo, laddove deduce violazione delle regole di acquisizione e valutazione delle prove e dell’onere probatorio appare inammissibile;
la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.. (Sez. 6 – 3, n. 26769 del 23.10.2018, Rv. 650892 – 01);
la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre;
analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea a integrare vizio denunciabile per cassazione solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (Sez.3, 28.02.2017, n. 5009;Sez.2, 14.03.2018, n. 6231);
la doglianza circa l’asserita violazione dei principi dell’onere probatorio attenuato e del dovere di cooperazione istruttoria appare inammissibile perché inconferente rispetto alla ratio decidendi basata sulla non credibilità “intrinseca” del racconto della vicenda personale del richiedente, rispetto alla quale le indagini sollecitate sarebbero state del tutto inconferenti;
la doglianza relativa alla mancata concessione della protezione umanitaria appare inammissibile poiché il motivo confonde il profilo della prova con quello dell’allegazione (onere questo del tutto estraneo al tema della cosiddetta cooperazione istruttoria: Sez. 1, n. 10286 del 29.05.2020, Rv. 657711 – 01; Sez. 1, n. 15794 del 12.06.2019, Rv. 654624 – 01; Sez. 1, n. 13403 del 17.05.2019, Rv. 654166 – 01), al cui proposito la Corte di appello ha rilevato carenza in capo al richiedente di fattori di vulnerabilità soggettiva diversi da quelli connessi al racconto personale, appunto giudicato non credibile;
nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento, sicché, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi. (Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20.12.2018, Rv. 652571 – 01); il ricorrente neppure espone quali siano i fattori di vulnerabilità soggettiva e gli elementi di integrazione sociale e lavorativa che la Corte lagunare avrebbe dovuto considerare e valutare;
il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021