Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35522 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11015-2020 proposto da:

E.V., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5465/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, E.V., alias V.E., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Venezia, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in Nigeria, *****, e di essere espatriato per il timore di essere ingiustamente accusato di omicidio di un componente della setta rivale *****; che un suo amico fraterno voleva che lui entrasse a far parte della setta *****; di essere stato picchiato e ferito da affiliati del gruppo cultista opposto; che essi stavano cercando Victor e pensavano che stessero mentendo, che li tutti lo chiamavano B.; di essersi trasferito a *****, ma di aver ricevuto minacce anche li; di aver perciò lasciato il Paese;

il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

l’appello proposto da E.V. è stato respinto dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 2.12.2019, con aggravio di spese;

avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso E.V. svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.

RITENUTO

che:

con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente

– lamenta violazione o falsa applicazione in relazione alla sua domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), rigettata in assenza di qualsiasi attività istruttoria d’ufficio e sul presupposto del mancato svolgimento dell’onere di allegazione posto in via esclusiva a carico del richiedente asilo, e lamenta inoltre vizio di motivazione e decisione con riferimenti ai principi giurisprudenziali in tema di esame del richiedente asilo e valutazione del materiale probatorio utilizzabile;

in particolare, la Corte di appello avrebbe mancato di indagare d’ufficio circa le caratteristiche dell’attività criminale delle sette ***** e *****;

il primo motivo, dedicato alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), lamenta del tutto genericamente la violazione delle regole di acquisizione e valutazione delle prove, del principio dell’onere probatorio attenuato e del dovere di cooperazione istruttoria e appare inammissibile perché versato nel merito e comunque inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla non credibilità “intrinseca” del racconto della vicenda personale del richiedente, rispetto alla quale le indagini sollecitate, attinenti semmai alla credibilità estrinseca, sarebbero state del tutto inconferenti;

infatti in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente;

mentre il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all’esito dell’acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, nell’ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui il racconto è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle country ongin infirmations è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Sez. 1, n. 24575 del 04.11.2020, Rv. 659573 – 01; Sez. 1, n. 6738 del 10.03.2021, Rv. 660736 – 01);

con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia fatto corretta e imparziale e oggettiva applicazione dei criteri relativi alla materia istruttoria neppure ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

il motivo, attinente alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e a una pretesa mancata cooperazione istruttoria e omessa valutazione autonoma delle prove, rivolge alla sentenza impugnata soltanto censure generiche e riversate nel merito, dirette a manifestare un mero dissenso dalla approfondita valutazione da parte della Corte di appello della situazione esistente in Nigeria, basata sulla consultazione di fonti informative aggiornate, anche in relazione alla esclusione di un conflitto armato interno, foriero di esposizione dei civili a violenza indiscriminata.

Con il terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione alla sua richiesta di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o per motivi umanitari, e deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3;

il ricorrente lamenta altresì assenza di motivazione sul punto, violazione dell’art. 8 CEDU, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1;

il terzo motivo, vertente su di un asserito omesso esame fatto decisivo in relazione alle richieste di protezione sussidiaria e umanitaria, appare inammissibile sia perché il fatto decisivo asseritamente non esaminato non è neppure individuato, sia perché la censura ignora la ratio decidendi basata sulla non credibilità intrinseca del racconto della vicenda personale del richiedente asilo;

lo stesso motivo appare inammissibile anche laddove deduce violazione delle regole di acquisizione e valutazione delle prove e dell’onere probatorio;

la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. 6 – 3, n. 26769 del 23.10.2018, Rv. 650892 – 01);

la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre;

analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea a integrare vizio denunciabile per cassazione solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (Sez.3, 28.02.2017, n. 5009;Sez.2, 14.03.2018, n. 6231);

la doglianza circa l’asserita violazione -principi dell’onere probatorio attenuato e del dovere di cooperazione istruttoria appare inammissibile perché inconferente rispetto alla ratio decidendi basata sulla non credibilità “intrinseca” del racconto della vicenda personale del richiedente, rispetto alla quale le indagini sollecitate sarebbero state del tutto inconferenti;

la censura relativa alla mancata concessione della protezione umanitaria appare inammissibile poiché il motivo confonde il profilo della prova con quello dell’allegazione (onere questo del tutto estraneo al tema della cosiddetta cooperazione istruttoria: Sez. 1, n. 10286 del 29.05.2020, Rv. 657711 – 01; Sez. 1, n. 15794 del 12.06.2019, Rv. 654624 – 01; Sez. 1, n. 13403 del 17.05.2019, Rv. 654166 – 01), al cui proposito la Corte di appello ha rilevato carenza in capo al richiedente di fattori di vulnerabilità soggettiva diversi da quelli connessi al racconto personale, appunto giudicato non credibile;

il ricorrente neppure espone quali siano i fattori di vulnerabilità soggettiva e gli elementi di integrazione sociale e lavorativa che la Corte lagunare avrebbe dovuto considerare e valutare;

il motivo appare inammissibile anche nel profilo dedicato alla richiesta di protezione umanitaria, perché la Corte di appello ha correttamente escluso la rilevanza della situazione generale del Paese di provenienza, peraltro valutata nella prospettiva del divieto di refimlement, e ha rilevato, quanto al necessario riflesso individuale di vulnerabilità soggettiva e individuale del richiedente asilo (Sez. 3, n. 8571 del 06.05.2020, Rv. 657814 – 01; Sez. 1, n. 13079 del 15.05.2019, Rv. 654164 – 01; Sez. 6 – 1, n. 9304 del 03.04.2019, Rv. 653700 – 01), che sulle circostanze riferite il richiedente asilo non era stato ritenuto credibile;

nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento, sicché, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi. (Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20.12.2018, Rv. 652571 – 01);

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza condanna alle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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