LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22884/2020 proposto da:
P.S. e F.T.C., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avvocato SERGIO D’ANDREA che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO SOCIETA’
COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA presso l’avvocato MASSIMILIANO SILVETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO TARZIA e EDOARDO STAUNOVO POLACCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 559/2020 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, depositata il 04/06/2020.
RILEVATO
Che:
con sentenza resa in data 4/6/2020, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio soc. coop., ha dichiarato l’inopponibilità nei relativi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale P.S. (debitrice della banca attrice a titolo fideiussorio) aveva costituito, unitamente al marito, F.T.C., un fondo patrimoniale attraverso il conferimento in esso di una serie di beni immobili;
a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza di tutti i presupposti, di natura oggettiva e soggettiva, per l’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata dalla banca attrice, con la conseguente dichiarazione di inopponibilità, nei relativi confronti, dell’atto negoziale impugnato;
avverso la sentenza d’appello, P.S. e F.T.C. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;
la Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio soc. coop. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 111Cost. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di censurare la decisione con la quale il primo giudice aveva respinto l’istanza avanzata dagli odierni ricorrenti per l’esibizione, ad opera di controparte, di documentazione (asseritamente) indispensabile ai fini della valutazione del requisito oggettivo dell’eventus damni necessario ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata dalla banca avversaria;
in particolare, secondo i ricorrenti, detta documentazione, nella misura in cui certificava la disponibilità della banca avversaria (manifestata in epoca successiva alla costituzione del fondo patrimoniale qui impugnato) di concedere linee di credito ulteriori in favore di controparte, era valsa ad attestare, con certezza, il riconoscimento, da parte della medesima banca, della sufficienza della garanzia patrimoniale fornita dai propri debitori, sì da escludere oggettivamente il ricorso di alcun pregiudizio, a carico della stessa banca, come conseguenza del compimento dell’atto impugnato;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 2901,2735 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato il principio che individua, nel compimento dell’atto impugnato ex art. 2901 c.c., il momento in corrispondenza del quale occorre valutare la sussistenza dell’eventus damni e la conseguente lesione della garanzia patrimoniale a tutela delle ragioni del creditore, omettendo di rilevare come, nel caso di specie, la dichiarazione con la quale la banca creditrice aveva approvato la concessione di nuove linee di credito in favore della società garantita dalla P. (in epoca successiva alla costituzione del fondo patrimoniale) era valsa ad attestare in modo inequivocabile – trattandosi di una vera e propria confessione stragiudiziale – l’insussistenza di alcun pregiudizio a carico della stessa banca come conseguenza della costituzione del fondo patrimoniale impugnato in questa sede;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;
osserva preliminarmente il Collegio – con riguardo alla contestazione avanzata dagli odierni ricorrenti in ordine alla mancata censura, da parte del giudice d’appello, della decisione con la quale il giudice di primo grado ha respinto l’istanza di esibizione avanzata dagli odierni ricorrenti (allora convenuti in primo grado e, successivamente, appellanti) – come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di cui all’art. 210 c.p.c. costituisca espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o meno, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 22196 del 29/10/2010, Rv. 614699 – 01);
varrà, peraltro, rilevare come il giudice a quo abbia in ogni caso espressamente giustificato le ragioni dell’irrilevanza istruttoria della documentazione invocata dagli odierni ricorrenti, avendo recisamente escluso che, attraverso i contatti intercorsi tra la banca, la società debitrice principale e i relativi garanti, in vista della ristrutturazione del debito già consolidatosi in capo alla società debitrice principale, vi fosse stato alcun espresso riconoscimento, da parte della banca, della sufficienza degli elementi patrimoniali di garanzia generica disponibili e, dunque, il confessato riconoscimento dell’insussistenza di alcun pregiudizio riferibile al pregresso conferimento, da parte degli odierni ricorrenti, della rilevante quantità di beni immobili nel fondo patrimoniale impugnato in questa sede;
converrà piuttosto evidenziare come, attraverso le censure qui avanzate dagli odierni ricorrenti (sotto tutti i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), i ricorrenti si siamo sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;
in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;
sul punto, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità delle censure in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
a tale ultimo riguardo, varrà sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza del ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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