LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19430/2020 proposto da:
T.F., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato MARIO TEOFILI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERO TOMASELLI;
– controricorrente –
P.L.;
e
– intimato –
RILEVATO
Che:
con sentenza resa in data 14/5/2020, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da T.F. per la condanna della compagnia assicuratrice convenuta e di P.L. al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, dal complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, non fosse rimasto comprovato l’avvenuto accadimento dell’evento lesivo denunciato dall’attore, con la conseguente impossibilità di dar luogo all’accertamento del diritto al risarcimento dei danni dallo stesso rivendicato;
avverso la sentenza d’appello, T.F. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;
P.L. non ha svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello deciso sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio relativa alle modalità del sinistro avente natura meramente esplorativa e sollecitata dalla controparte solo tardivamente, ossia solo a seguito della scadenza delle preclusioni istruttorie maturate nel corso del giudizio;
il motivo è manifestamente infondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario (cfr., da ultimo, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020 (Rv. 656801 – 01);
da tale premessa discende che la consulenza tecnica non soggiace al regime delle preclusioni per l’assunzione dei mezzi istruttori, potendo essere disposta d’ufficio dal giudice in qualsiasi momento, atteso che il giudizio sulla necessità e l’utilità di farvi ricorso e, quindi, sulla deduzione del fatto posto a fondamento della domanda e sull’indispensabilità dell’intervento del consulente per le sue cognizioni tecniche, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato di legittimità anche quando difetti un’espressa motivazione al riguardo, dovendo ritenersi implicita nell’ammissione del mezzo istruttorio la valutazione della sua opportunità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 27002 del 07/12/2005, Rv. 586022 – 01);
del pari manifestamente priva di fondamento deve ritenersi la qualificazione della consulenza tecnica di natura modale – ossia relativa alla ricostruzione, sulla base delle evidenze acquisite, delle presumibili modalità di verificazione di un sinistro stradale – alla stregua di una consulenza meramente ‘esplorativà, ben essendo possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio e alle correlate indagini peritali funzione ‘percipiente’ quando essa verta su elementi già allegati dalle parti, o comunque appartenenti nel loro complesso agli atti di causa, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020, Rv. 658504 – 01);
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2733 e 2729 c.c., nonché dell’art. 111 Cost., per avere il giudice d’appello dettato, a fondamento della propria decisione, una motivazione del tutto incongrua sotto il profilo logico, avendo tratto dalle informazioni probatorie acquisite al giudizio, conclusioni del tutto contraddittorie e arbitrarie, trascurando, al contrario, il valore decisivo delle specifiche circostanze di fatto richiamate in ricorso, di per sé suscettibili di condurre a una diversa decisione sui fatti di causa;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello fondato il proprio ragionamento probatorio su circostanze meramente ipotetiche, male utilizzando il potere discrezionale riconosciutole dall’ordinamento ai fini dell’apprezzamento delle fonti di prova acquisite nel corso del giudizio;
il secondo e il terzo motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono manifestamente infondati, quando non inammissibili;
osserva al riguardo il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;
in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo varrà sul punto osservare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e ss.);
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del secondo motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
a tale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza del ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica della motivazione unicamente rilevanti in questa sede;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;
sussistono i presupposti – anche in ragione dei diversi esiti delle decisioni di merito – per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;
dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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