Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35562 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37911-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSA MANUELA, PULLI CLEMENTINA, CIACCI PATRIZIA;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4059/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata P11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da C.R. al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile e in subordine dell’assegno di invalidità, sulla scorta degli esiti dell’accertamento peritale, riconosceva in favore della appellante l’ultima prestazione indicata;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps sulla base di un unico motivo;

C.R. non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso, l’INPS – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – deduce violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 421 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente affermato il diritto all’assegno mensile di assistenza sulla sola base delle risultanze della perizia medico legale, omettendo qualsiasi accertamento in merito al possesso dei requisiti socio-economici (reddituale e di “incollocazione” al lavoro), pur essendo questi ultimi elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, la prova della cui esistenza incombe sul richiedente;

il motivo è fondato;

va osservato che in relazione al diritto all’assegno previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 a favore dei mutilati ed invalidi civili con capacità lavorativa ridotta di oltre due terzi, il requisito reddituale ed il requisito relativo allo “stato di inoccupazione”, secondo la normativa ratione temporis applicabile (v. Cass. n. 8856 del 2017) integrano elementi costitutivi della prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente e la cui mancanza è deducibile o rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (in argomento, ex plurimis, in motivazione: Cass. n. 26641 del 2014; Cass. n. 12554 del 2017; Cass. n. 17862 del 2018);

la decisione impugnata non risulta conforme ai principi sopraindicati, posto che il giudice di appello ha omesso ogni accertamento in ordine ai requisiti diversi da quello sanitario, sulla sussistenza del quale è stato esclusivamente fondato l’accoglimento della domanda avente ad oggetto l’assegno di assistenza;

sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va accolto, con rinvio al giudice del merito da individuarsi nella medesima Corte di appello che, in diversa composizione, sulla base del principio di diritto enunciato, provvederà ad accertare la ricorrenza dei requisiti economico e dello stato di inoccupazione;

il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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