LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12418-2020 proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO ALBERTARIO, 19, presso lo studio dell’avvocato NAZZARO DANIELA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE, D’ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2032/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 10/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.
RILEVATO
Che:
la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande (oggetto di due giudizi, poi riuniti) dell’avv.to M.N. volte a dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale dal medesimo svolta quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo;
la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’obbligo contributivo del professionista, in ragione del dato contabile della percezione, negli anni di riferimento, di un reddito derivante dallo svolgimento dell’attività professionale superiore ai 5.000,00 Euro;
i giudici hanno anche escluso la prescrizione dei contributi. A tale riguardo hanno osservato come la contribuzione oggetto di causa riguardasse gli anni 2009 e 2010 e che, pertanto, dovesse versarsi, in ragione dei D.P.C.M. succedutesi nel tempo che avevano differito il termine per il pagamento, rispettivamente entro il 6.7.2010 (per i contributi del 2009) ed il 6.7.2011 (per quelli relativi al 2010), date queste ultime da considerare come dies a quo del quinquennio prescrizionale. L’eccezione di prescrizione formulata per i contributi relativi all’anno 2010 era dunque infondata, poiché, per stessa allegazione del ricorrente (id est: del professionista), la richiesta di pagamento era pervenuta in data 1luglio 2016, ossia prima che spirasse il termine ultimo quinquennale, scadente il 6 luglio 2016;
avverso tale sentenza, M.N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
l’INPS ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata rispettato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nello specifico, parte ricorrente deduce che l’INPS avrebbe impugnato la decisione di primo grado solo relativamente ad una delle due annualità oggetto di causa mentre il Collegio di merito si sarebbe espresso in relazione ad entrambe le annualità, pronunciando, oltre i limiti della domanda, in merito alla prescrizione dei contributi del 2010;
il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;
la ricorrente imputa al giudice di appello di aver violato il principio del tantum devolutum quantum appellatum;
la censura, però, non è sviluppata nel rispetto degli oneri di deduzione e specificazione imposti dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6;
la giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, Cass. n. 20924 del 2019), infatti, è consolidata nell’affermare che, anche qualora vengano dedotti errores in procedendo, come quelli prospettati, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);
la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base degli errori denunciati e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, perché la Corte di Cassazione, anche quale giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367 del 2014; Cass. n. 21226 del 2010);
dal riportato principio di diritto discende che, per lo scrutinio del motivo afferente ai limiti entro i quali il giudice d’appello avrebbe potuto pronunciare, era necessaria la riproduzione, in ricorso, dell’atto di appello, nelle parti essenziali a reggere le critiche che, invece, difettano nella fattispecie;
con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- è dedotto violazione e/o falsa applicazione dei commi 26-31 (recte: della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31), e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011;
il ricorrente assume l’insussistenza dell’obbligo di versamento della contribuzione alla gestione separata. Deduce che, avendo prodotto un reddito superiore ad Euro 5.000,00, ha subito un'(ingiustificata) imposizione “totale”, estesa alla parte di reddito esentato dalla contribuzione. In ogni caso, l’INPS non avrebbe provato l’abitualità della professione, giacché il superamento del limite di Euro 5.000,00 non è indice di abitualità;
il motivo è infondato in applicazione del principio, oramai consolidatosi, per cui l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata, da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco, è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione (Cass. n. 4419 del 2021; in motiv., v. Cass. nn. 1100311005-11006 del 2021; Cass. n. 12358 del 2021; Cass. n. 12419 del 2021 e richiami ivi effettuati);
a tale principio si è conformata la sentenza impugnata che e’, dunque, immune dai vizi denunciati;
con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.;
secondo la parte ricorrente, sulla questione della prescrizione si sarebbe formato il giudicato, in quanto questione ritenuta assorbita e, dunque, implicitamente accolta nella decisione di primo grado e non appellata; in ogni caso, il D.P.C.M., in quanto atto amministrativo senza forza di legge, non avrebbe avuto alcun rilievo ai fini dello spostamento del dies a quo del termine di prescrizione; inoltre, in assenza di dolo, le sanzioni applicate risulterebbero illegittime;
il motivo e’, complessivamente, da respingere;
quanto al profilo del giudicato sulla prescrizione, anche a tacere del difetto di specificità delle censure per ragioni sovrapponibili a quelle espresse in relazione al primo motivo, è sufficiente osservare come mentre il giudicato interno si formi anche sui capi della sentenza che siano stati oggetto di decisione implicita, ove la stessa non sia stata impugnata, nel caso di assorbimento improprio (come nella specie, che ricorre quando una domanda viene rigettata in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre), sul soccombente non grava l’onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, essendo sufficiente, per evitare il giudicato interno, censurare o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa (Cass. n. 21702 del 2015);
ciò posto, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”;
di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, “anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i “contribuenti (…) che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione (…)” (Cass. n.10273 del 2021);
il citato D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, richiamato nella pronuncia in ultimo citata, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62- bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”, debbano effettuare i versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b);
analogamente, ha stabilito, in relazione ai contributi del 2010, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2011, n. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010;
ai D.P.C.M., secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nell’ipotesi di causa (i D.P.C.M. in esame sono stati emanati in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5);
consegue che correttamente la sentenza impugnata ha considerato, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, la data di differimento dei termini di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), dei D.P.C.M. cit.;
per il resto, le censure relative all’entità delle sanzioni applicate risultano genericamente prospettate e, come tali, non possono essere esaminate dal Collegio;
sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, pertanto, rigettato;
l’intervento chiarificatore in epoca successiva al deposito del ricorso, in ordine alla maggior parte delle questioni controverse, suggerisce la integrale compensazione delle spese di lite;
sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021