LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18729-2020 proposto da:
PRATO ASSISTENZA DI L.M.B., in persona della titolare L.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato FABBI RAFFAELA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRASCONA’ LORELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 602/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza n. 602/2019 la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia emessa il 14.2.2018 dal Tribunale di Arezzo, ha rigettato le domande proposte da Z.M.B., titolare dell’impresa individuale denominata Prato Assistenza, nei confronti dell’INAIL, volte ad accertare l’insussistenza dell’obbligo di assicurare diversi lavoratori, con i quali erano stati conclusi contratti qualificati di collaborazione occasionale e che, invece, l’Istituto, all’esito di un accertamento ispettivo, aveva ritenuto di lavoro subordinato.
2. I giudici di seconde cure, considerata l’ammissibilità dell’appello dell’INAIL, hanno rilevato che, dall’esame delle risultanze processuali, non vi era contrasto tra l’istruttoria svolta in causa e l’esito delle indagini ispettive, per cui doveva ritenersi l’effettività del dedotto vincolo di subordinazione e, conseguentemente, la fondatezza della pretesa dell’Istituto.
3. Ha proposto ricorso per cassazione Z.M.B., in proprio e quale titolare della Ditta Prato Assistenza di Z.M.B., affidato a quattro motivi cui ha resistito, con controricorso, l’INAIL.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
5. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che i vari operatori della Ditta fossero soggetti al potere direttivo della titolare, così deducendo un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di cui all’art. 2094 c.c., non applicabile ai rapporti in questione e per essere stato attribuito alla ricorrente l’onere di dimostrare la fondatezza del suo assunto.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame delle 1 RG 18729/2020 risultanze istruttorie, da cui invece era possibile desumere l’infondatezza della pretesa INAIL, nonché l’omesso esame circa fatti più decisivi per il giudizio, che erano stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c., per non avere la Corte di merito preso in considerazione la circostanza che erano le famiglie e dirigere i collaboratori e che vi era valida documentazione, da punto di vista contrattuale e fiscale, alla base dei rapporti di lavoro stipulati con la Ditta Prato Assistenza.
4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115,416,421 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per non avere rilevato la Corte di merito che l’INAIL non aveva formulato una espressa e specifica contestazione rispetto alla ricostruzione dei rapporti fatta dalla Ditta rispetto alla documentazione fiscale prodotta.
5. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per le evidenti lacune motivazionali della gravata sentenza.
6. Il primo motivo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili.
7. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla individuazione degli elementi della subordinazione (denunciata violazione, da parte del ricorrente, dell’art. 2094 c.c.), che sono stati, in pratica, correttamente riscontrati nella definizione da parte del datore di lavoro dell’oggetto e del tempo della prestazione, nel controllo sulle assenze e sulle necessarie sostituzioni, nella misura e cadenza della retribuzione: requisiti che consentono di distinguere il rapporto di lavoro di cui all’art. 2094 c.c. da altre forme di lavoro autonomo (in ordine ai principi di diritto, cfr. Cass. n. 13858/2009; Cass. n. 5645/2009).
8. Inammissibile è pure la asserita violazione dell’art. 2697 c.c. che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 17313/2020).
9. Il secondo motivo è anche esso inammissibile.
10. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
11. Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulla eterodirezione della prestazione a prescindere dai dati documentali relativi ai rapporti lavorativi in contestazione.
12. Infine, anche il quarto motivo è inammissibile.
13. Il vizio di motivazione può essere, infatti, censurato in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018).
14. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, con adeguata ed esauriente motivazione, ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato attraverso una disamina delle risultanze istruttorie.
15. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
17. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 2094 - Prestatore di lavoro subordinato | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2729 - Presunzioni semplici | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 416 - Costituzione del convenuto | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 421 - Poteri istruttori del giudice | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 437 - Udienza di discussione | Codice Procedura Civile