Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.35587 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2679/2020 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo studio degli avvocati SILVIO CRAPOLICCHIO, ALESSANDRO PACE, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 619/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/07/2019 R.G.N. 309/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame proposto da S.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata disattesa l’impugnazione dei due licenziamenti disciplinari irrogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei riguardi del predetto, per fatti commessi quando il medesimo era in servizio presso l’Ufficio di collocamento di *****.

Il primo licenziamento era stato cagionato da fatti di corruzione, perseguiti in sede penale, individuati nell’aver consentito l’attestazione fittizia dell’assunzione in agricoltura di tre lavoratrici ricevendone in cambio da due di esse somme di denaro; il secondo licenziamento ha avuto riguardo a fatti parimenti perseguiti in sede penale, come ipotesi di truffa, per avere, in concorso con altre due persone, realizzato il fittizio avviamento al lavoro agricolo di oltre 200 persone.

In sede penale, alla condanna in primo grado per entrambi gli addebiti, erano seguite declaratorie di prescrizione dei reati in sede di appello; la P.A., sospeso lo S. dal servizio in vari periodi, all’esito dei giudizi penali di secondo grado riapriva i procedimenti disciplinari, che concludeva nei termini sopra indicati.

2. La Corte territoriale, delimitato previamente l’ambito di quanto devoluto in appello e precisato che i profili riguardanti il secondo licenziamento, pur in parte esaminati ad abundatiam, erano ininfluenti stante l’infondatezza delle censure relative al primo recesso, rigettava le doglianze in ordine alla genericità degli addebiti, così come quelle sul merito delle accuse mosse al lavoratore con il primo licenziamento, disattendendo infine anche, per palese sussistenza del requisito, il motivo riguardante la proporzionalità della sanzione.

2. S.G. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, resistiti da controricorso del Ministero.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con mod. in L. n. 176 del 2020, con la quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo S.G. afferma la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, art. 2106 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, vigente ratione temporis, nonché dell’art. 24 Cost., art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 653 c.p.c., comma 2, per mancanza di specificità della contestazione e violazione del principio di immodificabilità e del diritto di difesa, il tutto in relazione al secondo licenziamento ed al fatto che fossero state identificate due sole delle oltre 200 persone in ipotesi favorite dalla truffa, muovendo altresì critiche rispetto all’utilizzazione di un documento, consistente in un biglietto contenente un appunto con elenco di braccianti, mai in realtà acquisito agli atti del processo civile e comunque di paternità contestata anche in sede penale.

Di questo motivo si dirà in prosieguo.

2. Il secondo motivo denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento ai tempi dell’asserita percezione di utilità nel reato di concussione, in quanto incompatibile con l’assegnazione del ricorrente all’Ufficio di collocamento di *****, presso il quale si sarebbero verificate le condotte illecite. Il ricorrente, come già in appello, sottolinea come, trattandosi di dazioni o promesse di denaro del 1992, esse non potevano che riguardare l’indennità di disoccupazione agricola relativa al 1991, sicché l’illegittima assunzione non poteva che risalire al 1990, in quanto al termine del primo anno non si percepiva alcuna indennità, ma in quell’anno egli non lavorava ancora presso l’Ufficio di *****.

2.1 Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata precisa espressamente come non si sia riusciti a capire esattamente come lo S. sia intervenuto a favore delle false braccianti, ma ha tuttavia ritenuto provato che vi fosse stato l’accordo illecito con tre di loro, dietro ricezione da parte sua di denaro da due di esse, al fine dell’indebita erogazione dell’indennità.

La Corte di merito precisa, inoltre, in altra parte della motivazione, che dalla deposizione del direttore di quell’Ufficio di collocamento era emerso che il fenomeno dei falsi braccianti era endemico, il che rendeva – si cita testualmente “non credibile che, in tutti questi anni, l’unico connivente sia stato S.”, essendo in presenza di un “sistema più ampio” ove quel che conta è che “lo S. ne ha fatto parte”.

Ciò, dunque, non esclude per nulla che l’inizio di quello che il ricorrente chiama “meccanismo criminoso” fosse iniziato anche prima che il ricorrente fosse impiegato in quell’Ufficio, in quanto ciò che conta è che si trattasse di false braccianti e che due di esse pagarono lo S. ed una terza promise una dazione in suo favore.

E’ pertanto evidente che il profilo evidenziato nel motivo costituisce null’altro che il tentativo di proporre, sulla base di una scomposizione dei fatti e del loro storico verificarsi, una diversa soluzione allo specifico problema di merito della compatibilità tra l’accaduto e i tempi della presenza dello S. alle dipendenze di quell’ufficio, ma ciò è inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148).

Senza contare che neppure resta intercettato l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto i tempi dell’illecito non sono stati trascurati dalla Corte territoriale, la quale ha però ritenuto l’irrilevanza della ricostruzione operata dal ricorrente, una volta appurati i restanti fatti quali appena esposti e sintetizzati.

3. Il terzo motivo è formulato ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovverosia per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, incentrandosi la censura sull’incompatibilità tra le deposizioni delle tre false braccianti con i documenti prodotti in giudizio, nonché per avere le stesse fruito di indennità anche in passato e per avere le stesse rapporti di parentela a conoscenza tra loro, oltre che per avere le medesime asserito di aver incontrato lo S. presso l’ufficio di collocamento, in contrasto con la motivazione del licenziamento ove si affermava che le predette non si erano mai recate in quell’ufficio per parlare con lo S..

3.1 Anche tale motivo è inammissibile.

E’ intanto palese l’ininfluenza del fatto che le tre false braccianti anche in passato avessero fruito di indennità agricole indebite o che tra loro vi fossero legami di conoscenza o parentela, trattandosi di elementi che di certo non escludono la possibilità che il ricorrente sia stato partecipe dell’illecito commesso nel 1992 e che quindi sono privi del carattere di decisività richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Parimenti ininfluente è altresì il contrasto tra i fatti addebitati e i documenti come libretti di lavoro o estratti contributivi, essendo evidente che se si addebita l’utilizzazione di una situazione artificiosamente creata, tale contraddizione è in re ipsa.

La pretesa poì di un riesame delle deposizioni testimoniali rese nelle diverse sedi dalle tre false braccianti o da altri testimoni costituisce palesemente una richiesta di rivisitazione dell’istruttoria, macroscopicamente finalizzata a fornire inammissibili alternative di merito (Cass., S.U., 34476 e Cass., S.U., 24148/2013 citt.), a fronte di una non implausibile – ed anzi del tutto lineare – ricostruzione svolta dalla Corte d’Appello sul presupposto dell’ammissione dell’illecito operata dalle tre braccianti.

Tutt’altro che non esaminato e quindi ancora al di fuori dell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è poi il fatto che nell’atto di licenziamento si affermasse che le tre braccianti non si erano mai recate presso l’Ufficio di Collocamento e che poi da altre risultanze emergesse che talora una o l’altra di esse vi si fosse recata, in quanto la Corte territoriale prende in considerazione tale aspetto, per affermarne l’irrilevanza, in modo assolutamente non implausibile, trattandosi di profilo del tutto secondario.

Infine, l’insistenza del ricorrente sulla tesi difensiva per cui egli, come ultimo arrivato, sarebbe stato utilizzato come “capro espiatorio” per coprire la responsabilità di altri è ancora del tutto irrilevante.

Tale assunto non contrasta con l’accertamento della Corte territoriale, che ha espressamente riconosciuto l’ipotesi come “fortemente probabile”, per poi concluderne però del tutto plausibilmente che, essendo provato l’illecito dello S., ciò era privo di rilievo alcuno al fine della gravità dei fatti e del licenziamento che ne era derivato.

Quanto agli ulteriori fatti in ipotesi ulteriormente contenuti nel contesto del motivo, deve rilevarsi come il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, consista nell’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo più rilievo, nell’ambito di tale ipotesi, la sufficienza motivazionale (in sintesi, v. Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Il motivo in esame, sviluppato lungo circa 25 pagine del ricorso, non si cura invece di enucleare in specifico, come dovrebbe essere nell’ipotesi cui fa riferimento la rubrica, quali sarebbero quegli ulteriori e necessariamente specifici fatti storici di cui sarebbe stato omesso l’esame ed evidentemente non è ammissibile che si rimetta alla S.C., giudice di un processo a critica vincolata, di ricercare tra le maglie di molteplici argomentazioni difensive, se vi sia un qualche fatto storico non esaminato e quale ne sia la rilevanza.

4. Il quarto motivo è ancora rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento al fatto che il ricorrente fosse assegnato al collocamento ordinario e non a quello agricolo, sicché, secondo lo S., non si capirebbe come egli avesse potuto essere partecipe di illeciti riguardanti la disoccupazione agricola.

Anche l’esame di tale fatto non è stato omesso, in quanto la Corte d’Appello lo analizza pag. 10, punti b6) e b7) per ritenere che ciò non impediva la commissione del reato in concorso con altri, nell’ambito del sistema interno all’Ufficio di ***** e di cui già si è detto.

La fattispecie processuale censurata non si è quindi verificata e tanto basta.

5. Il quinto motivo richiama tutte le precedenti censure per affermare la nullità della sentenza per “omissione totale di motivazione”, ma si tratta di censura che, oltre a risultare del tutto generica, non considera le argomentazioni sopra richiamate, cui nella sentenza di appello se ne aggiungono molte altri che non mette conto riepilogare in dettaglio e che, nel nesso lineare che si realizza tra le ammissioni delle tre false braccianti e l’addebito, trovano un evidente e non implausibile asse motivazionale.

6. Il sesto motivo afferma la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 653 c.p.c., comma 2 (rectius, semmai, art. 653 c.p.p.).

Esso critica la sentenza impugnata per carenza di autonomia rispetto all’istruttoria penale e si sviluppa riportano lunghi stralci delle motivazioni della sentenza di penali di primo e secondo grado.

Anche tale motivo va disatteso.

La sentenza impugnata non ha indebitamente assunto a fondamento della propria decisione – come si afferma nel motivo – “esclusivamente” la “sentenza penale di proscioglimento”, né ha affermato che da essa derivasse un giudicato vincolante.

La Corte d’Appello sul presupposto, tutt’altro che irrituale stante la libertà di convincimento, che quanto accertato in sede penale costituisse “solido punto di partenza” ha poi dato rilievo al riscontro che in sede civile vi era stato rispetto al verificarsi di indebite dazioni o promesse al fine di conseguire prestazioni non dovute e ciò attraverso un dettagliata – e in parte già riepilogata – risposta ad ogni singola censura mossa dall’allora appellante.

Il che palesemente esclude che si possa anche solo ipotizzare la carenza di un’autonoma verifica giudiziale.

7. Poiché vengono disattesi tutti i motivi riguardanti il primo licenziamento (motivi dal secondo al sesto) risulta ininfluente ed assorbito quando dedotto con il primo motivo (e in parte con il sesto) rispetto al secondo licenziamento, privo di rilievo sostanziale in quanto intervenuto a fronte di un licenziamento in tronco giudizialmente confermato in via definitiva, sicché in questo caso non ricorre alcun interesse rispetto all’impugnativa del secondo recesso disciplinare datoriale.

8. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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