LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5244-2019 proposto da:
M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA NICOSIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO INDELICATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2908/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 10/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 561/13, sez. 5, rigettava il ricorso proposto da M.V. avverso l’avviso d’ accertamento ***** per Ires, Iva ed Irap 2012.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 2908/3/2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi.
L’Amministrazione non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello per tardività sostenendo di avere diritto alla rimessione in termini per essere incorso nella decadenza per mancato rispetto del termine di impugnazione a causa della violazione da parte della Segreteria della Commissione provinciale tributaria sia dell’obbligo di dare comunicazione dell’udienza, e ciò per una erronea digitazione dell’indirizzo PEC, sia dell’obbligo di dare comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso si duole della dichiarazione di inammissibilità della istanza di accertamento con adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributario, “l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Ne’ assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato” (Cass. n. 14746 del 2017; Cass. n. 9930 del 2017; Cass. n. 23323 del 2013; Cass. n. 23545 del 2015; Cass. n. 16004 del 2009).
In ordine poi alla comunicazione della data di deposito della sentenza questa Corte ha affermato che “il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, né requisito di efficacia” (v. Cass. n. 7675 del 2015; Cass. n. 8508 del 2013; Cass. n. 639 del 2003).
Per queste ragioni la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, a seguito della L. n. 69 del 2009, pur essendone stata riconosciuta l’applicabilità al rito tributario (da ultimo, Cass. n. 12544 del 2015; Cass. n. 8715 del 2014; Cass. n. 3277 del 2012).
A tale proposito è stato infatti precisato che “l’errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane escluso dall’ambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termine già previsto dall’art. 184-bis c.p.c., abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, e sostituito dalla generale previsione di cui all’art. 153, comma 2, in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile (cfr. Cass. n. 17704 del 29/07/2010), non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte” e della prova del quale quest’ultima è onerata (cfr. Cass. n. 23323 del 2013 che subordina dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza” previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, art. 38, comma 3, alla dimostrazione dell'”ignoranza del processo”, dovendo la parte fornire prova di “non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”), postulando la causa non – imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza – e non già una impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (cfr. Cass. n. 8216 del 2013)”. (Cass. n. 8151 del 2015).
Il secondo motivo è inammissibile poiché la questione relativa al rigetto della istanza di accertamento con adesione non risulta essere stata oggetto di decisione da parte della sentenza impugnata che non fa cenno alcuno di detta questione e non può quindi essere scrutinabile in questa sede di legittimità.
Il ricorso va quindi rigettato. Non si procede a liquidazione di spese di giudizio non avendo l’Amministrazione svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021