LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25485/2020 proposto da:
M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI, rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO GUERRA;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONE TORNANI;
– controricorrente –
S.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 221/2020 del TRIBUNALE DI RIMINI, depositata il 26/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 26/3/2020, il Tribunale di Rimini ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da M.T. per la condanna di S.M. e della UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dall’attrice in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come l’attrice non avesse fornito la prova neppure dell’effettiva verificazione dell’evento dannoso così come dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di far luogo al risarcimento dalla stessa rivendicato;
avverso la sentenza d’appello, M.T. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;
nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare la mancata contestazione, ad opera di controparte, del fatto dannoso dedotto in giudizio, con la conseguente violazione, ad opera del giudice a quo, delle norme denunciate in ricorso, dovendo l’attrice ritenersi sollevata dall’onere di fornire la prova di un fatto non espressamente contestato dalla parte avversaria;
il motivo è inammissibile;
osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
nel caso di specie, il giudice a quo si è astenuto dal ricorrere all’applicazione del principio di non contestazione sancito dall’art. 115 c.p.c., in tal modo uniformandosi all’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18074 del 31/08/2020, Rv. 658761 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 – 01), avuto altresì riguardo alla mancata dimostrazione, ad opera della ricorrente, dell’effettiva e concreta conoscenza, da parte della compagnia avversaria, delle circostanze assunte come incontroverse;
nella specie, non vi è dubbio che l’effettiva conoscenza delle modalità di verificazione del sinistro stradale dedotto in giudizio non potesse predicarsi in alcun modo in capo agli organi della compagnia assicuratrice convenuta, sì da escludere che la stessa possa subire gli effetti della mancata espressa contestazione di un fatto dalla stessa legittimamente ignorato;
rispetto a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’odierna ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali o di considerazioni in diritto da ritenersi non decisivi o pertinenti;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità
del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. art. 1-bis e 13.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. art. 1-bis e 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile