Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35616 del 19/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11074/2017 R.G. proposto da:

B.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Noviello;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;

– controricorrente –

e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Adele Sessa, con domicilio eletto in Roma, via Monfalcone n. 3, presso lo studio dell’Avv. Roberto Savarese;

– controricorrente –

e Regione Campania;

Corte di Appello di Napoli;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta;

Comune di Casal di Principe;

Comune di Grazzanise;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10210/16, depositata il 16 novembre 2016, della Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2021, dal Consigliere Dott. Paolitto Liberato.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 10210/16, depositata il 16 novembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto gli appelli proposti da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Napoli, così parzialmente riformando la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva integralmente accolto l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria;

1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che:

– in ordine al credito iscritto a ruolo dalla Corte di Appello di Napoli, veniva in considerazione importo dovuto alla Cassa delle Ammende ed a titolo di spese di giustizia, così che difettava la giurisdizione del giudice tributario;

– le cartelle esattoriali erano state legittimamente notificate, in via diretta, a mezzo del servizio postale;

– il contribuente aveva genericamente contestato la conformità, agli originali, degli atti di notifica delle cartelle esattoriali, senza peraltro proporre, come necessario, una querela di falso quanto alle disconosciute sottoscrizioni;

– in esito al partito esame dei documenti afferenti alla notifica diretta delle cartelle esattoriali, – esame da condurre sul presupposto che “ogniqualvolta si evidenzi il ricorso alla “raccomandata” a/r, con il timbro di Poste Italiane, non può che farsi riferimento al servizio universale”, – doveva ritenersi rituale la notifica di quelle cartelle esattoriali (in numero di 15) rispetto alle quali il procedimento notificatorio si era perfezionato con consegna della raccomandata postale a mani del destinatario, di persona convivente, incluso il coniuge, ovvero di persona addetta alla casa;

2. – B.F. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due articolati motivi;

– l’Agenzia delle Entrate e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. resistono con controricorso;

– la Regione Campania, la Corte di Appello di Napoli, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, il Comune di Casal di Principe ed il Comune di Grazzanise sono rimasti intimati.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo complesso motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 139,149,156 e 160 c.p.c., assumendo, in sintesi, che: avrebbe dovuto ritenersi inesistente, in quanto non consentita dai dati normativi di fattispecie, la notifica a mezzo del servizio postale direttamente eseguita dall’agente di riscossione ai sensi dell’art. 26 cit.; – diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, l’agente della riscossione era tenuto al deposito delle cartelle esattoriali notificate ai fini del loro riscontro da parte del contribuente; – dette cartelle, – diversamente, anche qui, da quanto accertato dal giudice del gravame, – erano state notificate a mezzo di servizio di posta privata ed in nessuna delle copie prodotte risultava apposto il timbro di Poste Italiane; – la gravata pronuncia difettava, pertanto, di motivazione in relazione all’accertamento operato sulla ritualità degli atti di notifica delle cartelle esattoriali, ovvero esponeva una motivazione illogica e contraddittoria;

– il secondo motivo espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in combinato disposto con gli artt. 91 e 112 c.p.c., nonché di difetto di motivazione, sull’assunto che il giudice del gravame aveva statuito sulle spese processuali, secondo la ritenuta soccombenza di esso esponente, nonostante avesse accertato la validità della notifica di n. 15 cartelle esattoriali (per un valore complessivo di Euro 38.770,51) a fronte delle notificate 31 cartelle (rispondenti ad un valore complessivo di Euro 125.769,09);

2. – in via preliminare, va disattesa l’istanza di trattazione in pubblica udienza, – che, presente nell’intestazione del ricorso, sembra per vero rispondere, piuttosto, a prassi forense correlata al rito tributario dei gradi di merito (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33), – in quanto vengono in considerazione, come si dirà, fattispecie che formano oggetto di (qui condivisi e) consolidati orientamenti interpretativi della Corte, così che il ricorso non riveste valenza nomofilattica (Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017, n. 5533) ma (solo) pone l’esigenza di ribadire precedenti arresti della Corte;

3. – il primo motivo di ricorso, – che pur prospetta profili di inammissibilità, – è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;

3.1 – plurime, e convergenti, fonti regolative abilitano l’amministrazione finanziaria alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v. la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 3, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154; la L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1);

– in siffatte evenienze, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, la notifica, – che, per l’appunto, anche l’agente della riscossione può eseguire a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1), – va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale e non presuppone né l’intervento dell’ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) né la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell’art. 148 c.p.c. (v., Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327);

3.2 – la Corte ha, altresì, statuito che in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, cit., la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (v., ex plurimis, Cass., 26 giugno 2020, n. 12883; Cass., 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., 29 luglio 2016, n. 15795);

– per di più, va rimarcato, il giudice del gravame ha rilevato che la conformità agli originali degli atti di notifica delle cartelle esattoriali risultava del tutto genericamente contestata e detto accertamento, che è conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775), – non forma oggetto di censura alcuna;

3.3 – come anticipato, il giudice del gravame ha proceduto ad un partito esame degli atti di notifica delle cartelle esattoriali rilevandone la ritualità (per 15 delle 31 cartelle esattoriali) sul presupposto che ne emergeva l’esecuzione per il tramite del servizio universale;

– in disparte, ora, lo stesso profilo di inammissibilità che consegue dall’articolazione della censura in termini di violazione di legge, piuttosto che di vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – l’asserzione circa la notificazione delle cartelle a mezzo di operatore privato si pone (semplicemente) in frontale negazione dello specifico accertamento condotto dal giudice del merito, risolvendosi, così, nella mera riproposizione di una difesa che, per l’appunto già articolata nei gradi di merito, devolve un riesame in fatto non consentito in questa sede, riesame sollecitato in termini del tutto aspecifici, il ricorrente avendo omesso di indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso ed il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente;

4. – anche il secondo motivo è destituito di fondamento;

– secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte, il sindacato di legittimità sulla disciplina delle spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, così che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass., 31 marzo 2017, n. 8421; Cass., 19 giugno 2013, n. 15317);

5. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 per ciascuna parte controricorrente, oltre spese prenotate a debito quanto all’Agenzia delle Entrate e, quanto ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenuta da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472